Accordi per l’innovazione, secondo sportello: modalità di accesso alle risorse stanziate per progetti R&S

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiarito le modalità di accesso alle ulteriori risorse finanziarie stanziate dal decreto ministeriale del 11 maggio 2023 per progetti R&S (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 11 agosto 2023).

Con il decreto direttoriale 11 agosto 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione a valere sulle risorse destinate con decreto ministeriale 11 maggio 2023 al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo presentate nell’ambito del secondo sportello agevolativo, previsto per gli “Accordi per l’innovazione”, e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse nell’ambito della graduatoria approvata con Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023.

 

Ai fini dell’accesso alle risorse stanziate, i progetti presentati lo scorso 31 gennaio 2023 devono:

  • essere realizzati interamente in una o più delle sole aree meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna);

  • essere presentati, in casi di progetti singoli da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione o, in casi di progetti congiunti, da partenariati costituiti dalla presenza almeno di una PMI o da partenariati composti da sole piccole imprese a media capitalizzazione e/o con eventuali Organismi di ricerca;

  • essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;

  • soddisfare gli ulteriori criteri di selezione previsto dallo stesso Programma, generali e specifici dell’Azione 1.1.4 “Ricerca collaborativa”.

Il MIMIT ha chiarito che i soggetti proponenti/capofila interessati dovranno presentare istanza esclusivamente dal 18 settembre 2023 al 6 ottobre 2023 secondo il modello allegato allo stesso Decreto direttoriale 11 agosto 2023.

 

Le eventuali istanze inoltrate che non prevedono costi di progetto interamente nei territori delle Regioni meno sviluppate saranno irricevibili e ciascuna di esse riceverà un’apposita nota di decadenza da parte del Ministero.

Le istanze ammissibili, invece, saranno avviate ad istruttoria secondo il posizionamento nella graduatoria già precedentemente approvata con il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2023, nel rispetto delle condizioni del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e delle modalità adottate dal citato decreto direttoriale 11 agosto 2023.

Decreto Omnibus, i diversi interventi sul lavoro

Il governo ha varato un provvedimento che include anche misure nel settore dei taxi, della pesca e delle produzioni viticole e per gli ex dipendenti Alitalia (Consiglio dei ministri, comunicato 8 agosto 2023, n. 47).

Il Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso ha approvato un decreto-legge, cosiddetto Omnibus, che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici. Tra gli interventi ce ne sono alcuni che riguardano specificamente il mondo del lavoro, tra i quali quelli che riguardano il settore dei taxi, gli ex dipendenti dell’Alitalia, alcuni comparti dell’agricoltura e della pesca e contro la delocalizzazione.

Taxi

Per quel che riguarda i taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Il numero delle licenze è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza e in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell’esigenza. La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti prescritti oppure con la gestione in proprio. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basse emissioni. Inoltre, si attribuiscono una serie di incentivi ai fini dell’acquisto di veicoli a basse emissioni da adibire al servizio taxi.

Ex dipendenti Alitalia

Alcune norme riguardano gli ex dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Inoltre, si prevede che per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Pesca e agricoltura

Il Decreto Omnibus interviene con norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Nel primo caso, si intende contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie. Nel secondo caso, si consente l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di peronospora.

Superbonus 110%

Sul piano fiscale va segnalatala proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “Superbonus 110%” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. 

Delocalizzazioni, Ponte sullo Stretto, Golden Power

Tra le altre misure presenti nel decreto ce ne sono che riguardano l’estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, al fine di contrastarne la delocalizzazione e norme per consentire la rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell’opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. In questo senso, per consentire l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità  per il Ponte sullo Stretto si prevede la deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0.

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo (“Golden Power”) in ambiti strategici possano essere esercitati anche all’interno del medesimo gruppo nell’ipotesi di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione Europea.

 

Ebm: erogate 50 borse di studio per l’anno 2022-2023

Borse di studio per i figli dei lavoratori del settore infortunati sul lavoro 

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Settore Metalmeccanica Pmi, per offrire un sussidio economico alle famiglie dei lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro, ha stanziato risorse straordinarie per l’anno 2023.
A tal proposito è stato predisposto un Bando di Concorso speciale per i figli e le figlie dei lavoratori infortunati sul lavoro che prevede l’assegnazione di 50 borse di studio erogate Una Tantum allo studente richiedente per la frequenza ai corsi di laurea 2022-2023, del valore di euro 6.000,00 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad euro 300.000.
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Piccola Industria in regola con i versamenti all’Ente e che hanno subito un infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico certificato dall’Inail superiore ai 16 punti, possono farne già richiesta.
Tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di inoltro e la documentazione obbligatoria da allegare, vengono specificate nel bando, nella sezione documenti del sito dell’Ente Bilaterale. Alla scadenza del suddetto, tutte le richieste di rimborso idonee verranno inserite in una graduatoria in base ai punti di invalidità certificati dall’Inail ai lavoratori, in ordine decrescente, ed altresì in base all’ordine cronologico di presentazione, pervenendo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La graduatoria comprendente le 50 domande risultanti vincitrici della borsa di studio, viene pubblicata sul sito dell’Ebm e successivamente portata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Da ultimo si specifica che, i lavoratori nonché le Aziende registrati all’Area Riservata Ebm, potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso la comunicazione della pubblicazione del bando.

Istituito codice tributo per compensazione dell’integrazione speciale ai lavoratori del turismo

Il credito maturato per l’erogazione del bonus ai dipendenti del comparto turistico può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite F24, indicando il nuovo codice tributo appositamente istituito (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E).

L’articolo 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il periodo dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

 

Tale disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 nel periodo d’imposta 2022.

È, inoltre, previsto che il sostituto d’imposta riconosca il suddetto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore.

 

Pertanto, il sostituto d’imposta può compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per consentire tale operazione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

CIPL Edilizia Industria – Reggio Calabria: sottoscritto il contratto per i lavoratori edili



Il contratto integrativo provinciale prevede l’erogazione dell’EVR e indennità di trasferta 


Nei giorni scorsi, presso la sede reggina dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Reggio Calabria, Fenal-Uil Calabria, Filca-Cisl Calabria e Fillea-Cgil Calabria hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria, che coinvolge un indotto di 7.200 lavoratori e circa 2.000 imprese della provincia della città metropolitana calabrese. Il contratto decorre dal 24 luglio 2023 e resta in vigore fino al 23 luglio 2026. Tra le principali novità presenti nel contratto si segnalano importanti passi in avanti dal punto di vista economico e normativo. In primo luogo, ai lavoratori viene riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Per l’anno 2023, previa verifica degli indicatori avvenuta alla data di sottoscrizione del contratto, l’EVR viene erogato nella misura del 100% e fissato per il 2023 nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018. Gli indicatori che determinano il calcolo dell’EVR riguardano:
– numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, 25%;
– monte salati denunciato in Cassa Edile, 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile, 25%;
– rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Reggio Calabria, 25%.
L’emolumento, in misura straordinaria per gli aventi diritto, viene riconosciuto per 6 mensilità da luglio 2023 a dicembre 2023 e cessa in maniera irrevocabile il 31 dicembre 2023 fino alla nuova verifica annuale stabilita dal CIPL riguardante le condizioni che determinano il calcolo e l’erogazione dell’EVR per il 2024.

EVR Impiegati 


































Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
7 68,83 0,40
6 61,95 0,36
5 51,62 0,30
4 48,18 0,28
3 44,74 0,26
2 40,26 0,23
1 34,41 0,20

EVR Operai






















Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
Operaio 4° livello 48,18 0,28
Operaio Specializzato 44,77 0,26
Operaio qualificato  40,27 0,23
Operaio comune  34,39 0,20

Per l’operaio, limiti oltre i quali è riconosciuta l’indennità di trasferta sono determinati in 10km. Se il lavoratore si sposta oltre i confini del comune dove risiede abitualmente per svolgere il proprio lavoro, in quel caso, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. In caso di pernottamento fuori, l’azienda deve rimborsare il lavoratore delle spese di viaggio e provvedere all’alloggio, al vitto o al rimborso delle spese, a meno che queste ultime non siano state concordate in precedenza in maniera forfettaria. Se l’operaio presta servizio in cantieri di opere pubbliche di grandi dimensioni, il cui valore contrattuale è pari o superiore a 50milioni di euro,  l’azienda interessata deve provvedere a versare un’indennità suppletiva di trasferta. Suddetta indennità viene riconosciuta al fine di evitare che, nel raggiungere la propria residenza, il lavoratore incappi in problemi che possano mettere a repentaglio la sua salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora sussistano queste motivazioni, per il lavoratore l’indennità è pari a:
70,00 euro mensili fino a 50km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
90,00 euro mensili tra 51 e 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
120,00 euro mensili oltre i 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza.

Ingressi dall’estero per formazione: 7500 nuove quote di ingresso disponibili 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per la frequenza, di tirocini formativi e di orientamento (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 agosto 2023).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto, ha reso disponibili per il triennio 2023/2025 7500 nuove quote di ingresso per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Si tratta di un canale di ingresso che potrebbe essere più utilizzato nei prossimi anni in quanto a seguito delle recenti modifiche normative i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/tirocinio possono ora, al termine del periodo di formazione, essere convertiti in un permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote. Il D.L. n. 23/2023 ha, infatti, soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità,  possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Il decreto ministeriale 

In particolare, il decreto del 28 giugno prevede che per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008. Non rientrano tra questi corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

Altre 7.500 unità sono invece disponibili per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale rammenta, infine, che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’articolo 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro, ma  occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.

IVA su servizi di potenziamento avatar e coaching videogiochi on-line

In tema di videogiochi on-line, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’inquadramento ai fini IVA dei servizi denominati ”potenziamento avatar” e ”coaching”, sulle modalità di geolocalizzazione del committente­ consumatore finale e sulla corretta certificazione dei servizi resi (Agenzia delle entrate, risposta 4 agosto 2023, n. 416).

In riferimento all’attività di ”potenziamento avatar”, offerta da una società che, per il tramite di una propria piattaforma/sito internet, gestisce un’ampia gamma di servizi ai giocatori, l’Agenzia delle entrate ha preliminarmente osservato che su richiesta del cliente tale piattaforma seleziona in modo quasi del tutto automatizzato il ”giocatore PRO” disposto a sviluppare il gioco al proprio posto. Questo servizio, svolto in autonomia dal ”giocatore PRO”, consente al giocatore/ cliente di raggiungere un upgrade del proprio avatar o comunque di raggiungere un migliore livello e/o risultato all’interno del gioco, senza alcuna di interazione tra giocatore/cliente e giocatore PRO.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011, un servizio reso mediante mezzi elettronici si caratterizza per una natura essenzialmente automatizzata, dove la nozione di ”intervento umano minimo” va valutata con riferimento al coinvolgimento del prestatore.

Nella fattispecie l’istante agisce nei confronti del giocatore/cliente in conto e nome proprio e non come mero intermediario. Inoltre, il giocatore professionista rende la propria prestazione direttamente all’istante dal quale riceve un compenso.

Sulla base di tali elementi, quindi, l’Agenzia ritiene che il servizio reso non si limita ad una mera messa in contatto tra due parti, bensì ”include” anche la prestazione del giocatore PRO che l’istante vende al cliente come se fosse propria.

Si tratta perciò di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all’articolo 7­ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell’aliquota del 22%.

 

Diversamente, il servizio di ”coaching”, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell’attività di formazione di un c.d. giocatore professionista ovvero giocatore PRO, può essere considerato “servizio interattivo“, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore e pertanto non qualificabile come ”elettronico”.

A parere dell’agenzia, dunque, il ”coaching” ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all’articolo 7­quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, per determinare il luogo in cui il destinatario del servizio è stabilito, il prestatore deve prendere in considerazione le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, verificandone l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

 

Per quanto riguarda, infine, la corretta certificazione dei servizi resi, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la risposta n. 324, pubblicata il 9 settembre 2020, dove è stato già chiarito che i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, ricadendo nelle regole generali che necessitano di documentazione tramite fattura.

Pertanto, tanto ai servizi di ”potenziamento avatar” quanto a quelli di ”coaching” ­ è preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dagli obblighi di certificazione delle operazioni in parola rese nei confronti di committenti non soggetti passivi ai fini IVA.

 

Elba: erogate le provvidenze 2023 per i lavoratori del settore

Corrisposti gli stanziamenti per l’anno 2023 dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Lombardo

Il Verbale di Accordo Integrativo, siglato in data 13 luglio 2023, tra Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai Lombardia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia, che disciplina le provvidenze 2023 erogate dall’Elba, quale Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianati, prevede la corresponsione dei seguenti stanziamenti:
– per le provvidenze di Elba relative al 2023 la quota è pari ad euro 6.000.000,00;
– per la provvidenza delle Rls per il 2023 la quota è pari a euro 10.000,00.
Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l’anno in corso è:
– di euro 4.200.000,00 per le provvidenze a favore dei dipendenti;
– di euro 1.800.000,00 per quelle a favore delle aziende.
Le risorse destinate alle provvidenze del 2022 e non utilizzate, possono esser inserite tra quelle del 2023 relativamente alla parte assegnataria, ed inoltre, le medesime non sono computate nell’importo annuale per l’anno 2023.
Per le singole provvidenze 2023 sono previsti gli stanziamenti come di seguito riportati:
– circa l’anzianità professionale aziendale (APA), l’importo erogato è pari ad euro 1.625.000,00. Lo stanziamento mensile viene individuato dagli Uffici di Elba mediante le domande presentate nel 2021 per garantire la corresponsione nel mese successivo alla richiesta;
– circa il contributo spese acquisto libri scolastici (ALS), la quota complessiva corrisponde ad euro 450.000,00;
– circa il mutuo prima casa (MPC) l’importo complessivo è di euro 342.000,00; euro 28.500,00 mensili;
– circa le borse di studio per i figli dei dipendenti (BDS/D – BDS/U) è euro 500.000,00;
– circa le borse di studio per i dipendenti (BDS) è di euro 33.000,00;
– circa il premio per conferma in qualifica in apprendistato (CQA) euro 200.000,00 con erogazione mensile pari ad euro 16.666,66;
– circa il contributo trasporto pubblico (CTP) l’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 150.000,00;
– circa il contributo dichiarazione dei redditi (CDR) l’emolumento erogato è pari ad euro 350.000,00;
– circa il contributo carenza malattia (CCM), l’importo complessivo stanziato per quest’anno è di euro 600.000,00; il mensile pari a euro 50.000,00;
– circa la formazione esterna apprendisti (FAA), l’importo stanziato è di euro 90.000,00;
– circa la formazione e aggiornamento professionale (FAI), è pari ad euro 90.000,00;
– per l’imprenditoria femminile – Maternità (IFM), per il 2023 lo stanziamento è pari ad euro 150.000,00; quello mensile di euro 12.500,00;
– circa l’Imprenditoria femminile – Incremento occupazione (IFO), la quota stanziata per quest’anno è di euro 150.000,00;
– circa il tirocinio extracurriculare (TEX), è di euro 180.000,00; stanziamento mensile pari ad euro 15.000,00;
– circa l’apprendistato di I e III livello (APT), l’importo complessivo versato è di euro 180.000,00;
– circa i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCO), è pari ad euro 250.000.00;
– circa la conferma apprendistato (CAP), l’ammontare corrisposto risulta essere pari ad euro 110.000,00.
Sono state aggiunte le seguenti provvidenze:
– circa il rimborso per i campi estivi (RCE), per ciascun figlio del lavoratore che partecipa nel corso dell’anno 2023 ad un campo estivo, è riconosciuto un rimborso fino a concorrenza della spesa effettivamente sopportata e per un massimo di euro 50,00 settimanali ed un massimo di euro 250,00 totali. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato per l’anno 2023 è di euro 400.000,00.
– circa il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (RPS), al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua rinnovi o presenti domanda per conseguire o rinnovare il permesso di soggiorno, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 100,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in formato elettronico, ed euro 70,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in cartaceo. La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio, rinnovo e richiesta a partire dal 1° gennaio 2023. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. La somma per l’anno 2023 è di euro 200.000,00.
– Per quanto riguarda il contributo mutuo tasso variabile (MTV), per l’anno 2023 ai lavoratori intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, con contratto a partire dal 1° gennaio 2014, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda per l’erogazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato corrisponde ad euro 400.000,00.
– Circa il contributo affitti (AFF), ai lavoratori che sono intestatari o cointestatari di un regolare contratto di affitto relativo all’abitazione principale e che abbia subito adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. E l’importo complessivo versato è di euro 400.000,00.
– Circa i percorsi le FP con tirocinio curricolare (IFP), alle aziende che attivano nell’ambito di percorsi le FP, tirocini curriculari è corrisposto un contributo una tantum di euro 150,00. L’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 90.000,00, mentre lo stanziamento mensile è pari ad euro 7.500,00.
– Con riguardo all’Autoproduzione Energia, alle aziende che hanno realizzato investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, per fatture emesse nell’anno in corso e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è versato un contributo pari al 10% dell’investimento, con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita prettamente da giovani fino a 35 anni di età il contributo aumenta ad euro 3.000,00. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024.
– Da ultimo, per ciò che concerne l’Innovazione Tecnologica (INT), alle aziende che realizzano investimenti di innovazione tecnologica, per le fatture emesse nel corso del 2023 e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è corrisposto un contributo pari al 10% dell’investimento (con spesa minima euro 7.500,00), e con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa formata prevalentemente da giovani fino ai 35 anni di età il contributo è elevato ad euro 3.000,00.

CCNL Fotolaboratori: rinnovato il contratto per i lavoratori del Comparto 

Tra le novità del rinnovo sono previsti aumenti retributivi, inquadramento, apprendistato, previdenza e assistenza sanitaria 

L’Associazione Fotolaboratori italiani conto terzi, la Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno comunicato il rinnovo del CCNL Fotolaboratori, siglato qualche settimana fa, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2023 e con scadenza al 31 dicembre 2025. Il contratto collettivo nazionale riguarda i lavoratori che operano nelle aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e bianco e nero per conto terzi. Oltre alla parte normativa, le principali novità presenti nel rinnovo riguardano l’aggiornamento della classificazione del personale, con relative modifiche per quel che concerne l’inquadramento unico, le declaratorie e i profili professionali. Sono state apportate modifiche anche al periodo di prova e a quello di preavviso per gli impiegati e gli operai del Settore. Variazioni anche per l’inquadramento e la retribuzione per le varie tipologie di apprendistato. Inoltre, sono previsti aumenti medi pari a 80,00 euro mensili, ai quali si aggiungono 10,00 euro mensili per l’inserimento nel contratto dell’assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre“, in linea con i calcoli IPCA. Al fondo vengono iscritti tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e con decorrenza della copertura a partire dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente è integralmente a carico dell’azienda. Inoltre, sono state stabilite nuove aliquote contributive in merito al Fondo di previdenza complementare Byblos. Dal 1° giugno 2023, le percentuali passano dall’1,00 all’1,3%, con riferimento alla retribuzione utile per il Tfr, di cui l’1% minimo a carico del lavoratore e l’1,3% a carico dell’impresa. 

Ebinter Trento: stanziati sussidi per i lavoratori del Settore  

Stanziati bonus per borse di studio e trasporto merci  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Trento ha stabilito due nuovi sussidi per le lavoratici ed i lavoratori delle aziende del Settore. Nello specifico si tratta di contributi per borse di studio che riguardano i dipendenti delle imprese che si trovano in regola con il pagamento delle quote contributive all’Ente. Potranno richiedere il bonus, infatti, coloro che hanno conseguito il diploma di maturità dall’anno scolastico 2022/2023 o la laurea triennale/magistrale dall’anno accademico 2022/2023. Per quanto riguarda il diploma, il bonus è ripartito in base al voto:
150,00 euro, per la votazione da 90/100 a 95/100;
200,00 euro, per la votazione da 96/100 a 99/100;
300,00 euro, per la votazione di 100/100;
400,00 euro, per la votazione di 100 e lode. 
Per le lauree triennali, gli importi sono così suddivisi;
250,00 euro, per la votazione da 100/110 a 105/110;
400,00 euro, per la votazione da 106/110 a 110/100;
600,00 euro, per la votazione di 110 e lode.
Per la laure magistrale o a ciclo unico, i contributi sono suddivisi:
300,00 euro, per la votazione da 100/110 a 105/110;
500,00 euro, per la votazione da 106/110 a 110/110;
700,00 euro, per la votazione di 110 e lode. 
Il sussidio è aperto non solo ai lavoratori, ma anche ai figli dei dipendenti del Settore terziario del Trentino. Le borse di studio vengono assegnate in base al merito. Il secondo incentivo riguarda, invece, il trasporto pubblico. Infatti, il bonus elargito è del 55% lordo della spesa sostenuta per l’abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale che comprendono il tragitto casa-lavoro. Se i dipendenti sono in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 3 mesi, possono inoltrare la richiesta entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’abbonamento, anche per quelli in scadenza nel 2023.