Comunicazione alle Entrate delle informazioni su beneficiari e servizi di pagamento transfrontaliero

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni relativamente alla comunicazione delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero, al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 20 novembre 2023, n. 406675).

Con il D.Lgs. n. 153/2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di pagamenti online, oltre alle informazioni generiche relative alla data, all’importo e allo Stato di origine del pagamento.

Poiché gli Stati hanno bisogno di tali informazioni per controllare l’esistenza dei debiti in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel rispettivo territorio, è stato previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.

 

Pertanto, con il provvedimento n. 406675/2023 l’Agenzia ha chiarito quali sono le informazioni oggetto di comunicazione:

˗ il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

˗ il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

˗ il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;

˗ l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

˗ se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

˗ se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

˗ i dettagli dei pagamenti transfrontalieri;

˗ i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.

 

Tale obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

I soggetti obbligati alla comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.

 

La comunicazione è dovuta su base trimestrale, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 ed il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

La modalità prevista per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate è il Sistema di Interscambio Dati (SID) e il risultato positivo dell’elaborazione è comunicato mediante l’emissione e l’invio di una ricevuta di accoglimento del file.

Disparità uomo-donna nel lavoro: i dati per il 2024

Il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 individua i settori economici e le professioni che presentano il maggiore tasso di disparità uomo-donna per l’anno 2024 (D.M. 20 novembre 2023, n. 365).

Quali sono gli ambiti lavorativi in cui si registra la maggiore disparità di genere tra uomini e donne? 

 

A questa domanda si può trovare risposta leggendo i dati tabellari riportati nel decreto in oggetto, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dati che rilevano per l’applicazione nel 2024 degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

 

Si ricorda che l’articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce “lavoratore svantaggiato” anche chi si trovi nella condizione di ’“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.

 

I dati sono ricavati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lSTAT in relazione alla media annua del 2022.

 

Nella tabella A allegata al decreto sono riportati gli occupati dipendenti distinti per attività economica e sesso, mentre, nella tabella B, la classificazione è fatta in base alle professioni.

 

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2022 in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%: i settori e le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

 

Dalla consultazione dei dati tabellari emerge, ad esempio, che il settore economico in cui è presente uno dei maggiori tassi di disparità di genere è quello dell’industria delle costruzioni ed estrattiva, con una percentuale di donne occupate, rispettivamente, del 8,8% rispetto a quella di uomini pari al 91,2% (tasso di disparità 82,4), e del 11,9% di occupazione femminile a fronte del 88,1% di occupazione maschile (tasso di disparità di 76,1).

 

Con riferimento alle professioni, invece, spiccano le differenze tra: gli ufficiali e le truppe delle forze armate (tasso di disparità 98,3 e 87,5); sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (tasso di disparità 94,8); i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche; le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione.

CCNL Agenzie di somministrazione: stop alla trattativa con Assolavoro

Interrotto il confronto tra le OO.SS. Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp, e l’Associazione datoriale Assolavoro per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione

Dopo quasi un anno e mezzo di trattativa il confronto per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione tra i Sindacati Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp e l’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro Assolavoro si è interrotto.  A comunicarlo i Sindacati in una nota diffusa nei giorni scorsi.
Secondo Felsa, Nidil, Uiltemp, le motivazioni celano la mancanza di volontà di trovare per via negoziale le soluzioni alle problematiche che riscontrano le lavoratrici e i lavoratori impiegati ogni giorno dalle Agenzie per il Lavoro in tutti i settori, sintetizzate nella piattaforma di rinnovo del CCNL. 
Tra i punti in discussione più certezze sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, il miglioramento delle regole del Mog (monte ore garantito) e, in caso di perdita della missione, l’aumento delle indennità di disponibilità.
Altra questione di rilevante importanza è la parità di trattamento dei somministrati con i dipendenti diretti dell’azienda. Per le OO.SS. appare fondamentale migliorare la qualità della formazione e del placement che offre il sistema bilaterale, dare piena attuazione alle norme su preavviso, proroga e clausola sociale, garantire le attuali prestazioni del fondo di solidarietà, migliorare e aumentare le prestazioni dell’Ente Bilaterale Ebitemp, nonchè rafforzare i confronti a livello territoriale.

Le OO.SS. Nidil, Felsa e Uiltemp, affermano in conclusione, che vada immediatamente ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto. 

Fondo per il settore del trasporto aereo: indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi

L’INPS affronta il tema della corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, in alcune ipotesi per le mensilità decorrenti da aprile 2022 (INPS, messaggio 21 novembre 2023, n. 4139).

Dopo la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, l’INPS torna sul tema del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’Istituto lo fa fornendo indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

In particolare, l’INPS fa riferimento ai casi in cui, a causa di eventi come, ad esempio, trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa non risultino retribuzioni utili per i fini sopra descritti.

In questi casi, applicando il criterio del cosiddetto periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato come indicato nel messaggio INPS n. 1336 del 30 marzo 2021: di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai 12 mesi precedenti a gennaio 2020.

Pertanto, al ricorrere della fattispecie sopra rappresentata, i datori di lavoro interessati sono tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal messaggio n. 1336/2021. Inoltre, i datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.

Peraltro, l’INPS precisa che qualora le retribuzioni esposte nel flusso Uniemens siano state oggetto di rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di riferimento individuata dal medesimo provvedimento.

La circolare n. 87/2023 ha fornito indicazioni anche in merito al calcolo della retribuzione, in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese, precisando che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. In merito a quest’ultima indicazione, l’INPS chiarisce che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale. 

Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.

Inoltre, l’Istituto richiama l’attenzione sulle modalità di calcolo della retribuzione mensile, con particolare riguardo al meccanismo della neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione, rispetto al quale precisa che, in presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

Infine, l’INPS precisa che la previsione (paragrafo 3 della circolare n. 87/2023), secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.

Fondo del personale dei servizi ambientali: al via la contribuzione ulteriore

Le risorse sono destinate a finanziare prestazioni integrative rispetto alla NASpI o in caso di cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 20 novembre 2023, n. 4104).

L’INPS ricorda che l’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594/2019 (modificato dall’articolo 4, comma 2 del D.M. del 29 settembre 2023) ha disposto che i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”.

In particolare, le contribuzioni ulteriori sono costituite dal: 

– versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

– versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Queste contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni ulteriori in argomento sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023, alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 del citato decreto n. 103594/2019, il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

Il messaggio in commento include, poi, le modalità di esposizione dei dati relativi al contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

La contribuzione ordinaria

L’Istituto nel messaggio in oggetto ha anche evidenziato che la contribuzione ordinaria, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 29 settembre  2023 (novembre 2023), deve  essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo del Fondo, che occupano almeno un dipendente. Nello specifico, l’aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e fino a 15 dipendenti ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.

 

 

Elba: erogate quote contributive 2023 per corsi di formazione esterna degli apprendisti

Contributi di 125,00 euro per le aziende con apprendisti che svolgono formazione esterna

Per le aziende che sono in regola con i versamenti all’Elba, Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, sono previsti contributi per le spese sostenute in favore degli apprendisti nella frequentazione di corsi di formazione esterna.
In materia di apprendistato professionalizzante, la quota per ogni apprendista che ha svolto la formazione esterna (trasversale) disposta dagli Enti pubblici di competenza durante il 2023, è di 125,00 euro.
Per ottenere tali contributi, le imprese devono esser in regola con i versamenti di cui sopra, sino a due mesi prima l’invio della domanda di ricezione degli stessi.
Circa la formazione esterna svolta dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la domanda di ottenimento dei medesimi, deve esser presentata entro e non oltre il 30 novembre 2023, insieme a tutta la documentazione richiesta, mediante apposito sportello e negli uffici dedicati.

Gestori di piattaforme digitali: regole e termini per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha definito le regole e i termini della comunicazione che i gestori di piattaforme digitali, residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate contenente i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Agenzia delle entrate, provvedimento 21 novembre 2023, n. 406671).

Il D.Lgs. n. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, la Dac7 ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

 

Pertanto, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento ha chiarito chi sono i soggetti tenuti all’invio, cioè i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.

Per i gestori esonerati, invece, è previsto l’invio di una comunicazione di assenza di dati da comunicare. 

Sono, inoltre, tenuti a comunicare i dati alle Entrate i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue: è il caso degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

 

Riguardo alle attività “monitorate”, la Dac7 ha stabilito che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano tuttavia fuori da tale obbligo sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).

 

I gestori di piattaforma devono comunicare le informazioni, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024.

Dopodiché, l’Agenzia e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione.

 

Il primo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali, quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.

 

CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto: a novembre ultima tranche dell’Una Tantum

Con la busta paga di novembre erogata la seconda e ultima tranche dell’Una Tantum

L’accordo siglato in data 18 maggio 2023 tra Confetra e Manageritalia, e che riguarda i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato, ha stabilito l’erogazione dell’Una Tantum ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, pari 1.500 euro lordi a titolo di arretrati retributivi e suddivisa in due tranches:

– 700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;

800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo sopraindicato ed in forza alla data sopraindicata, l’ammontare suddetto viene erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Nell’accordo viene inoltre precisato che l’importo in questione non è utile agli effetti del computo del Tfr, né di alcun istituto contrattuale, e nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo viene elargito con le competenze di fine rapporto.

Fermo pesca 2023, indennità giornaliera fino a 30 euro

Le disposizioni in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (D.M. 9 ottobre 2023, n. 11).

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il D.M. n. 11/2023 con il quale per l’anno 2023 è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi  quale giornata lavorativa.

Le imprese interessate a ricevere l’indennità potranno presentare, a decorrere dal 2 gennaio 2024 e fino al 31 marzo 2024, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il sistema telematico “CIGSonline“, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.

Modalità di presentazione delle istanze 

Le operazioni necessarie per l’utilizzo del sistema CIGSonline sono descritte nel manuale utente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Per la peculiarità del settore della pesca, il testo è integrato dalle istruzioni specifiche per il settore da consultare preliminarmente in quanto alcune operazioni si differenziano dalle indicazioni presenti nel citato manuale. Le istruzioni del settore della pesca devono ritenersi integrative e non sostitutive del manuale utente.

Il file FPO 2023 predisposto per il riepilogo dei giorni di arresto temporaneo ai fini del calcolo dell’indennità giornaliera, dopo compilazione e rinomina, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. Eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024

Il file IBAN 2023, dopo essere stato compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si richiede l’indennità di fermo pesca obbligatorio e rinominato, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline. 

Il file SCHEDA 9 anno 2023 dopo essere stato integralmente compilato da parte dell’azienda, compilato e vistato dall’Autorità marittima, deve essere allegato all’istanza digitale in CIGSonline.

Tra gli allegati alla domanda digitale occorre inserire delega del rappresentante aziendale nei confronti dell’utente di CIGSonline.

CCNL Comunicazione – Imprese non artigiane: iniziano le trattative

Tra gli argomenti trattati nuove figure professionali, maggior spazio alla contrattazione aziendale/territoriale e maggior potere d’acquisto per i dipendenti 

Nei giorni scorsi è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’area comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2022.
Attraverso la piattaforma, i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno individuato gli argomenti centrali della trattativa:
– la nascita di nuove figure professionali, nell’ambito digitale, come il social media manager;
– la possibilità di una formazione professionale permanente, sia per i giovani che si avvicinano al settore artigiano con l’apprendistato, sia per la riqualificazione degli attuali addetti; 
– una maggiore organizzazione del lavoro, esposta alle nuove sfide della digitalizzazione;
– più spazio alla contrattazione aziendale e territoriale;
– pieno recupero dell’inflazione, in difesa del potere d’acquisto.
Si auspica, comunque, di addivenire a un rinnovo in tempi stretti, rispettoso dei punti della piattaforma.