CCNL Igiene Ambientale: contributo assistenza sanitaria integrativa

Con il versamento del 16 ottobre, incrementato di 5,00 euro il contributo al Fondo Fasda  

Con l’accordo 18 maggio 2022, Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno dato indicazioni circa l’assistenza sanitaria integrativa. Il CCNL si applica ai dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi e alle attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine. Per quanto riguarda, appunto, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, con il versamento del 16 ottobre 2023, il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo, in misura fissa, pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15,00 euro trimestrali).

Manageritalia: con Cassa Sanitaria Carlo De Lellis il welfare è sempre più esclusivo

Nuove prestazioni sanitarie per Dirigenti, Quadri, Executive Professionale e loro familiari iscritti a Manageritalia

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis attraverso il piano sanitario SempreinSalute, eroga prestazioni sanitarie a Dirigenti, Quadri, Executive Professional e loro familiari.
Queste possono essere personalizzate ed integrate secondo il contratto stipulato, dipendente o autonomo, che manager e alte professionalità, fruibili sia collettivamente che individualmente divenendo parte integrante del welfare aziendale e di altre coperture personali.
L’offerta SempreinSalute per i Dirigenti, i Quadri, gli Executive Professional ed il loro nucleo familiare, assicura un pacchetto di welfare sanitario integrativo per eventuali coperture già attive, contrattuali, aziendali o individuali, con un migliore rapporto qualità/prezzo e adattabili alle proprie esigenze professionali, personali e disponibilità. 
In particolare, a seconda del target, la Cassa Sanitaria propone le coperture per manager e familiari di seguito riportate.
Dirigenti: polizza integrativa alle prestazioni Fasdac; polizza per i figli che escono dal Fasdac per i limiti di età;
Quadri: polizza integrativa alle prestazioni QuAS, a cui tale categoria può accedere collettivamente mediante l’azienda o individualmente;
Executive Professional: polizza di copertura sanitaria totale indirizzata ai liberi professionisti che possono fruirne individualmente.
Altresì, si avvale dell’esperienza contrattuale e di welfare di Manageritalia e del supporto tecnico di Assidir, suo agente assicurativo.
Nell’offerta di Cassa De Lellis, al fine di poter fruire dei vantaggi, salvo che nella forma aziendale quadri, è prevista l’adesione a Manageritalia la quale affianca da sempre i manager con prodotti in grado di supportarli professionalmente e in ambito personale, con particolare attenzione soprattutto al nucleo familiare.
Il risultato raggiunto altro non è che un welfare più ampio e disponibile per tutte le figure manageriali, a complemento di quello contrattuale per i dirigenti e a supporto delle maggiori esigenze sanitarie dei quadri e degli executive professional.
Difatti è delegata a coprire tutto l’ambito di welfare integrativo sanitario e per questo ha strutturato con SempreinSalute, pacchetti personalizzabili e prodotti e servizi tra i migliori sul mercato, grazie anche ad un rapporto qualità/prezzo unico che solo la forza di una grande collettività rende possibili.

Geolocalizzazione e diritto di accesso ai dati del lavoratore

Il Garante della privacy ha sanzionato una società per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di alcuni dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 10 ottobre 2023, n. 511).

Il dipendente ha il diritto di accedere ai dati sulla geolocalizzazione: lo comunica il Garante per la privacy che ha comminato una sanzione di 20.000 euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre propri lavoratori.

I tre dipendenti, per verificare la correttezza della propria busta paga, avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni utilizzate per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto. In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone fornito dalla società sul quale era stato installato un sistema di geolocalizzazione che permetteva agli operatori di individuare il tragitto da effettuare per raggiungere i contatori. Non avendo ricevuto dal datore di lavoro del momento una risposta soddisfacente si erano rivolti al Garante per la protezione dei dati personali.

Nel corso dell’istruttoria l’Autorità garante ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze: tra l’altro non erano stati comunicati i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata a indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati. Una condotta risultata illecita in base ai principi della normativa sulla riservatezza dei dati. Dalla rilevazione del GPS, infatti, come ha sottolineato il Garante privacy, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali, quantomeno nel momento della lettura dei contatori. Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento a suo tempo richieste.

Infine, il Garante ha precisato che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso, rammentando il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.

CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni: approvata la piattaforma di rinnovo

Con il 97% di voti favorevoli è stata approvata dall’attivo delle delegate e dei delegati la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione

Con il 97% di voti favorevoli è stata approvata nella giornata di ieri dall’attivo delle delegate e dei delegati la piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale logistica, trasporto merci e spedizione. Ad annunciarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, esprimendo soddisfazione per il coinvolgimento e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore nelle assemblee che si sono tenute su tutto il territorio nazionale per la discussione della piattaforma.
Durante l’incontro le OO.SS. hanno sostenuto la necessità delle lavoratrici ed i lavoratori del settore all’adeguamento economico dei propri salari, fortemente erosi negli ultimi anni, nonchè di un miglioramento della propria vita sociale, a partire da una più favorevole conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Per i Sindacati i dati di partecipazione e di consenso espressi nelle ultime assemblee rappresentano un settore che ha la volontà di sostenere il confronto con le controparti datoriali per giungere alla sottoscrizione del contratto, che dovrà dare le giuste risposte alle attese dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nel comparto.

Cassa integrazione salariale straordinaria in deroga: versamento del contributo addizionale

L’INPS precisa le modalità di versamento del contributo addizionale a cui sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali di cui all’articolo 30 del D.L. n. 48/2023 (INPS, messaggio 12 ottobre 2023, n. 3575).

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023), all’articolo 30, ha previsto un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione fino al 31 dicembre 2023.

 

Possono essere autorizzate ad accedervi, con apposito decreto del Ministero del lavoro, le aziende, anche in stato di liquidazione, che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

 

L’erogazione della nuova misura di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati.

 

Sussistendo l’obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi comprese le prestazioni in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli articoli 4, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo, ne consegue che il predetto contributo deve essere versato anche dai datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento.

 

Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa come deve essere effettuato il versamento del contributo addizionale, in considerazione del pagamento diretto della prestazione da parte dello stesso Istituto. Pertanto, i datori di lavoro interessati, per tale adempimento, devono attenersi alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129/2015 al quale viene fatto espresso rinvio e che aveva illustrato la nuova procedura RACE.

 

Infine, l’Istituto rammenta che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (articolo 1, commi 755 e seguenti, Legge n. 296/2006), l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.

 

Il messaggio fornisce poi le istruzioni contabili al riguardo. 

 

CCNL Gas: con il mese di ottobre in arrivo aumenti stipendiali



Con la retribuzione di ottobre sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore  


Con il rinnovo contrattuale siglato il 30 settembre 2022, Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno disposto gli aumenti salariali. Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti e quello degli addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Igas/Assogas ed alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti a Utilitalia. Oltre alle categorie sopra indicate, il CCNL riguarda anche gli impiegati amministrativi ed i dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e gruppi pluriservizio. Nella fattispecie, con il mese di ottobre 2023 vengono erogati aumenti salariali per i lavoratori del settore. Gli importi relativi ai nuovi minimi sono riportati nella tabella di seguito.
































Livello Minimo 
Quadro 3.240,46
8 2.926,37
7 2.703,79
6 2.480,95
5 2.259,20
4 2.121,36
3 1.984,66
2 1.794,14
1 1.614,24

Legge di conversione del Decreto Asset: disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n.136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ha introdotto svariate misure di natura fiscale rivolte ad operatori economici e a privati.

Il provvedimento consta di 29 articoli suddivisi in 5 Capi, tra i quali in particolare il IV è dedicato alle disposizioni in materia fiscale.

Tra le novità principali:

  • all’articolo 5 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica ed è istituito il Comitato tecnico permanente per la microelettronica;

  • all’articolo 24 sono previste misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica;

  • all’articolo 25 sono introdotte disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

  • all’articolo 26 è istituita, per l’anno 2023, una imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse;

  • all’articolo 27 sono trattate le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo.

Nel dettaglio, dunque, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.

Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del suddetto regolamento UE, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dal 9 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31 dicembre 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L’incentivo spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF 4 settembre 1996.

Per fruirne è necessario che le imprese richiedano la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 23, commi da 2 a 5, del D.L. n. 73/2022.

 

Altra importante novità introdotta dal Decreto Asset, è la modifica dell’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale entro il quale le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110% per le spese sostenute per interventi agevolati su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Tra le altre misure introdotte dal provvedimento si segnala anche l’obbligo di comunicazione da parte dell’ultimo cessionario dei crediti non ancora utilizzati, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020. La comunicazione deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

La norma chiarisce, inoltre, che le suddette disposizioni si applicano a partire dal 1 dicembre 2023 e nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

 

Infine, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 istituisce, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle banche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 385/1993, determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:

  1. a) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022;

  2. b) l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.

L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023.

Tale imposta, indeducibile ai fini IRES e IRAP, è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 e i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti, invece, con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

 

Gestione separata INPS: le indicazioni per lo “stralcio mille euro”

L’Istituto fornisce le istruzioni per il riconteggio dei debiti annullati per i soggetti previsti dall’articolo 23-bis del Decreto Lavoro (INPS. circolare 10 ottobre 2023, n. 86).

L’INPS ha fornito le indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) che consente, ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

In sostanza, L’articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del Decreto Lavoro ha previsto la possibilità, per i soggetti citati, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023 dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui D.L. n. 119/2018 (cosiddetto primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

L’intento del legislatore è stato quello di consentire ai predetti soggetti di intervenire, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, sugli effetti dell’annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 del Codice civile, la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.

Disposizioni operative

 

In considerazione delle due misure di stralcio citate, l’INPS ha predisposto 2  modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:

– il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1 della circolare in commento);
il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222 della Legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

Nella domanda l’interessato dovrà:

– indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

– selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; 

– assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge  n. 388/2000;

– dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

L’INPS precisa che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. A tale fine, la disposizione dell’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande di riconteggio che perverranno, l’Istituto specifica che la valutazione del rispetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al D.L. n. 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla Legge n. 197/2022.

In ragione di ciò, il richiedente dovrà valorizzare una delle seguenti motivazioni: 

– crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
– crediti oggetto di definizione agevolata;
crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
– crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da allegare);
– crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
L’interessato può allegare alla domanda la documentazione utile relativa alla motivazione selezionata. La valorizzazione della motivazione “atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione” impone sempre che la copia dell’atto sia trasmessa unitamente alla domanda.

Trasmissione della domanda

La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito di svolgere le medesime attività. La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati e secondo le modalità relative alle diverse categorie di lavoratori illustrate nella circolare in commento che include anche le modalità di determinazione delle sanzioni civili e l’istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento. 

Cassa Edile Venezia: corrisposti rimborsi tasse universitarie, assegni e premi scolastici per i lavoratori

Con Circolare n. 5-2023, Cassa Edile Venezia prevede erogazioni a favore dei figli studenti dei lavoratori edili

Cassa Edile Venezia, mediante la Circolare n. 5-2023, comunica che, nel mese di ottobre vengono raccolte le domande per la corresponsione degli assegni scolastici a favore degli studenti figli dei dipendenti iscritti alla medesima alla data del 30 Settembre 2023, con almeno seicento ore di accantonamento presso la stessa nei 12 mesi compresi da ottobre 2022 a settembre 2023.
L’assegno scolastico viene elargito a tutti gli studenti non ripetenti ed appartenenti ad una classe della scuola media obbligatoria, media superiore o al primo anno di università, nella misura di:
euro 320,00 per i promossi dalla quinta elementare, qualora sia certa l’iscrizione alla prima classe media inferiore;
euro 175,00 per i promossi dalla prima e seconda media inferiore, qualora risulti certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
euro 450,00 per i promossi dalla terza media inferiore, qualora risulta certa l’iscrizione al primo anno di istruzione secondaria superiore;
euro 225,00 per i promossi dal primo, secondo, terzo e quarto anno di istruzione secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
euro 530,00 per i licenziati e i diplomati di scuola secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione al primo anno di università.
Agli studenti diplomati da corsi di scuola secondaria o liceale e per i quali risulti accertata una votazione non inferiore a 84/100, è corrisposto un premio scolastico pari ad euro 228,00 cumulabile con l’assegno scolastico se dovuto.
Per coloro che frequentano corsi di laurea e non beneficiano di un presalario, è contemplato un rimborso delle tasse universitarie pagate entro un massimo di euro 2.000,00 per l’iscrizione al 2° anno su presentazione di documentazione e attestazione di frequenza al 1° anno di corso, ed un rimborso per l’iscrizione agli anni successivi al secondo entro un massimo pari ad euro 1.000,00 qualora siano in regola con tutti gli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Coloro che richiedono tale assegno, devono presentare domanda mediante apposito modulo contenente due sezioni da compilare in modo alternativo in base all’età dello studente beneficiario.
Per i figli minorenni la compilazione deve esser realizzata dal lavoratore, mentre i figli maggiorenni devono predisporre la domanda seguendo attentamente le avvertenze riportate nel modello, per poi esser inviata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
Da ultimo si comunica che, tutti i documenti devono essere trasmessi in originale e se presentati dopo la data di cui sopra, la domanda viene respinta.

Sanedil: rinnovati i piani sanitari

Dal 1°ottobre i Piani Sanitari del Fondo avranno una durata di 15 mesi e conseguente maggiorazione del 25% dei massimali 

Il Fondo Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini, ha previsto che dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 i piani sanitari del Fondo – Piano Plus di UniSalute e garanzie in autogestione – hanno eccezionalmente una durata di 15 mesi con conseguente maggiorazione del 25% dei massimali applicati alle singole garanzie, ad esclusione dei pacchetti prevenzione.
Nel suddetto periodo assicurativo possono accedere ai rimborsi in autogestione i lavoratori che risultino iscritti al Fondo, anche in maniera non continuativa e non abbiano usufruito né lui né il proprio nucleo familiare di alcuna prestazione prevista dai piani sanitari del Fondo Sanedil.
Pertanto, per il periodo assicurativo dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024  il massimale è riparametrato su 15 mensilità: 
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi;
– per la montatura delle lenti;
– per visite specialistiche;
– per l’acquisto o il noleggio di sedie, plantari ortopedici, stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori, busto ortopedico, corsetto ortopedico, tutori/ortesi ortopedici, contenitore addominale, calzature ortopediche.