Fondo Trasporto Pubblico: prime indicazioni

L’INPS fornisce alcune indicazioni a seguito dell’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico disposta dal D.M. 29 agosto 2023 in vigore dal 17 ottobre 2023 (INPS, messaggio 10 ottobre 2023, n. 3548). 

Per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento  possono utilmente presentare al Fondo le domande di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.

 

L’istanza potrà essere inoltrata, con le modalità telematiche in uso, a partire dal prossimo 17 ottobre, data di entrata in vigore del decreto di adeguamento del Fondo alla disposizioni sugli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 29 agosto 2023).

 

Si ricorda che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale (ottobre 2023) i suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

 

Lo stesso dovrà essere versato, in luogo del contributo di finanziamento del FIS, dalla mensilità di competenza ottobre 2023.

 

Con medesima decorrenza, quindi, l’INPS informa che sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

 

CCNL Centri Elaborazione Dati: con la busta paga di ottobre nuovi minimi retributivi



Per i lavoratori del settore nuovi minimi retributivi con lo stipendio di ottobre 2023 


Con l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 da parte di Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl sono stati indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di ottobre 2023. Il contratto riguarda il personale che lavora presso: centri elaborazione dati contabili; centri elaborazione cedolini paghe; centri elaborazione data entry; centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato; centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing; centri elaborazione dati operanti come Internet Provider; centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non fomiti per conto terzi in modalità on line (customer care); centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call – Center) e altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. Di seguito la tabella con gli importi.
































Livello Minimo
Quadro di Direzione 2.862,33
Quadro 2.601,30
1 2.233,38
2 1.999,49
3 Super 1.917,06
3 1.794,68
4 1.669,89
5 1.589,92
6 1.342,68

 

Fusione per incorporazione: l’incorporante può continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo

Nell’ambito di una fusione per incorporazione, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la società controllata di continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo facente capo alla società controllante a decorrere dalla data di efficacia dell’atto di fusione (Agenzia delle entrate, risposta  9 ottobre 2023 n. 445).

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del Decreto IVA e dal Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, ­consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo.

Tale sistema è volto ad agevolare, da un punto di vista finanziario, i gruppi societari che riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione, ai sensi del comma 3 del citato articolo 73; mentre, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. del 1979, ­si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi.

Sono, pertanto, da ritenersi escluse dalla disciplina le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate.

 

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la società controllante chiede se la controllata possa continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, nonostante abbia incorporato ­mediante atto di fusione società esterne alla suddetta procedura, di cui l’istante detiene il controllo (diretto e indiretto) da meno di un anno.

In merito, l’Agenzia osserva che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura in parola la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente, con la conseguenza che detta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata.

 

Come già chiarito con la risoluzione n. 92/E/2010, nel caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che invece vi partecipa ­in forza del principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale nell’intero patrimonio dell’incorporata, l’Agenzia ritiene che il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare antecedente l’incorporazione non possa mai confluire nell’IVA di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

Analogamente, non può confluire nell’IVA di gruppo il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione.

La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione ­ e, quindi, trasferire al gruppo­ solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall’incorporante.

Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell’incorporante e trasferito all’IVA di gruppo.

 

Ad avviso delle Entrate, dunque, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l’operazione motivo di interruzione e può far confluire nella propria liquidazione periodica ­solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l’incorporazione.

Restano, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell’incorporazione delle due società.

Cassa Edile Lecce: borse di studio per i figli degli iscritti

Dal 1°ottobre previste borse di studio fino a 1.000 euro per i figli degli iscritti con almeno 500 ore nel corso dell’esercizio 2022/2023

I lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Lecce possono presentare dal 1°ottobre la domanda per una borsa di studio finalizzata a premiare il merito scolastico o universitario dei loro figli.
Per poter presentare la domanda, il lavoratore deve risultare attivo in Cassa Edile con almeno 500 ore dichiarate nel corso dell’esercizio Cassa Edile, ossia dal 1°ottobre 2022 al 30 settembre 2023.
Vengono erogate le seguenti borse di studio:
– laurea magistrale o specialistica: 1.000 euro (min. 105/110);
– laurea triennale: 700,00 euro (min. 105/110);
– studenti universitari: 500,00 euro (min. 27/30 per tutti gli esami sostenuti sino al 30 settembre 2023);
– diploma maturità: 350,00 euro (min. 85/100);
– studenti media superiore: 250,00 euro (min. 8/10);
– licenza media inferiore: 150,00 euro (min. 8/10).
La domanda di assegnazione deve essere completata esclusivamente telematicamente, direttamente dal sito intranet della Cassa Edile della provincia di Lecce entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e deve contenere la seguente documentazione: 
– certificato universitario attestante data conseguimento laurea e voto conseguito;
– documenti universitari o stampe, dal portale studenti della propria università, delle pagine attestanti i dati personali dello studente;
– certificato scuola attestante: voto ottenuto all’esame e studente non ripetente;
– certificato scuola attestante: voto ottenuto in ogni materia, l’assenza di debiti formativi, studente non ripetente;
– Certificato scuola attestante: voto ottenuto all’esame e studente non ripetente.

Contratti a termine e causali, arrivano le prime indicazioni

Il Ministero del lavoro ha illustrato le modifiche alla disciplina apportate dal Decreto Lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 9 ottobre 2023, n. 9).

È stata pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la circolare illustrativa delle modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, il Ministero si è occupato del regime delle causali. Tuttavia, il Dicastero evidenzia, in primo luogo, che il provvedimento ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore a 24 mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015; così come la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (comma 3 del medesimo articolo 19).

Inoltre, non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre 4 nell’arco temporale di 24 mesi – e il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro, il cosiddetto stop and go.

Le condizioni per l’apposizione del termine 

Il Decreto Lavoro è invece intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle condizioni (articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni), delle proroghe e dei rinnovi (articolo 21), nonché sulle modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione (articolo 31). 

Per quanto riguarda l’articolo 19, al comma 1 sono state del tutto soppresse le condizioni in precedenza riferite:

– a esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;

– a esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. 

A loro posto, con le nuove lettere a) e b) introdotte al comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2015, la riforma ha voluto valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai 12 mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di 24 mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 19. 

In particolare, la lettera b) introduce anche la possibilità che le parti del contratto individuale di lavoro – in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi – possano individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai 12 mesi (ma ugualmente non superiore ai 24). Ai sensi di tale disposizione, il Ministero evidenzia che le parti individuali possono avvalersi solo temporaneamente di tale possibilità, entro la data del 30 aprile 2024, consentendo in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia. Tale data, però, è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024. 

Come anticipato, con il comma 1-bis dell’articolo 24, il decreto-legge interviene, inoltre, a modificare l’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Infatti, al comma 01 dell’articolo 21 viene disciplinato con maggiore uniformità il regime delle proroghe e dei rinnovi che, nei primi 12 mesi, possono adesso intervenire liberamente senza specificare alcuna condizione, mentre viene confermato l’obbligo delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, per eventuali periodi successivi ai 12 mesi. 

Poi, con il comma 1-ter, aggiunto al testo originario dell’articolo 24 in sede di conversione del decreto-legge, si introduce una previsione che ha l’effetto di consentire ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di 12 mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del Decreto Lavoro.

Infine, il comma 1-quater – anch’esso aggiunto all’articolo 24 in sede di conversione del decreto-legge – interviene a modificare l’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con l’obiettivo di superare alcune limitazioni per particolari categorie di lavoratori. In primo luogo, viene adesso previsto che ai fini del rispetto del limite del 20%, previsto dal primo periodo del comma 1, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato

Inoltre, sempre al comma 1 dell’articolo 31, viene aggiunto un nuovo periodo che esclude espressamente l’applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numeri 4 e 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati dal D.M. del 17 ottobre 2017.

Infine, il Ministero precisa che la circolare n. 17/2018, adottata a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, continua a trovare applicazione per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Lavoro e con gli orientamenti illustrati nella circolare in commento. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: report sulla trattativa

Prosegue il dibattito sull’adeguamento normativo per i dipendenti del settore

Le Sigle Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, insieme all’associazione Uneba si sono incontrate per proseguire nel negoziato per il rinnovo del contratto riguardante le Istituzioni Socio-Assistenziali. Il contratto riguarda i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba, le ex Ip Ab. I punti sui quali si è focalizzato il dibattito sono stati: 
– l’adeguamento normativo, con l’aggiornamento degli articolati contrattuali alla luce delle modifiche normative. Nella fattispecie, l’art. 8 sulle pari opportunità, l’art. 16 sull’assunzione, l’art. 18 sul tempo determinato, gli artt. 61,62,64, oltre alla rivisitazione di alcuni allegati del contratto;
– modifica degli articolati che ancora non hanno dati gli esiti desiderati: artt. 7-8-23, 67-77-81;
– criticità subentrate durante la vigenza, che comportano una modifica degli articolati.

Gli incontri in calendario sono stati fissati per il 20 ottobre e il 17 novembre.

Attestazione operatività del sistema di comunicazione di dati e informazioni sulla titolarità effettiva

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell’economia e delle finanze che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini, il MIMIT con il Decreto 29 settembre 2023 ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

 

In particolare il Decreto MIMIT prevede che dal 9 ottobre 2023, data di pubblicazione in Gazzetta, decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

Il Regolamento MEF, infatti, stabilisce che entro tale data:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del Decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese;

  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa adottato con Decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

 

Dunque, ai sensi dell’art 4 del Decreto n. 55/2022, la comunicazione deve contenere:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell’articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

  • l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

  • se il titolare effettivo non viene individuato, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione dell’ente;

  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;

  • l’indirizzo di posta elettronica certificata;

d) relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;

  • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;

e) l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

 

Le autorità di cui all’articolo 21 del decreto antiriciclaggio e i soggetti obbligati, di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tali dati e informazioni sono accessibili anche al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all’articolo 4 risulti l’indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo.

Eblig: c’è tempo fino al 20 ottobre per la presentazione delle domande di contributo

A disposizione delle imprese contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione 

L’Ente Bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 522.166,13 euro per le imprese ed i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2022. Le imprese ed i lavoratori liguri potranno presentare domanda per ricevere un contributo fino al 20 ottobre 2023 (inizialmente il termine previsto era l’8 ottobre) agli sportelli dell’Ente, presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure presenti sul sito dell’Ente. 
Saranno erogati, per le imprese, contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione, 700,00 euro per la maternità e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”. Inoltre è stata inserita una nuova misura per le spese sostenute per la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri.
Con l’intervento della Regione Liguria, commenta il presidente dell’Ente Bilaterale, sarà possibile stanziare, oltre la cassa integrazione, una cifra per aiutare gli artigiani liguri con dipendenti. Per i lavoratori dipendenti sono infatti previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi 3 giorni di malattia, per l’iscrizione per asili nido e per scuola materna. Tra gli interventi finanziati risultano di particolare interesse i contributi d’iscrizione fino a 300,00 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna.  

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige: adeguamento

Pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 2023 il decreto ministeriale che adegua il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol alla disciplina sugli ammortizzatori sociali (D.M. 22 agosto 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il decreto in commento, in attuazione dell’accordo collettivo stipulato il 15 dicembre 2022, detta disposizioni per adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol – già
costituito alla data del 31 dicembre 2021 – alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In particolare, viene adeguata la platea dei destinatari dell’assegno di integrazione salariale, l’importo e la durata della prestazione a tutela del reddito riconosciuta dal Fondo, nonché ampliata la finalità che lo stesso può perseguire in tema di staffetta generazionale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Finalità e campo di applicazione

 

Il Fondo persegue i seguenti obiettivi:

 

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;

b) assicurare, in raccordo con gli interventi all’uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

Il Fondo assicura tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

 

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento. 

 

L’assegno di integrazione salariale: durata ed erogazione

 

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è determinato con le modalità e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’assegno può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:

 

1) ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

2) ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

a) per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie;

b) per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

c) per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

d) per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

 

L’assegno viene erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga e il relativo importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 

Fondo Fopen: aggiornato il Documento sulle Anticipazioni

Aggiornato e modificato il documento della fruizione delle prestazioni di anticipazione

Con il Comunicato n. 6-2023, il Fondo Fopen, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, informa gli iscritti sugli aggiornamenti e le modifiche al Documento sulle anticipazioni relative alla posizione previdenziale maturata.
Al fine di consentire un più agevole esercizio delle prerogative in oggetto e nel pieno rispetto del principio della trasparenza nella gestione del rapporto associativo, il Consiglio di Amministrazione del Fopen ha difatti deliberato l’aggiornamento del “Documento sulle Anticipazioni”.
Tra le disposizioni oggetto di modifica, si segnalano a titolo esemplificativo i nuovi termini per le richieste per estinzione mutuo e ristrutturazione prima casa, nonché l’estensione al notaio rogante della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione.
La richiesta di anticipazione sulla posizione previdenziale maturata può esser demandata da coloro che aderiscono a Fopen solamente per:
1) Spese sanitarie per gravissime situazioni. Relativamente a tali spese, l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, può ricorrere preliminarmente al contributo spettante da parte di Organismi, Associazioni, Fondi sanitari presso cui risulti iscritto;
2) Acquisto della prima casa di abitazione, ad esclusione delle singole pertinenze;
3) Ristrutturazione della prima casa di abitazione ad esclusione della ristrutturazione delle singole pertinenze;
4) Ulteriori esigenze dell’aderente.
Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale e si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.  
Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante delle contribuzioni eccedenti il piano annuo di deducibilità.
L’iscritto che intende effettuare i versamenti una tantum al Fondo Fopen, esclusivamente tramite bonifico bancario, deve far pervenire la relativa comunicazione compilando l’apposito modulo.
L’investimento delle somme avviene il primo giorno utile di valorizzazione del patrimonio.
Le erogazioni realizzate a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto.
Su quelle eccedenti il suddetto limite, viene riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’utilizzo dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale ed abbia provveduto al trasferimento al Fondo Fopen.
Si comunica altresì, che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr.
Da ultimo, si comunica che, per tutte le richieste di anticipazione è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.