Domande per la fruizione del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, settori agricoltura e pesca

 

Online il modello che consente alle imprese del Mezzogiorno dei settori di agricoltura, pesca e acquacoltura di richiedere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2023. Le comunicazioni possono essere inviate dal 17 ottobre al 18 novembre 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 ottobre 2024, n. 387400).

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

Il comma 103 del citato articolo 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta.

 

Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 15 ottobre 2024, n. 387400, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del suddetto credito d’imposta, da inviare, anche tramite un intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il software “CIMAGRICOLTURA23”, dal 17 ottobre al 18 novembre 2024.

 

Nei cinque giorni successivi alla presentazione della suddetta comunicazione viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Vengono considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 18 novembre 2024 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Fino al 18 novembre 2024 è anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

 

L’ammontare del credito fruibile è calcolato moltiplicando il credito richiesto per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa (pari a 90 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

PNRR, le disposizioni urgenti in materia di lavoro

Il Governo ha approvato misure per fronteggiare la crisi del settore della moda e di contrasto al lavoro sommerso (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 ottobre 2024, n. 101).

Tra gli altri provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri del 21 ottobre scorso c’è anche un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, introduce misure di contrasto al lavoro sommerso, interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore della moda, misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale, misure per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie, interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

Gli interventi nel settore della moda

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del comparto della moda, il decreto-legge in argomento prevede 8 settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per affrontare la crisi occupazionale.

L’integrazione al reddito riguarda i lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a 15 operanti nel settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero.

Come ulteriore misura di sostegno si prevede che l’integrazione salariale, ordinariamente erogata dal datore di lavoro al dipendente e poi rimborsata dall’INPS, potrà essere pagata direttamente dall’Istituto previdenziale nel caso in cui esistano serie e documentate difficoltà finanziarie.

 

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): sottoscritto accordo in materia di somministrazione di lavoro

Le Parti Sociali hanno apportato alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL 

In data 3 ottobre 2024 Laif, Anpit, Cisal Terziario e Cisal si sono incontrati per definire alcune modifiche da apportare al Titolo XVIII (Contratto di somministrazione di lavoro) del contratto collettivo nazionale unico di lavoro per i dipendenti di aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon operanti in regime di subfornitura. Le Parti Sociali, in considerazione della diffusione degli istituti dello Staff leasing e della Stabilizzazione e delle mutevoli previsioni normative in materia, hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL in oggetto.
Nell’accordo viene precisato che è possibile utilizzare l’istituto contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nella duplice facoltà normativa dello Staff Leasing e della Stabilizzazione, che rappresentano una forma di flessibilità occupazionale di medio lungo periodo, con la garanzia di più ampie tutele ed agevolazioni per i lavoratori. Lo staff leasing prevede la stipula da parte dell’agenzia del lavoro di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato con il lavoratore ed un contratto commerciale di pari durata. La stabilizzazione consiste invece nella somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato, pertanto seppure la fornitura di manodopera sia a tempo determinato, il somministrato sigla con l’Agenzia per il lavoro un contratto stabile.
Ai lavoratori somministrati saranno riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. 
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore non potrà eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. 
Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato, non potrà eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo Indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato ed indeterminato:
– di lavoratori di cui all’art. 8, co. 2, L. n. 223/1991;
– di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
– di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.

CCNL Telecomunicazioni: resoconto della trattativa per il rinnovo

Le Parti hanno trovato un punto di incontro sulla disciplina del contratto a tempo determinato, sull’orario di lavoro su maggiori permessi e congedi a favore dei genitori 

Lo scorso 17 e 18 ottobre si sono incontrati i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl , Uilcom-Uil e  Assotelecomunicazioni-Asstel al fine di discutere sul rinnovo del CCNL  applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Le Parti hanno trovato un punto di incontro sulle questioni di seguito indicate.
Causali contratti a termine
Si ipotizza la reintroduzione  delle causali per i contratti a termine, regolamentando le casistiche di utilizzo. 
Somministrazione a termine
Introduzione di informative dettagliate sulle dimensioni quantitative suddivise per attività svolta e profilo professionale.
Lavoro agile 
Potenziamento dello strumento a livello aziendale.
Classificazione del Personale
Riorganizzazione della classificazione al fine di valorizzare le competenze acquisite e rafforzando la formazione certificata. 
Orari di lavoro
Favorire la riduzione di lavoro a parità di salario e la rimodulazione dell’orario (settimana corta) da esercitare a livello aziendale.
Permessi e congedi
Aumentare i  permessi e congedi per assistenza con figli con bisogni educativi speciali, in caso di ricovero ospedaliero, per le vittime di violenza di genere anche rispetto alla conservazione del posto di lavoro.
Tutela della genitorialità
Introduzione di dieci giorni di congedo per paternità.
Le Parti non hanno, invece, trovato un punto di incontro su congedo mestruale, sulla malattia e sulle nuove tecnologie di lavoro e si impegnano a discutere quanto prima sul tema salariale.

Superbonus, determinazione della plusvalenza per immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione  (Agenzia delle entrate, risposta 23 ottobre 2024, n. 208).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della Legge di bilancio 2024 disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, relativamente ai quali spetta la detrazione prevista (cd. Superbonus).

 

In particolare, l’articolo 67 del TUIR dispone che: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

 

Il comma 66 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 (che prevede che alle suddette plusvalenze si può applicare l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 26%), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di impartite le istruzioni operative relative all’applicazione delle suddette disposizioni ed è stato evidenziato che, ai fini dell’emersione della plusvalenza imponibile, non rileva, tra l’altro, la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione.

Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di 10 anni, compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Inoltre, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

L’Agenzia, al riguardo, ritiene che tale esclusione operi anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’esclusione dall’ambito applicativo della citata lettera bbis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare.

 

Nel caso di specie, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, la quota relativa all’immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile).

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra:

  • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta;

  • il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi entro cinque anni dalla vendita.

Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell’ordinario regime d’imposizione, l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della Legge di bilancio 2024).

Modifiche al codice dei contratti pubblici: equo compenso e tutele lavoristiche

Il Governo ha approvato in via preliminare un decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 36/2023 (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato n. 101).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in via preliminare, tra l’altro, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici ( D.Lgs. n. 36/2023).

Tra gli aspetti principali del provvedimento che mira a razionalizzare e semplificare la disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, risolvendo alcune criticità emerse in sede applicativa, ci sono alcuni aspetti riguardanti direttamente il lavoro: l’Equo compenso e le Tutele lavoristiche.

Equo compenso

Nel decreto legislativo in commento, vengono chiariti i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (Legge n. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi. In tale ottica, si introducono specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.

Inoltre, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di questi contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: in relazione al 65% dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso), per il restante 35% dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.

All’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

Tutele lavoristiche

Allo scopo di orientare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da individuare nel bando, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti, viene introdotto un nuovo allegato, ai sensi del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Fondo Fasie: per i lavoratori del settore vetro e lampade nuovo regolamento da gennaio 2025

Entro il 1° dicembre 2024 deve essere effettuata l’iscrizione al fondo e l’estensione della copertura sanitaria

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa energia ha reso noto, per le lavoratrici ed i lavoratori del settore vetro e lampade, l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025 sia del nuovo regolamento del fondo sia del nuovo piano sanitario. Sulla base di quanto inserito all’interno del regolamento i dipendenti del settore possono iscriversi all’opzione sanitaria standard, extra o plus. Qualora l’opzione sanitaria lo preveda, è possibile estendere la copertura sanitaria ad un convivente e in questo caso sarà obbligatorio presentare lo stato di famiglia. Per la quota di iscrizione, in caso di figli inabili al lavoro in maniera permanente, dove non è necessaria la convivenza anagrafica, il contributo verrà versato, come convivente, dal 26° anno di età. I prosecutori volontari possono iscriversi al fondo Fasie scegliendo tra le varie proposte sanitarie. Per diventare prosecutori volontari sarà necessario essere iscritti da almeno 60 mesi al fondo. 
Sempre a partire dal 1° gennaio 2025 le lavoratrici ed i lavoratori possono decidere di iscrivere i loro familiari al fondo. A partire dal 15 febbraio 2025 viene messo a disposizione il pacchetto prevenzione. È possibile richiedere un rimborso per ogni tipologia di lente a contatto. È possibile, inoltre, chiedere il rimborso di un’ulteriore quota pari a 40,00 euro in aggiunta a quella prevista dal piano sanitario del fondo, in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per un massimo 90,00 euro nel biennio. 
La quota di opzione sanitaria standard è pari a 189,00 euro; l’extra è di 339,00 euro e la plus di 890,00 euro. Per i familiari l’importo da versare è di 228,00 euro e per i conviventi di 444,00 euro. Per i prosecutori volontari e familiari/conviventi la quota per l’opzione sanitaria base è di 260,00 euro; standard di 620,00 euro; extra 930,00 euro e plus 1.430,00 euro. Per i familiari/conviventi la quota è di 550,00 euro. Quest’ultima quota deve essere versata solo nel caso in cui il prosecutore volontario decida di iscriversi alle opzioni standard ed extra. 
L’iscrizione al fondo deve essere effettuata entro il 1° dicembre 2024; e alla medesima scadenza deve essere effettuata anche quella per l’estensione della copertura sanitaria. 

CCNL Autostrade: sottoscritto l’accordo sul Premio Esazione Pedaggi

A decorrere dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il nuovo regime retributivo 

Lo scorso 8 ottobre è stato sottoscritto il Verbale di Accordo tra Società Autostrade per l’Italia e le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Vl sull’istituto retributivo del “Premio Esazione Pedaggi“, istituito dal CCNL e disciplinato a livello normativo da ogni singola azienda. 
Le Parti hanno stabilito che per il personale assunto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019 e fino al 27 settembre 2022 e per tutto il personale già dipendente a tempo indeterminato l’importo è calcolato sulla media degli importi lordi mensili effettivamente percepiti a decorrere dalla data di assunzione/trasferimento in Esazione, con l’esclusione dell’anno 2020 in quanto poco rappresentativo a causa dei flussi ridotti del traffico per via del Covid.
Per il personale assunto a tempo indeterminato in data antecedente al 27 settembre 2022 le Parti hanno precisato che:
– ai fini del calcolo dell’importo, devono essere scorporati i mesi di mancata prestazione dovuti ad eventi di malattia, ricovero ospedaliero, infortunio, aspettativa non retribuita, congedo straordinario retribuito ex legge 104/90;
– il PEP non è erogato nei mesi in cui non è effettuata almeno una giornata di effettiva presenza in servizio.
Il nuovo regime retributivo è calcolato dal 1° gennaio 2025.

 

CdM approva il Codice unico degli incentivi

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo sul “Codice degli Incentivi”, in attuazione della Legge n. 160/2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy).

La riforma è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure e della relativa strumentazione tecnica.

 

L’adozione, per la prima volta nell’ordinamento, di un “Codice degli incentivi”, consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.

 
Mediante i suoi 29 articoli, suddivisi in 5 Capi, lo schema di decreto attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.

 

Nel dettaglio, il primo tratto qualificante della proposta è rappresentato dalla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” – entrambe in capo al Mimit – che verranno potenziate.

Verrà sviluppato infatti progressivamente un insieme di nuovi servizi a supporto delle diverse attività del ciclo di vita delle agevolazioni che andranno a formare il “Sistema incentivi Italia”.

Secondo tratto qualificante del nuovo Codice è da ritrovarsi nella standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. 
A riguardo vengono introdotte disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.

 

Vengono poi introdotti strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero del ciclo di vita dell’agevolazione.

A tal fine sarà istituito presso il Mimit il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
 
Viene, altresì, introdotta una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

Misure in materia economica, fiscale e enti territoriali: il D.L. in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, con entrata in vigore dal 20 ottobre, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Tra le misure previste, al Capo II si collocano, in particolare, delle nuove disposizioni in ambito fiscale.

 

Il nuovo Decreto, all’articolo 7, apporta modifiche al D.L. 9 agosto 2024, n. 113 e al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Nello specifico viene adeguata la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Secondo il testo normativo, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell’imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l’aliquota del 12,5%;

  • la base  imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando l’aliquota del 3,9%.

A seguire, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 apporta modifiche al credito d’imposta ZES, specificando che, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.