CCNL Calce, Gesso e Fibrocemento-Industria: novità sul Fondo Pensione Complementare Concreto 

Incremento dell’aliquota contributiva pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr

Il Verbale di Accordo sottoscritto in data 15 marzo 2022, tra Federberton e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, per il rinnovo del CCNL 29 maggio 2019 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, prevede, all’Art. 61 Benessere organizzativo – Previdenza Complementare – Assistenza Sanitaria Integrativa – Banca ore solidale, lettera A. – Previdenza Complementare, che l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda a Concreto, “Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori del Settore”, a far data dal 1° luglio 2023, è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, è pari al 2,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
Si specifica che la quota di iscrizione di euro 12,91 e dovuta “una tantum” dai lavoratori che si iscrivono al Fondo, è anch’essa a carico dell’Azienda.
Le contribuzioni volontarie versate dai dipendenti continuano poi ad essere computate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore.
Ai lavoratori componenti l’Assemblea del Fondo Concreto, le Aziende assicurano un permesso retribuito individuale di 8 ore al fine di parteciparvi, nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del viaggio in treno, in nave, o in volo aereo low cost. L’avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo Pensionistico.
Si conferma altresì, l’obbligo da parte dell’Azienda, del versamento contributivo previsto dal CCNL, e dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

Manageritalia: previsto un welfare più esteso

Prevista una nuova offerta per dirigenti, quadri, executive professional e le loro famiglie

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis, ente senza fini di lucro volto ad attuare forme di assistenza sanitaria integrativa e delegata ad occuparsi del welfare integrativo, ha previsto un nuovo pacchetto per  dirigenti, quadri, executive professional e loro familiari denominato Sempre in Salute, con l’obiettivo di incrementare nuove offerte a fronte della crisi sanitaria pubblica sanità pubblica.
In particolare, a seconda del target, Cassa Sanitaria De Lellis propone le seguenti coperture in ambito sanitario per manager e familiari.
Per i dirigenti:
– polizza integrativa alle prestazioni Fasdac (fondo sanitario contrattuale);
– polizza per i figli non inclusivi alla Fasdac per limiti di età.
Per i quadri:
– polizza integrativa alle prestazioni Quas (fondo sanitario contrattuale), con accesso individuale o tramite l’azienda.
Per gli executive professional:
– polizza di copertura sanitaria.

CCNL Edilizia Artigianato: da luglio aggiornati i minimi contrattuali



Dal 1° luglio, per i dipendenti del comparto, minimi retributivi aggiornati 


Per i dipendenti del Settore Edilizia Artigianato sono in arrivo, dal 1° luglio, i minimi contrattuali aggiornati. Nella fattispecie, i destinatari sono i lavoratori delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività: costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili; decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie; pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti; posa in opera di attrezzature varie di servizio; lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici; spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti; costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.; pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo; costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili; costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie; costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali; costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie; messa in opera di pali, tralicci e simili; costruzione di linee elettriche e telefoniche; scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.; realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili; costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere; movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili); esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica; lavorazioni in amianto collegate all’edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica.
In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia; costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati; opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l’ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.; infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione; demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive; demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge; progettazione lavori di opere edili; manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di: fabbricati ad uso abitazioni; fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; opere monumentali; attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Di seguito la tabella con i minimi retributivi.


























LIVELLO MINIMO 
7 1.993,46
6 1.777,08
5 1.481,04
4 1.380,98
3 1.283,72
2 1.153,65
1 987,30

 

Spese sanitarie in precompilata: modalità tecniche di utilizzo dei dati

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2023, n. 258455).

L’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del D.L. n. 269/2003.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che con decreto del MEF siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Inoltre, il comma 5, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati.

 

Con vari decreti il MEF ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria e perciò, in attuazione di tali disposizioni, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

 

In particolare, recependo le novità introdotte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023 e confermando la medesima disciplina prevista dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, l’Agenzia ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2023.

 

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

– ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

– farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

– dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

– servizi sanitari erogati dalle farmacie;

– farmaci per uso veterinario;

– prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;

– spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa; cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

– altre spese sanitarie.

 

Inoltre, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023, modificando il decreto del 1° settembre 2016, ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitari, includendovi gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.

 

Reddito di cittadinanza: le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023

L’INPS riepiloga le più rilevanti modifiche introdotte dalla Legge n. 197/2022 in materia di Reddito di cittadinanza che continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale la prestazione cesserà di essere erogata (INPS, circolare 12 luglio 2023, n. 61).

L’articolo 1, commi da 313 a 321 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), prevede alcune modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della Pensione di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che è sfociata, tra l’altro, nella previsione dell’Assegno di inclusione sociale da parte del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, conv. con modif. in Legge n. 85/2023).

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, offre una panoramica di tali modifiche.

 

In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

 

Tale riduzione del periodo massimo di fruizione del Reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013), minorenni o persone con almeno 60 anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza (art. 1, comma 314, Legge n. 197/2022).

 

In ogni caso, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019 (prevista dall’articolo 1, comma 318, della Legge di bilancio 2023), comporterà l’eliminazione della prestazione.

 

Vengono riportati alcuni casi pratici che si possono verificare.

 

ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall’applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

 

Per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di 7 mensilità.

 

Pertanto, qualora la scadenza dei 18 mesi di fruizione continuativa intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.

 

Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei 18 mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le 7 mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno.

 

ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a 7 mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori 7 mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

 

Il comma 315 prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 65 anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, debbano essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla Legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (art. 1, comma 316, della Legge di bilancio 2023).

Superbonus e requisito di ”abitazione principale”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, in materia di Superbonus, riguardo al momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad ”abitazione principale” di un’unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione (Agenzia delle entrate, risposta 10 luglio 2023, n. 377).

La richiesta di chiarimenti proviene da un contribuente che intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione avvalendosi del Superbonus su di immobile acquistato, fruendo dell’agevolazione c.d. ”prima casa”, accatastato in categoria A/3 ma inagibile.

 

In merito alle condizioni previste dalla normativa per accedere al Superbonus, l’istante risulta:

– essere titolare di diritto di proprietà sull’unità immobiliare;

– avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8bis.1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.

 

A causa dell’inagibilità non risulta, però, soddisfatto il requisito della residenza nell’immobile, che potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater che ha  modificato il comma 8­bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

 

Già con la circolare n. 13/E/2023 l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che la verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell’attuale disciplina del Superbonus e riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

In tale circolare si precisa che per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’autocertificazione resa dal direttore dei lavori.

 

La suddetta circolare chiarisce che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente e che, al fine della fruizione del Superbonus, qualora non fosse possibile soddisfare il requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale fin dall’inizio dei lavori, basterebbe che il medesimo immobile fosse adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

 

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’istante potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi medesimi.

CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi per i dipendenti del Settore



Con la retribuzione di luglio 2023, nuovi minimi retributivi 


Dal 1° luglio sono in arrivo nuovi minimi retributivi nelle buste paga dei lavoratori del Settore che ha come riferimento il CCNL del Trasporto Aereo che svolgono attività di servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; servizi di manutenzione aeronautica; servizi di gestione aeroportuale; servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); servizi di catering aereo; servizi ATM diretti e complementari e per le aziende che aderiscono alla contrattazione del Trasporto Aereo.




















































Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.824,50 542,70 2.367,20
Quadro B 1.655,57 537,59 2.193,16
Categoria C 1.419,03 537,59 1.956,62
Categoria D 1.189,31 531,59 1.720,90
Categoria E 1.121,73 528,26 1.649,99
Categoria F 1.054,15 524,94 1.579,09
Categoria G 851,41 522,37 1.373,78
Categoria H 763,57 520,51 1.284,08
Categoria I 675,73 518,45 1.194,18

 

Esonero assunzioni under 36 e lavoratrici svantaggiate: gestione degli adempimenti previdenziali

L’INPS fornisce chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2598).

L’INPS torna a occuparsi degli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di bilancio 2021 e 2023 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, nonchè per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

 

Giovani under 36

 

Si tratta, in questo caso, dell’esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, introdotto dalla Legge di bilancio 2021, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che abbiano meno di 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Successivamente, la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 297, Legge n. 197/2022) ha esteso l’esonero in questione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

 

L’argomento era stato trattato già nella circolare n. 57/2023 e, con il messaggio in oggetto, l’Istituto fornisce alcuni chiarimenti per la corretta compilazione dei flussi Uniemens ai fini della fruizione dell’esonero da parte dei datori di lavoro.

 

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, per i datori di lavoro che operano nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS chiarisce che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023

 

I datori di lavoro agricoli possono recuperare l’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 valorizzando, esclusivamente nelle denunce di competenza di settembre 2023, l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4” nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens.

 

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023. Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Donne lavoratrici svantaggiate

 

L’articolo 1, comma 298, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui.

 

Riprendendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 58/2023, l’INPS precisa che, anche in questo caso, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano valide le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per il recupero del pregresso, ugualmente l’INPS rende noto che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

 

I datori di lavoro agricoli utilizzeranno i seguenti <CodAgio>: “3K” – con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023; “4K” – per le assunzioni /trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Infine, rettificando parzialmente quanto detto nelle citate circolari sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’INPS precisa che, riguardo alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

 

 

Piccoli coloni e compartecipanti familiare: le aliquote contributive per il 2023



L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti (INPS, circolare 10 luglio 2023, n. 60).


L’Istituto ha reso note le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2023. In particolare, per l’anno in corso continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.


Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:













Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

   
Concedente Concessionario Totale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,79%

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della Legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001). Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:













Esoneri aliquote contributive  
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

Per quel che riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge  n. 266/2005, prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1989. L’esonero in questione, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.


Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da tabella seguente: 







Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle seguenti misure:







Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

Inoltre, l’INPS segnala che per l’anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.


La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.


Infine, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:

















TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati   100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.

Ebinter Molise: aperto il bando “caro inflazione”

Previsto un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori del settore con ISEE inferiore a 25.000,00 euro 

L’Ebinter Molise ha aperto i termini dal 1° luglio per la partecipazione al Bando “Caro Inflazione” in favore dei dipendenti delle aziende del settore Commercio e del Turismo iscritte agli Enti Bilaterali, con l’obiettivo di sostenere le famiglie a seguito del rialzo dell’inflazione.
Il Bando prevede un contributo pari a 100,00 euro per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato, con un contratto non inferiore a 3 mesi continuativi, che svolgono la propria attività nella Regione Molise, in forza presso datori di lavoro in regola con i versamenti delle quote contributive da almeno 6 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL del Commercio e del Turismo.
Ai fini della partecipazione è necessario che il lavoratore abbia un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro.