Esonero quote di accantonamento TFR e ticket di licenziamento: indicazioni per le domande del 2023

L’INPS fornisce istruzioni operative per la presentazione delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento da parte delle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, del trattamento di CIGS (INPS, messaggio 30 ottobre 2023, n. 3779).

L’esonero in questione è quello previsto dall’articolo 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018, e riguarda il pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e il pagamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (cosiddetto ticket di licenziamento). 

 

Per gli anni 2020, 2021 e 2022, destinatarie dell’esonero erano le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali avevano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Per effetto della Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 126, Legge n. 234/2021), l’applicazione temporale della suddetta disposizione normativa è stata estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale  o in amministrazione straordinaria che sono state destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e, conseguentemente, l’esonero in argomento si applica anche per gli anni 2023 e 2024.

 

L’INPS ricorda, innanzitutto, che l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero de lavoro e delle politiche sociali unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 e gli stessi devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari di tale trattamento.

 

I curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS domanda di ammissione all’esonero attraverso l’apposito modulo di istanza on-line disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito istituzionale.

 

In presenza dei presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” viene assegnato con le seguenti decorrenze

 

      dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria, sia al ticket di licenziamento;

      dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

 

Per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, si deve verificare che la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.

Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la struttura territoriale competente INPS contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.

 

Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto.

 

Infine, l’INPS raccomanda di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.

CCNL Enti di Ricerca: confronto sull’ordinamento del personale tecnico amministrativo

Affrontato il tema relativo alla revisione dell’ordinamento professionale 

Lo scorso 24 ottobre, si è tenuto l’incontro sulla sequenza contrattuale circa la riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca.
In merito, è stato previsto lo stanziamento delle risorse per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal Mur e, relativamente allo svolgimento della sequenza contrattuale, è stato proposto di affrontare inizialmente la tematica relativa all’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo e, una volta definito, di trattare quello del personale ricercatore e tecnologo. Tale proposta è stata concordata dalle OO.SS.
A tal proposito, l’Aran ha ribadito la proposta dell’ordinamento professionale contenuta nella bozza di CCNL siglato il 12 luglio 2023, che prevede due distinti ruoli, quello dei Tecnici di ricerca comprendente collaboratori tecnici di ricerca e funzionari tecnici di ricerca, e quello Amministrativo e tecnico, che comprende operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità, precisando che, una volta stabilita la tabella di corrispondenza con gli attuali profili, non risulta più possibile prevedere passaggi automatici ad un inquadramento superiore ma, in base alle risorse a disposizione, si può accedere all’area superiore mediante una procedura comparativa. Nel primo periodo di applicazione è possibile effettuare il passaggio all’area superiore anche in assenza del titolo di studio richiesto ad eccezione di quella delle elevate professionalità, dove vi è un divieto normativo.
Circa il personale tecnico-amministrativo, si necessita di operare una modifica che permetta di definalizzare queste risorse, in quanto la Legge che le elargisce, prevede la loro assegnazione in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti.
Ciò a cui si auspica è che i soldi stanziati, debbano essere messi a completa disposizione della contrattazione nazionale ed in subordine, che almeno il 50% di queste risorse, venga utilizzato per aumentare le voci fisse del salario, così come già previsto per il personale dell’Università.
Sempre relativamente alla necessità di non stravolgere l’equilibrio tra le figure professionali, si ritiene di prevedere un’area superiore rispetto all’attuale ordinamento sia per il ruolo di Tecnici di ricerca che per l’Amministrativo ed il Tecnico, come previsto dall’Aran, mentre si resta contrari alla previsione dell’istituzione di un’ulteriore area (Elevate Professionalità) per il ruolo Tecnici di ricerca, in quanto si prevede che, le due aree professionali tra gli attuali Cter e i Ricercatori e Tecnologi, possono determinare una svalorizzazione degli attuali Cter piuttosto che un loro sviluppo professionale, vista l’impossibilità di accesso diretto senza aver prima fatto il passaggio all’area dei Funzionari Tecnici di ricerca, nonché considerando anche l’inderogabilità del possesso del titolo di studio della laurea magistrale.
Dopo un’ampia discussione la riunione è stata aggiornata al 14 novembre, con l’impegno dell’Aran a produrre ulteriore documento sull’ordinamento professionale approfondendo anche il tema delle progressioni economiche all’interno delle aeree.

Sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Nella G.U. del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che adegua alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo di solidarietà bilaterale del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 29 settembre 2023).

Il D.M. n. 103594/2019 ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Il nuovo decreto in oggetto ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, estendendola ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, sempre compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

 

Riguardo alle prestazioni fornite dal Fondo, viene sostituito l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. n. 103594/2019, prevedendosi che il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo.

 

La durata massima della prestazione in argomento è pari:

 

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

 

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

c) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, viene anche assicurato, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario posto a carico esclusivo del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea, il Fondo finanzia specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.

CCNL Scuole Materne Fism: adesione al Fondo Espero dei lavoratori del comparto

Possibilità di aderire al Fondo pensionistico Fondo Espero anche per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL

Dal 23 ottobre 2023 possono aderire al Fondo Nazionale Pensione Complementare, Fondo Espero, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL Scuole Materne Fism. Tale Fondo risulta pertanto lo stesso a cui sono iscritti i dipendenti della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.
Si è difatti portato a compimento tutto l’iter per approvare le modifiche allo Statuto del Fondo necessarie per realizzare l’Accordo Sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale 2021-2023.
A tal proposito, Flc-Cgil comunica di voler realizzare una campagna informativa per tutti gli aderenti, ed al tempo stesso, Fondo Espero mette a disposizione il materiale di cui questi ultimi potrebbero necessitare, ossia:
– opuscolo informativo;
– brochure;
– i vantaggi.
Altresì, sono stati realizzati link e video informativi circa:
– l’adesione dipendenti privati;
– i vantaggi;
– il confronto iscritto/non iscritto;
– Fism.
La previdenza complementare di natura contrattuale offre opportunità sia gestionali che economiche. Difatti, il Fondo non ha scopi di lucro ma l’uso corretto di capitali accantonati oltre a tenere le spese di gestione bassissime.
Inoltre gli investimenti hanno un’attenzione importante rispetto alla loro eticità: c’è un’attenta cura ad evitare fondi che investono in armi.
Il datore di lavoro poi, oltre a mettere a disposizione del lavoratore presso il Fondo Espero, il Tfr, verserà l’1% come contributo contrattuale.
Da ultimo, si ritiene di non sottovalutare e di tenere in considerazione la defiscalizzazione di quanto il lavoratore versa ad Espero.

CCNL Marittimi: avviato il confronto sul rinnovo

Iniziate le trattative per il rinnovo delle quindici sezioni che compongono il contratto, in scadenza il prossimo dicembre 

Nei giorni scorsi a Roma è iniziato il confronto tra i Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le delegazioni di Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori, per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore marittimo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Il confronto riguarda tutte le quindici sezioni che compongono il contratto, ovvero:
–  Sezione 1: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.;
– Sezione 2: per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale;
– Sezione 3: per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale;
– Sezione 4: per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri;
– Sezione 5: per i marittimi imbarcati su navi da crociera;
– Sezione 6: per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.;
– Sezione 7: per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero;
– Sezione 8: per l’imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano;
– Sezione 9: per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera;
– Sezione 10: per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali;
– Sezione 11: per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi;
– Sezione 12: per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva;
– Sezione 13 : Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system;
– Sezione 14: per i medici di bordo imbarcati sulle navi;
– Sezione 15: per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento privato.
Le Parti sociali, durante l’incontro, hanno evidenziato la necessità di individuare adeguate risposte al fine di favorire lo sviluppo e l’occupazione del settore (che riguarda oltre 70 mila lavoratori) nell’ambito della comune visione della centralità del comparto marittimo, con l’obiettivo di valorizzarne la portata strategica per lo sviluppo del Paese.
E’ stato, infine, definito un calendario di incontri tecnici, al fine di affrontare i numerosi argomenti al centro degli interessi del settore.

CCNL Aeroporti – Sezione Handlers: c’è l’intesa sul rinnovo

 

Con il nuovo contratto aumento economico medio di 260,00 euro, Una Tantum, assistenza sanitaria integrativa e miglioramenti normativi  

Le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporto Areo, insieme ad Assohandlers (servizi di assistenza a terra aeroportuale) hanno reso nota l’intesa sul rinnovo del contratto per i dipendenti del trasporto Aereo – Sezione Handlers. Le Parti fanno sapere che dall’incontro è scaturito un miglioramento sia dal punto di vista economico che normativo. Per la prima, la novità consiste in un aumento, nell’arco della durata contrattuale, di 260,00 euro medi al IV livello. L’importo L’importo viene erogato in 3 tranche: 140,00 euro di aumenti tabellari; 75,00 euro di aumento dell’indennità di presenza corrisposta anche nelle giornate di ferie, oltre all’aumento della previdenza complementare, alla copertura sanitaria integrativa e all’aggiornamento della base di calcolo di tutte le voci che generano maggiorazioni. Inoltre, a tutto quanto precedentemente indicato, si aggiunge una Una Tantum di 1.000 euro oppure di 1.500 euro in caso di scelta volontaria di fruizione con la modalità di welfare aziendale. Per quel che riguarda, invece, la parte normativa sono stati introdotti miglioramenti sul calcolo delle maggiorazioni per il lavoro notturno e straordinario, sulle ore di ROL, sul comporto della malattia, sull’infortunio, sul ticket restaurant, sulla clausola sociale, sulla protezione dei lavoratori dalle aggressioni. Per la prima volta viene inserita l’assistenza sanitaria integrativa di almeno 120,00 euro annui a carico delle aziende e aumentata la contribuzione aziendale sulla previdenza complementare dello 0,5%.

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale della scuola

 

Arrivano le istruzioni per l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 18 del Decreto Lavoro per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024 (INAIL, circolare 26 ottobre 2023, n. 45).

L’INAIL ha fornito le istruzioni sull’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

In particolare, l’estensione della tutela, attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024, amplia la precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al D.P.R n. 1124/1965.

In sostanza, l’estensione della tutela INAIL riguarda il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie, sia quelle non paritarie

La nuova tutela assicurativa per l’anno scolastico 2023-24

Il D.L. n. 48/2023 stabilisce che le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 del medesimo decreto rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità. Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

Ad esempio, la tutela del personale docente opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.

Nel caso degli alunni, vengono assicurati anche quelli della Scuola dell’infanzia, finora esclusi. Per quel che riguarda le attività, vi rientrano tutte quelle organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Le prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’INAIL eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

In particolare, le prestazioni economiche INAIL, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Comunque, ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.
Peraltro, l’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Infine, la circolare in commento elenca le diverse modalità di assicurazione che risultano differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. 

Fondo Metasalute: nuovi piani sanitari per il triennio 2024/2026

Definiti ulteriori quattro piani Piani Sanitari Integrativi opzionabili dalle Aziende in caso di accordo sindacale o regolamento aziendale

Il Fondo Metasalute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero, ha pubblicato le schede sintetiche dei piani sanitari validi per il triennio 2024/2026.
Per il prossimo triennio, oltre al piano base obbligatorio previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria, sono stati definiti ulteriori quattro piani integrativi, opzionabili dalle Aziende in caso di presenza di accordo sindacale o regolamento aziendale:
MS1: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS2: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS3: prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere, fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali;
MS4:  prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, prestazioni extraospedaliere,  fisioterapia, odontoiatria, prevenzione donna e uomo, prestazioni sociali.
 I nuovi piani sanitari sono in vigore dal 1° gennaio 2024.
I VoucherSalute, richiesti e autorizzati, devono essere fruiti entro e non oltre il 31 dicembre 2023, qualora non utilizzati entro tale data sono annullati e quindi deve essere richiesta nuova autorizzazione con le condizioni previste dal nuovo piano sanitario 2024-2026.
Per l’anno 2024 la finestra di iscrizione dei familiari non a carico è attiva dall’8 al 26 gennaio 2024.

CCNL Concerie Industria: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. hanno richiesto un aumento salariale di 260,00 euro al livello E2

Nei giorni scorsi ha preso il via a Milano la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore della concia che occupa circa 17mila addetti in 1200 imprese nel Paese, scaduto lo scorso 30 giugno 2023. 
I rappresentanti di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) hanno rappresentato alla delegazione trattante di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la situazione economica del settore. Le segreterie Nazionali al tavolo di contrattazione hanno ribadito la richiesta di rinnovo, sia normativo che di aumento salariale al livello medio, avanzata nella piattaforma per il triennio 1° luglio 2023-30 giugno 2026, di 260,00 euro (livello E2).
Le OO.SS. hanno rappresentato la necessità di intervenire sul sistema di inquadramento, migliorare il welfare contrattuale ed i diritti, nonchè le norme su salute, sicurezza e formazione. 
Al termine dell’incontro le Parti hanno individuato alcune date per calendarizzare i futuri incontri, con l’intento di portare a termine questa trattativa in tempi brevi per aiutare i lavoratori ad affrontare l’impatto dell’inflazione. 

Legge Bucalossi e trasferimenti con funzione di trasformazione del territorio senza intenti speculativi

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione fiscale “Bucalossi” ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi e non una tipica funzione di scambio (Agenzia delle entrate, risposta 27 ottobre 2023,  n. 451).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa.

 

Ciò premesso, l’Agenzia cita l’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. Bucalossi), recante norme per la edificabilità dei suoli, il quale dispone che ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Tale trattamento tributario si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Tale formulazione della disposizione appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del Territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

 

Il suddetto regime agevolativo, dunque, è applicabile:

  • esclusivamente ad atti non ”genericamente” preordinati alla trasformazione del territorio;

  • ad atti che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata Legge Bucalossi.

In particolare, l’agevolazione fiscale in oggetto ha lo scopo di favorire quei trasferimenti destinati alla trasformazione urbanistica del territorio effettuati senza intenti speculativi, che svolgano una funzione ripartitoria e distributiva delle posizioni coinvolte e non una tipica funzione di scambio negoziale.

Esulano, dunque, dall’ambito applicativo della norma tutte quelle operazioni negoziali che, pur entrando a far parte di una più ampia programmazione di natura pubblicistica realizzano, di fatto interessi meramente individualistici.

 

Nel caso di specie, spiega l’Agenzia, il futuro atto di trasferimento degli immobili in esame tra il soggetto attuatore e Comune non appare idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio nel senso sopra delineato, anche se l’evento negoziale rappresentato è inserito nell’Accordo stipulato tra l’ente territoriale e il soggetto attuatore. Tale atto, infatti, si configura, come una ”mera” compravendita immobiliare che, pur interessando un soggetto pubblico, segue uno schema negoziale di carattere privatistico, in linea con il principio di autonomia contrattuale.

L’atto di trasferimento, dunque, risulta non idoneo a realizzare direttamente e immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, in quanto rispondente ad altre finalità, così come individuate dall’organo deliberativo dell’ente territoriale.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che tale atto di trasferimento non sia riconducibile all’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dalla Legge Bucalossi.