D.L. Energia: novità per imprese energivore e ravvedimento per violazioni riguardanti i corrispettivi

Nel testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, di particolare rilievo in ambito fiscale sono le novità riguardo al regime delle agevolazioni per le imprese energivore e la regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi mediante il ravvedimento operoso.

Nel testo del Decreto Energia 2023 sono previsti interventi urgenti in materia di energia, a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio. Tra le novità:

  • Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

  • Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;

  • Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;

  • Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;

  • Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il Decreto ha stabilito che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) mantenga azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il Decreto, inoltre, è intervenuto allo scopo di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, riconoscendo un ulteriore contributo nei limiti pro capite ai beneficiari della social card.

 

Per quanto riguarda, poi, il regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore, il Decreto ha definito in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1 gennaio 2024.

L’accesso, in particolare, sarà concesso alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  3. hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Hanno, inoltre, diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della stessa comunicazione europea 2022/C 80/01. 

Tali imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Non possono, invece, accedere alle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

Infine, sempre in ambito fiscale, all’articolo 4 del Decreto Energia è stabilito che i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possano avvalersi del ravvedimento operoso, anche per violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

 

Decreto Proroghe: lavoro agile e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È in vigore dallo scorso 30 settembre il D.L. n. 132/2023 (cosiddetto “Decreto Proroghe”) che, tra le altre misure, differisce al 31 dicembre 2023 il lavoro agile in favore dei lavoratori fragili e concede più tempo per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 29 settembre 2023, n. 132).

Prorogato nuovamente il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità: lo prevede l’articolo 8 del D.L. n. 132/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2023, modificando l’articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022.

 

Per effetto di tale intervento, dunque, i datori di lavoro devono assicurare, fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

I soggetti beneficiari della proroga in questione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

 

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili le cui patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, sono state indicate, appunto, nel D.M. 4 febbraio 2022 (tra gli altri, pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, maggiori di 60 anni in presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari, ecc.).

 

Il medesimo articolo 8 del Decreto Proroghe aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 306 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, prevedendosi che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

 

L’articolo 14 del decreto legge in oggetto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.

 

Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato.

 

Inoltre, le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023. 

 

CCNL Dirigenti medici e veterinari: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevedere aumenti stipendiali e nuove indennità 

Aran insieme alle organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative dell’Area Sanità (Anaoo-Assomed, Cimo, Fassid, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Fesmed, Federazione Cisl medici, Anpo-Ascoti Fials medici, Uil-Fpl e le Confederazioni sindacali di Cosmed, Cida, Codirp, Cosmed, Cgil, Cosmed, Cisl, Confsal e Uil) hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021. Il CCNL riguarda 134.000 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità. Tra le novità più importanti, si segnala l’introduzione dell’indennità di specificità sanitaria per i profili diversi da quello medico e veterinario, volta al progressivo allineamento all’indennità già presente per medici e veterinari e quella di pronto soccordo. Il nuovo CCNL riconosce incrementi a regime del 4,5% che corrispondono ad un beneficio medio complessivo di circa 290,00 euro al mese. A questa cifra vanno aggiunte, tra le altre, le risorse per l’esclusività. Per quel che riguarda gli arretrati, che spettano al 31 dicembre 2023, questi ammontano a circa 10.700 euro. Ad essere incrementati sono anche i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, la clausola di garanzia, l’UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria). Interventi importanti sono stati operati sull’orario di lavoro, in particolar modo sul servizio di guardia e di pronta disponibilità. Ad essere riscritto è stato anche il periodo di prova, il meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Gli incarichi dirigenziali sono stati aggiornati, con lo scopo di garantirlo a tutti i dirigenti. Anche le tutele sono state ampliate, come quelle per le gravi patologie che implicano terapie salvavita, misure in favore delle donne vittime di violenza e le diverse tipologie di assenza sia giornaliere che orarie. Il tema dell’informazione, correlato alle relazioni sindacali, è stato ampliato ad un confronto tra la dimensione aziendale e regionale, prestando attenzione alla riduzione del rischio clinico, alle misure riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel contratto collettivo trovano spazio: smart working e assunzione dei dirigenti specializzandi a tempo determinato.

Posizioni assicurative anomale: il progetto INPS per migliorare i flussi Uniemens

Concluso il Piano di Evoluzione dei Servizi 2023 per ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato dei lavoratori (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3396).

L’INPS ha reso noto che si è concluso il progetto con il quale viene attuato l’intervento per ridurre le anomalie e migliorare la qualità informativa dei flussi Uniemens, rendendo più aggiornata e corretta la posizione assicurativa individuale dei lavoratori.

Si tratta del Piano di Evoluzione dei Servizi 2023, mediante il quale l’Istituto ha individuato tra i suoi obiettivi quello di ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato, attraverso la loro rilevazione automatica e la loro successiva sistemazione, per poter così perseguire le attività relative alla sistemazione della posizione assicurativa.

Al fine di raggiungere questo obiettivo e accrescere il valore generato per tutti i soggetti contribuenti e i loro intermediari, l’INPS ha previsto l’invio di apposite comunicazioni ai datori di lavoro e agli intermediari delle posizioni anomale rilevate, con lo scopo di sanare tempestivamente i conti individuali con la conseguente regolarità contributiva del soggetto datoriale.

Con frequenza periodica, saranno quindi inviate comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i ticket di Cassa Integrazione/Fondi di Solidarietà che hanno generato almeno un’anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti. Le comunicazioni, inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al datore di lavoro, conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.

Le comunicazioni, inoltre, rimanderanno alla consultazione attiva del “Cruscotto CIG e Fondi”, facilitando i destinatari della comunicazione nella consultazione dei dettagli, grazie ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto.

Come ulteriore misura proattiva nei confronti del datore di lavoro, nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” è presente la funzionalità “Evidenze CIG”, che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema dei ticket, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica. Questa funzionalità fornisce l’elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con ticket.

Il Cruscotto

In particolare, il Cruscotto fornisce in tempo reale un riepilogo dei datori di lavoro iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto, i quali potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per verificare:

– il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
– il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
– il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.
Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.

CCNL Riscossione: sottoscritto l’Accordo per il Contributo Welfare 2023

Con la mensilità di ottobre, corrisposto ai dipendenti dell’Ente il premio welfare aziendale

A seguito dell’incontro svoltosi presso la sede direzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione lo scorso 27 settembre, è stato siglato tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, il Verbale di Accordo sul Welfare Aziendale da corrispondere a tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.
Difatti, in accordo con quanto previsto nel Verbale del 15 luglio 2014, con le competenze del mese di ottobre, viene erogato un Premio a titolo di Welfare Aziendale a tutti coloro hanno aderito entro e non oltre il mese di settembre.
Il contributo viene corrisposto sulla base del requisito esistente al momento dell’erogazione, ovverosia “status di figlio a carico”, ed in quanto tale, verificato dall’Ente stesso. Qualora all’atto delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse non risultare più a carico del lavoratore, il suddetto premio verrà recuperato.
In aggiunta, si specifica che, da un’indagine approfondita si è rilevato, che a fronte del montante invariato, gli importi spettanti alle varie fasce di età risultano superiori a quelli erogati nel precedente anno in quanto sono state presentate un numero minore di istanze.
Da ultimo, i Sindacati concludono comunicando che prossimamente verrà fissato un incontro sul telelavoro.

Crediti d’imposta imprese ”non gasivore” non ricondotti alla definizione di credito da imposta erariale

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una società soggetta a procedura di liquidazione giudiziale in merito alla possibilità di utilizzo dei crediti d’imposta imprese ”non gasivore” al di fuori della compensazione con ruoli erariali (Agenzia delle entrate, risposta 28 settembre 2023, n. 439).

L’articolo 6, comma 4, D.L. n. 115/2022 (D.L. Aiuti bis), l’articolo 1, comma 4, D.L. n. 144/2022 (D.L. Aiuti ­ter), l’articolo 1 D.L. n. 176/2022 (D.L. Aiuti­ quater) e l’articolo 1, comma 5 Legge n. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate osserva che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale disposizione, dunque, contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione ”erario” del modello F24. 

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i crediti d’imposta per imprese ”non gasivore”, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale. Con riferimento a tali crediti, dunque, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

Risulta, invece, applicabile l’articolo 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quale al primo comma dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’operatività di tale compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale è, tuttavia, sottoposta a rigorose condizioni e opera:

  • in presenza di posizioni creditorie reciproche, indipendentemente dal fatto che queste siano scadute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell’apertura della procedura;

  • in presenza di crediti omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es.: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una quantità di un bene specifico), liquidi, nel senso di certezza dell’esistenza e dell’importo­ requisito, tuttavia, che non deve necessariamente preesistere rispetto all’apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ­ ed esigibili, anche dopo l’apertura, essendo sufficiente che l’esigibilità sussista al momento della pronuncia.

Nel caso di specie sussistendo le anzidette condizioni, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione del debito verso l’istante, rappresentato dai suddetti crediti per imprese “non gasivore”, con il credito verso quest’ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo. A nulla rileva, in questa circostanza, il discrimine circa la ”natura” degli stessi, operante ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 78/2010 e l’Ente creditore può opporsi alla cessione dei crediti e chiedere la compensazione disciplinata dall’articolo 155 del CCII.

CCNL Portieri: proseguono le trattative

Oggetto dell’incontro sono bilateralità e parte economica 

Il 20 settembre è proseguito il confronto finalizzato al rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati scaduto lo scorso 31 dicembre e sottoscritto tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.
Le parti hanno, innanzitutto, ribadito la volontà di sottoscrivere il contratto entro la fine dell’anno e si sono confrontate al fine di affrontare due tematiche centrali, ovvero la bilateralità e la parte economica.
In merito agli aumenti, la parte datoriale si è dimostrata ancora reticente ad affrontare la questione in modo compiuto.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa, i rappresentanti di Confedilizia hanno accolto la proposta delle organizzazioni sindacali sull’esigenza di promuovere una campagna informativa.
Infine si è discusso sulla videosorveglianza e sul ritiro di posta e pacchi, soprattutto sulla necessità di disciplinare le responsabilità connesse, i tempi per effettuare tale attività, la normativa in tema di privacy e i tempi di giacenza dei pacchi.
I prossimi incontri sono fissati per il 5 ottobre, il 7 e 23 novembre.

Disponibile la nuova domanda on line di NASpI e DIS-COLL

Nell’ambito del progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, viene comunicata la disponibilità della nuova domanda di disoccupazione online per il cittadino (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3388). 

Al fine di diminuire la probabilità del verificarsi di errori e facilitare l’accesso alla prestazione dell’indennità DIS-COLL e di NASpI, ove ne sussistano i requisiti, l’INPS annuncia l’evoluzione del servizio on line di presentazione della domanda.

 

In particolare, attraverso la realizzazione e la messa a disposizione della nuova domanda, un’interfaccia molto semplice indirizzerà il lavoratore alla prestazione della NASpI ovvero della DIS-COLL in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa, in modo tale da accompagnare l’utente a proporre l’istanza corretta.

 

Il soggetto interessato, dunque, in base all’ultima attività lavorativa, viene guidato nell’individuazione dell’esatta tipologia di domanda da presentare.

 

In particolare, nella sezione “Prestazione”, ove l’ultimo rapporto di lavoro rilevato/inserito dall’utente sia riferito a contratto di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca, la procedura propone la presentazione della domanda DIS-COLL.

 

Pertanto, accedendo al sito istituzionale e autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, il servizio è raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI e DIS-COLL – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.

Fondo Solimare: accesso possibile a tutte le imprese armatoriali

Arrivano le prime indicazioni dell’INPS dopo l’adeguamento dovuto al decreto ministeriale dell’8 agosto 2023 (INPS, messaggio 27 settembre 2023, n. 3378).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni sulle modifiche introdotte al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE dal recente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2023. In sostanza, il provvedimento è intervenuto, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, per adeguare le disposizioni del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, alla nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Legge n. 234/2021 e successive modificazioni).

In particolare, l’articolo 2 del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, è stato integralmente sostituito: pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale del Fondo, tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e possono utilmente presentare, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza di ottobre 2023, pertanto, questi datori di lavoro saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’INPS, in luogo del contributo di finanziamento del FIS

L’INPS precisa, inoltre, che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale ai sensi della nuova normativa dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo n. 90401/2015 e successive modificazioni, in ordine alla causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023.

Bisogna, infine, rammentare che il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 di adeguamento di SOLIMARE recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto il 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

EBIT Lazio: contributi e sconti per iscritti

Agevolazioni e scontistica su teatri, musei e attività ludiche per gli iscritti all’Ente bilaterale territoriale del Lazio

Per gli iscritti all’Ente Bilaterale Territoriale del Lazio sono previste una serie di convenzioni e sconti per le attività che riguardano sport, cultura e tempo libero. L’Ente è costituito pariteticamente dalle Associazioni territoriali di Confcommercio Roma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs di Roma e Lazio, allo scopo di agevolare le attività e i servizi per sostenere l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del settore Terziario, distribuzione nel territorio della regione Lazio. Le agevolazioni si riferiscono a teatri, locali, luoghi espositivi, centri estivi, ecc, grazie alle quali si possono acquistare biglietti e abbonamenti. Per accedere alla scontistica, gli iscritti all’Ente devono registrarsi sulla piattaforma, se ancora non lo si è fatto, ed accedere all’area riservata, inoltrando la richiesta della EbitLazio Card Convenzioni 2023, allegando l’ultima busta paga (per i dipendenti), che certifica la regolarità dei contributi versati. Mentre, il titolare dell’azienda o un suo delegato deve allegare l’F24 che dimostra l’effettivo contributo versato. Per chi è già registrato, la procedura è la medesima. La tessera viene inviata in formato pdf.