L’INPS ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale a seguito del posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione della c.d. APE sociale
L’Inps comunica che, a fare data dal 18 gennaio 2022, sono state riaperte le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Dalla medesima data sono disponibili, nella sezione “Moduli” in “Prestazioni e servizi” presente sul sito dell’Istituto, anche i modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’APE sociale per coloro che, al momento della decorrenza dell’indennità, svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni) differenziati a seconda che il richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico o un lavoratore domestico .
Si ricorda che la legge di Bilancio 2022, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui. In particolare, ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022, introducendo, dal 1° gennaio 2022, delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.
Per coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse – operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) – è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al trattamento in esame.
Infine, sono state incrementato le autorizzazioni ai limiti annuali di spesa al fine di garantire il finanziamento della misura.