CCNL Bancari Credito Cooperativo: definito il testo coordinato del contratto

Concluso il percorso negoziale per il rinnovo del contratto per i dipendenti del settore 

Le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca hanno reso noto che si è concluso il percorso negoziale tra le segreterie e Federcasse, per la stesura definitiva del testo coordinato del CCNL Bancari Credito Cooperativo dell’11/6/2022 e dei successivi accordi. Le Parti hanno fatto valere gli Istituti contrattuali di impatto economico e normativo. Nel corpo del testo coordinato sono stati disciplinate correttamente le materie afferenti ai cicli negoziali, costituiti dai contratti integrativi di gruppo. Questi ultimi trattano temi quali: la mobilità territoriale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre ad un adeguamento ulteriore della classificazione del personale, con riferimento ai nuovi modelli distributivi. Le Sigle si sono impegnate a profondere ogni sforzo per giungere, in tempi congrui, ad una risoluzione positiva. Il prossimo incontro è previsto per l’8 novembre per completare il percorso di stesura e chiusura della piattaforma di rinnovo del prossimo contratto.

UE: approvata la riduzione dei limiti di esposizione all’amianto

Il Consiglio europeo ha approvato formalmente nuove norme che abbassano gli attuali valori limite e prevedono modalità più accurate di misurazione (Consiglio europeo, comunicato 23 ottobre 2023).

L’ultimo passo verso una legislazione europea più rigorosa in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto è stato compiuto. Il 23 ottobre il Consiglio europeo ha infatti adottato formalmente nuove norme contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. La direttiva aggiorna le norme esistenti in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica, un metodo più moderno e sensibile.

Prevedono inoltre misure di prevenzione e protezione rafforzate, quali l’ottenimento di autorizzazioni speciali per la rimozione dell’amianto e la verifica dell’eventuale presenza di amianto negli edifici più vecchi prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di manutenzione. Questo passo è particolarmente importante alla luce dell’obiettivo dell’Unione europea di promuovere le ristrutturazioni energetiche nell’UE, che potrebbe comportare la ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030.

L’iter legislativo delle nuove norme

Il percorso legislativo delle nuove norme è iniziato il 28 settembre 2022 quando la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione della legislazione sull’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro nell’ambito di un pacchetto volto a garantire un futuro senza amianto per i cittadini dell’UE. Il 27 giugno 2023 la presidenza svedese del Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sul dossier, mentre Il 3 ottobre 2023 la plenaria del Parlamento europeo ha votato a favore delle norme modificate.

L’adozione odierna da parte del Consiglio costituisce l’ultima fase del processo legislativo. La nuova direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepirne le disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali, fatta eccezione per l’introduzione della microscopia elettronica come metodo di misurazione, per la quale disporranno di 6 anni, trascorsi i quali, dovranno anche scegliere tra 2 limiti di esposizione, a seconda che conteggino o meno le fibre sottili.

 

CIPL Lapidei – Industria Trento: sottoscritto il rinnovo

Aumenti fino a 100,00 euro sulla retribuzione e 50,00 euro sul cottimo tra le novità del rinnovo 

Nei giorni scorsi le sigle sindacali hanno diffuso la notizia, mediante comunicato stampa, della sottoscrizione da parte di Confindustria Trento, dell’Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, della Federazione Trentina delle Cooperazione e della Feneal-Uil, della Filca-Cisl e della Filea-Cgil del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, integrativo dei contratti nazionali dei materiali lapidei per l’industria e l’artigianato applicabile ai lavoratori della provincia di Trento dipendenti di aziende che svolgono I’attività di escavazione, lavorazione di materiali porfirici e del settore porfido adibiti temporaneamente alla messa in opera.
Dal 1°ottobre 2023, allo scopo di consentire I’incremento della produzione viene ammesso il lavoro a cottimo e determinato il punteggio individuale mensile nei seguenti valori:
– 2,38 euro con un punteggio individuale da 0 a 2;
– 2,42 euro con un punteggio individuale da 3 a 8;
– 2,45 euro con un punteggio individuale pari a 9.
Viene, inoltre, comunicato un aumento di 100,00 euro sulla retribuzione fissa.
Previsto anche un incremento di 60,00 euro lordi sull’indennità di settore, da corrispondersi in 3 tranche progressive: 40,00 euro a ottobre 2023, 15,00 euro a marzo 2024 e  5 euro a marzo 2025. 
Per quanto riguarda l’indennità sostitutiva di mensa, invece, è previsto a decorrere dal 1°ottobre la quota del 20% a carico del lavoratore è ridotta di 1,47 euro+ iva, esclusivamente per il pasto fruito presso le mense interaziendali, mentre per il personale che non fruisce del servizio spettano 2,66 euro al giorno.
Viene, inoltre, introdotto un premio presenza individuale, da liquidare con il cedolino del mese di gennaio, sulla base delle giornate effettivamente lavorate nel corso dell’anno solare da ciascun dipendente, pari a 2,00 euro al mese (da 161 a 170 giorni di effettivo lavoro/anno), 4,00 euro al mese (da 171 a 180 giorni di effettivo lavoro/anno), 6,00 euro al mese (da 181 giorni di effettivo lavoro/anno)).
Modificati, infine, gli indicatori per la corresponsione del Premio di Risultato Territoriale, in virtù dell’introduzione del Marchio Provinciale “Trentino Pietre”:
– 1°Indicatore: rapporto tra il numero delle aziende che versano il contributo previsto alla Commissione Paritetica Settore Porfido ed il numero di aziende che aderiscono ai marchi equiparati “Porfido Trentino Controllato” e “Trentino Pietre”
– 2° Indicatore: rapporto tra il numero di controlli ed il numero di controlli positivi sulla qualità del prodotto effettuati nelle aziende che aderiscono ai marchi equiparati “Porfido Trentino Controllato” e “Trentino Pietre”.

Zone montane e contrasto al lavoro forzato e obbligatorio nei nuovi disegni di legge

Approvato in esame preliminare un disegno di legge volto alla promozione delle zone montane contenente, tra l’altro, agevolazioni fiscali per le imprese montane fondate da giovani, e un altro di ratifica del Protocollo della Convenzione dell’OIL sul lavoro forzato e obbligatorio (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Promozione delle zone montane

 

Il Consiglio dei ministri, riunitosi nella seduta del 23 ottobre 2023, tra gli altri provvedimenti, ha adottato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

 

Le norme sono volte alla tutela dell’ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute e alla salvaguardia delle peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche delle zone montane.

 

Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l’ambiente e il clima, sono previsti incentivi sotto forma di credito d’imposta agli investimenti e alle attività diversificate.

 

I giovani che fondano imprese montane potranno beneficiare di misure fiscali in loro favore come una flat tax del 15% per ricavi fino a 100.000 euro.

 

Ancora, sul fronte del lavoro, al fine di agevolare l’utilizzo del lavoro agile nei comuni montani, è disposto un credito d’imposta per le imprese che promuovono lo smart working quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

 

Le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e maestro di sci sono riconosciute quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

 

Si prevedono agevolazioni per la residenza e il domicilio stabile in montagna, come la deducibilità degli interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto di proprietà immobiliare derivante da ristrutturazione edilizia di edificio preesistente da adibire ad abitazione principale e domicilio stabile.

 

Crediti d’imposta sono disposti per locazioni e acquisti di immobili da parte dei docenti delle scuole di montagna.

 

Tra le disposizioni in tema di servizi pubblici, infine, oltre a quelle in materia di sanità e scuola, si segnalano quelle nell’ambito dei servizi di comunicazione, con la previsione di contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali nei quali saranno inseriti interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Si afferma inoltre che la copertura dell’accesso a internet in banda cosiddetta ultra-larga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai Comuni a maggiore rischio di spopolamento.

 

Lotta al lavoro forzato e obbligatorio

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato anche un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014.

 

Il Protocollo è volto a rafforzare le azioni per la piena applicazione della Convenzione, con la finalità di sopprimere il lavoro forzato e obbligatorio anche nelle nuove forme (tratta di persone e sfruttamento dei lavoratori migranti), di assicurare alle vittime una protezione e l’accesso a meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci e di reprimere i responsabili del lavoro forzato e obbligatorio.

 

I Paesi aderenti dovranno pertanto elaborare una politica nazionale e un piano di azione che contengano linee d’intervento sistematiche e coordinate da parte delle autorità competenti al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato Protocollo.

 

CCNL Alimentari Piccola Industria: aggiornamento elemento di garanzia retributiva 



Con la retribuzione del mese di novembre vengono erogati i nuovi importi dell’emolumento


A partire dal 1° novembre 2023, le imprese del settore alimentare che non riescono ad individuare parametri da migliorare o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio, erogano l’elemento di garanzia retributiva. Gli importi vengono riconosciuti per 12 mensilità e sono compresivi dell’incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di legge, compreso il Tfr. A beneficiare dell’elemento di garanzia retributiva sono i dipendenti che lavorano presso le aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali. Gli importi relativi all’elemento di garanzia retributiva, indicati all’interno dell’Ipotesi di Accordo del 12 luglio 2021, sono riportati nella tabella di seguito, variati rispetto a quelli che vengono riconosciuti fino al 31 ottobre 2023.
































Livello  Importo dall’1/11/2023
Quadri 41,97
1 41,97
2 36,49
3 30,10
4 26,46
5 23,73
6 21,90
7 20,07
8 18,25

 

Delega fiscale e modifiche allo Statuto del contribuente: D.Lgs. approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 ottobre 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio  (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Il testo del Decreto precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.

 

Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;

  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;

  • stabilisce il regime dell’annullabilità, in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;

  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;

  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);

  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;

  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;

  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;

  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il decreto legislativo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, regolando i diversi casi di: annullabilità; nullità; irregolarità; inesistenza.

 

Annullabilità: gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio.

Nullità: i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito.

Irregolarità: l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità.

Inesistenza: si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Tra le principale novità contenute nel testo del Decreto si rilevano anche:

  1. l’estensione dell’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili. Decorso tale termine, è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione;

  2. l’introduzione del principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta;

  3. il divieto all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati;

  4. la rimodulazione del principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’UE, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa;

  5. l’introduzione del principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;

  6. la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e l’individuazione dei documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie e delle circolari;

  7. l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.

 

Ebinter Bari: previsi rimborsi per le spese scolastiche

Dal 23 ottobre è possibile richiedere un rimborso di 150,00 euro per coloro che hanno sostenuto spese scolastiche per le scuole secondarie

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bari ha stanziato le risorse per sostenere parte del costo dell’istruzione dei figli dei lavoratori della provincia di Bari. Dal 23 ottobre al 31 dicembre 2023 è, infatti, prevista la possibilità di inoltrare la richiesta di erogazione di rimborsi del valore di 150,00 euro ciascuno per le famiglie o i singoli lavoratori che hanno sostenuto o andranno a sostenere spese scolastiche per le scuole secondarie per l’anno scolastico 2023/2024. Requisito richiesto è essere lavoratori dipendenti rientranti nel campo di applicazione del CCNL Terziario–Confcommercio, appartenenti ad aziende iscritte da almeno tre mesi ed in regola al momento di presentazione della domanda da parte del dipendente.
Tale misura ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie in un periodo storico in cui vi è un costante aumento del costo della vita. 

Studenti vittime di infortuni, pubblicato il decreto attuativo

Il provvedimento definisce i requisiti e delle modalità di accesso al Fondo per i familiari e la quantificazione del sostegno economico (D.M. 25 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre il decreto recante la Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.

Il provvedimento è composto di 7 articoli e garantisce un sostegno economico fino a 200.000 euro per ciascun infortunio mortale esenti da tassazione ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente (articolo 1).

Le somme erogate sono cumulabili con l’assegno una tantum dell’INAIL per gli assicurati (articolo 2).

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni l’anno a partire dal 2024) per poter accogliere le domande di sostegno economico da parte dei familiari di studenti vittime di infortuni occorsi a partire dal 2018.

I familiari superstiti

Il sostegno economico spetta con parità di diritto (articolo 3): al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione; ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi. In mancanza dei soggetti indicati gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo.

In mancanza anche di questi ultimi, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Le modalità di accesso

Il sostegno economico viene erogato, previa istanza, entro 30 giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative (articolo 4). In attesa della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata all’Istituto o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.

Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, l’istanza dovrà essere presentata, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’istanza deve essere formulata, mediante la modulistica allegata al decreto.

 

 

 

CCNL Panifici (Federpan.): scatta da ottobre un aumento retributivo mensile di 50,00 euro

L’importo stabilito è uguale per tutte le categorie ed i livelli contrattuali dei lavoratori dipendenti

Con comunicato diffuso nei giorni scorsi la Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri ed affini ha reso noto che la Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione, nel corso della riunione del 27 settembre, ha dato il via libera all’aumento retributivo di 50,00 euro lordi mensili, a partire dalle retribuzioni del mese di ottobre. L’importo è uguale per tutte le categorie ed i livelli contrattuali dei lavoratori dipendenti. Nello specifico l’importo è da considerare un’erogazione assorbibile dai futuri aumenti contrattuali ancora da definire, e dovrà essere inserito nella busta paga sotto la voce “superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali”. 
L’aumento in questione era stato già discusso e deliberato dall’Assemblea Ordinaria Federale del 25 giugno e motivato dalla necessità di un adeguamento anche parziale delle retribuzioni, per venire almeno parzialmente incontro ai lavoratori del settore che, a causa dell’inflazione, avevano visto fortemente ridotto il loro potere d’acquisto. 

La Commissione Nazionale, con questo primo incremento contrattuale, ha ritenuto di dover dare un primo segnale di attenzione ai propri collaboratori. L’Assemblea Ordinaria federale aveva invece rinviato l’applicazione dell’incremento in questione, dando mandato alla Presidenza di verificare un eventuale avvio di trattativa di rinnovo entro il mese di settembre. Non essendosi verificata tale condizione, la Commissione Nazionale ha dato il via libera all’erogazione dell’aumento in questione. 

PMI: termini e modalità di presentazione domande del “Voucher per consulenza in innovazione”

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fissato i termini e le modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 20 ottobre 2023).

Con il Decreto direttoriale 16 ottobre 2023 del MIMIT sono stati disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

 

L’apertura dello sportello “Voucher per consulenza in innovazione fa seguito, infatti, all’avviso pubblico del MIMIT riguardante la costituzione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza accreditate che dovranno supportare le imprese beneficiarie del voucher nei progetti di innovazione tecnologica e, nello specifico, nell’applicazione delle seguenti tecnologie abilitanti: big data e analisi dei dati, cloud, fog e quantum computing, cyber security, tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e stampa tridimensionale, internet delle cose e delle macchine, integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali, programmi di digital marketing, programmi di open innovation. Tale elenco è consultabile esclusivamente dalle imprese che presenteranno istanza per le agevolazioni.

 

Il “Voucher”, concedibile in regime de minimis, consisterà:

  • per le micro e piccole imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro;

  • per le medie imprese in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro;

  • per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro.

Il soggetto proponente potrà presentare domanda esclusivamente tramite procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura sul sito del MIMIT, compilando la domanda di accesso alle agevolazioni dal 26 ottobre al 23 novembre 2023 e poi presentandola a partire dal 29 novembre 2023.

Le domande di agevolazione saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.