La disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, il Decreto MEF 31 luglio 2024, n. 126, contenente la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

A partire dal prossimo 25 settembre 2024 entrerà in vigore il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Decreto MEF, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, potranno provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della predetta procedura.

 

Tale procedura, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, consiste nella presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, di una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonchè le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

 

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.

A questo punto, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, l’Ufficio notificherà un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

 

La procedura si concluderà con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

CIPL Operai agricoli Sondrio: previsto da settembre un aumento dei salari del 6,3%

Con il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio sono previste novità economiche e normative

Il giorno 4 settembre 2024 Fai-Cisl Sondrio, Uila-Uil Milano Alta Lombardia e Coldiretti Sondrio, CIA Sondrio, Confagricoltura Sondrio hanno sottoscritto il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio, scaduto il 31 dicembre 2023. Dopo circa 8 mesi di trattative le Parti Sociali hanno raggiunto un accordo sindacale importante per i lavoratori della provincia, in particolare dal punto di vista economico. 
Con decorrenza 1° settembre 2024 è previsto un aumento dei salari contrattuali del 6,3%, con un Una Tantum di 100,00 euro per i lavoratori a tempo indeterminato (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) a copertura dei mesi di vacanza contrattuale (da gennaio ad agosto 2024) che verrà erogato nel mese di settembre 2024. Sempre in materia economica sono state eliminate le retribuzioni denominate “Grandi Campagne”, storicamente previste per gli addetti alla raccolta (mele e uva) che prevedeva un importo orario inferiore rispetto all’ultimo livello di inquadramento del CPL (livello E). 
Dal punto di vista normativo l’accordo sottoscritto prevede l’adesione obbligatoria all’EBAS (Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Sondrio) per tutte le aziende che applicano il contratto provinciale, garantendo così ai lavoratori e alle lavoratrici prestazioni essenziali quale, ad esempio, l’integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro. In materia di classificazione del personale sono state inserite delle nuove figure come ad esempio l’addetto al confezionamento e alla vendita di prodotti agroalimentari. Rimane fermo quanto già previsto in relazione allo scatto automatico di livello da E a D per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità lavorativa nella stessa azienda superiore ai 24 mesi. Viene meno invece lo stesso automatismo per i tempi determinati che verrà compensato da una prestazione erogata da EBAS sull’anzianità lavorativa.
Per quanto riguarda la conciliazione vita e lavoro sono aumentati i permessi per visite mediche per i lavoratori a tempo indeterminato (6 ore) mentre rimangono 4 ore previste per i lavoratori a tempo determinato. 

“Carta Dedicata a te” 2024, pronte le liste dei beneficiari

Predisposti per i comuni gli elenchi dei soggetti che possono usufruire della misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno (INPS, messaggio 6 settembre 2024, n. 2977).

Sono state messe a disposizione dei comuni le liste definitive dei beneficiari della misura “Carta Dedicata a te”. A comunicarlo è l’INPS che ha precisato anche che nelle suddette liste, suddivise per comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.

Spetterà, poi, ai comuni stessi effettuare le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali. Per i beneficiari destinatari della misura anche nell’anno precedente, invece, l’importo spettante verrà accreditato sulla carta già assegnata. La carta deve essere ritirata presso gli uffici postali dall’intestatario o da un soggetto terzo appositamente delegato, muniti di numero identificativo della carta assegnata, indicato nella comunicazione inviata dal comune.

È anche possibile richiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata.

Ciascun comune, inoltre, procederà, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, riferito al territorio di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati, per un periodo non inferiore a 30 giorni e, comunque, sino al termine previsto (D.I. 4 giugno 2024, n. 250213) per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2024.

Investimenti ZES Unica: approvato il modello di comunicazione integrativa

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES Unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 settembre 2024, n. 350036).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica.

 

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, devono inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

 

L’Agenzia delle entrate, pertanto, ha approvato il modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, che dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente da parte del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

 

La suddetta comunicazione integrativa deve necessariamente recare l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e deve essere corredata dagli estremi della certificazione.

 

L’Agenzia, in particolare, ha ricordato che l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati da indicare non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 113/2024, sarà dunque utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale verrà comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Bonus psicologo, l’accesso alle graduatorie 2024

La consultazione può avvenire attraverso il servizio dedicato con la propria identità digitale SPID, CIE o CNS (INPS, messaggio 6 settembre 2024, n. 2976).

L’INPS ha comunicato che le graduatorie delle domande, per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per il 2023, per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sono consultabili attraverso il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, accedendo con la propria identità digitale SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta Nazionale dei servizi dalla homepage del portale istituzionale, digitando nella barra del motore di ricerca le parole “bonus psicologo”.

Le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza dei richiedenti, sono state elaborate tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del decreto interministeriale 24 novembre 2023, come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo D.I.

Le graduatorie

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, una volta completato l’accesso alla procedura, i soggetti possono visualizzare l’esito della domanda in uno dei seguenti stati:

Accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024;
Parzialmente accolta”: al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, ultimo di ogni graduatoria regionale o delle province autonome, è riconosciuto in misura parziale l’importo spettante fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione/Provincia autonoma. Nel caso siano stanziate o si rendessero disponibili ulteriori risorse (ad esempio, nel caso in cui non venisse interamente utilizzato da parte di altri beneficiari, nel termine previsto di 270 giorni, l’intero importo del voucher), potrà essere erogata la somma residua fino a concorrenza dell’intero importo spettante;
Non accolta provvisoria”: ai richiedenti, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere assegnato l’importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle regioni/province autonome. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnate nel termine previsto di 270 giorni, potranno essere individuati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, nuovi beneficiari con i medesimi criteri previsti per la prima assegnazione.

Oltre alle informazioni già disponibili e comunicate con il citato messaggio n. 2584/2024, in merito al riconoscimento del beneficio, i soggetti inseriti in graduatoria, seguendo il percorso sopra indicato, possono visualizzare il numero corrispondente alla propria posizione nella graduatoria della regione/provincia autonoma di residenza; nel caso si tratti di soggetti con domanda “Non accolta provvisoria”, gli stessi possono visualizzare anche la posizione e il valore dell’ISEE dell’ultimo assegnatario. 

L’INPS precisa, infine, che sulla base dei fondi al momento stanziati per l’anno 2023, le domande per l’anno 2024 attualmente accolte sono pari a 3.325.

CCNL Scuole Private Religiose: nuovi minimi a settembre



Prevista la prima tranche di aumenti 


Il CCNL siglato lo scorso 3 luglio tra l’Agidae- Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e la Flc-Cgil, la Cisl Scuola, la Uil Scuola Rua, lo Snals-Confsal, il Sinasca che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’Agidae ha previsto la prima tranche di aumenti con la retribuzione di settembre a tutto il personale in servizio.
Di seguito gli aumenti con i nuovi minimi.


Prima Categoria























Livello Minimi dal 1° settembre 2024
1 1.642,99 euro
2 1.688,35 euro
3 1.735,58 euro
4 1.787,92 euro
5 1.874,80 euro
6 2.079,91 euro

Seconda Categoria























Livello Minimi dal 1° settembre 2024
1 1.736,38 euro
2 1.810,92 euro
3 1.901,19 euro
4 1.938,77 euro
5 2.073,54 euro
6 2.389,03 euro

Terza Categoria


 























Livello Minimi dal 1° settembre 2024
1 1.701,54 euro
2 1.761,23 euro
3 1.811,56 euro
4 1.860,14 euro
5 1.975,17 euro
6 2.230,97 euro

Quarta Categoria


 























Livello Minimi dal 1° settembre 2024
1 1.642,99 euro
2 1.688,35 euro
3 1.735,58 euro
4 1.787,92 euro
5 1.874,80 euro
6 2.079,91 euro

 

Manageritalia: ampliati i servizi offerti dalla Cassa Sanitaria De Lellis

Previste soluzioni di assistenza sanitaria integrativa sia a livello individuale che collettivo

Vista la crescente richiesta di un maggior welfare sanitario aziendale o individuale, la Cassa Sanitaria Carlo De Lellis, avvalendosi del supporto tecnico di Assidir e dell’esperienza contrattuale di welfare di Manageritalia, offrirà a tutte le figure manageriali e ai loro familiari anche soluzioni di assistenza sanitaria integrativa.
Possono essere beneficiari dei rimborsi di spese mediche:
– i lavoratori dipendenti e parasubordinati delle aziende associate;
– i lavoratori autonomi iscritti agli enti e organizzazioni di rappresentanza.
La Cassa De Lellis, per i dipendenti e i familiari delle aziende, propone due soluzioni usufruendo dei vantaggi dell’adesione collettiva: una copertura completa per i dipendenti che non godono di altre casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa e una copertura integrativa, per i dipendenti che già godono di altre casse o fondi sanitari.
Inoltre, vengono offerte ulteriori soluzioni per la salute, personalizzabili e integrabili al meglio a seconda del tipo di contratto, rivolte a dirigenti, quadri, executive professional e loro familiari. Tale offerta include un pacchetto di welfare sanitario integrativo, customizzato in funzione di eventuali coperture già attive, contrattuali, aziendali o individuali, con il miglior rapporto qualità/prezzo e modulabili alle proprie necessità professionali, personali e disponibilità.
Nello specifico, si prevedono le seguenti coperture in ambito sanitario:
– per i Dirigenti, la polizza integrativa alle prestazioni Fasdac e la polizza per i figli che escono dal Fasdac per limiti di età;
– per i Quadri, la polizza integrativa alle prestazioni QuAS;
– per l’Executive Professional, la polizza di copertura sanitaria totale per i liberi professionisti.

Controlli su denaro contante in entrata e in uscita dall’UE: approvato in esame preliminare il D.Lgs.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 settembre 2024, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (Presidenza del consiglio die ministri, comunicato 4 settembre 2024, n. 93).

Il regolamento (UE) 2018/1672 amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido.

Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

 

Il testo normativo di adeguamento interviene in diversi ambiti.

 

Mercato dell’oro

In particolare, vengono modificate le definizioni di “oro da investimento”, facendovi rientrare anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d’oro” e viene ampliato il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo “valore soglia”, precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Inoltre, si subordina l’esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.

Oltre a ciò, viene modificata la disciplina inerente alle sanzioni in materia di attività professionale di commercio di oro e di dichiarazioni delle operazioni in oro.

 

Normativa in materia valutaria

Il Decreto aggiorna le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.

Si prevede che per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità – che sono alla base del sistema di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita da essa – non sia necessario ricorrere unicamente a sistemi informatici e che le citate informazioni possano essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.

In merito all’obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo.

Viene anche statuito che i controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basino principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l’utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell’ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.

Viene disposto, inoltre, che lo scambio di informazioni tra l’ADM e la GDF e le omologhe autorità competenti degli Stati UE avvenga attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) e che, qualora emergano indizi di attività criminose correlate a denaro contante, che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’UE, le citate informazioni vengano trasmesse dall’ADM e dalla GDF anche alla Commissione UE, all’EPPO e (dalla sola GDF) ad EUROPOL.

 

Infine, il Decreto interviene in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, incrementando le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

Giornalisti autonomi: la scadenza della comunicazione dei redditi

Entro il 30 settembre 2024 sono tenuti all’obbligo tutti i soggetti che nel 2023 abbiano percepito emolumenti per questa tipologia di attività (INPGI, circolare 5 settembre 2024, n. 7).

I giornalisti iscritti all’INPGI che nel 2023 abbiano percepito redditi svolgendo attività autonoma giornalistica sono tenuti alla comunicazione obbligatoria all’Istituto entro il 30 settembre 2024.

In particolare, tale comunicazione deve essere trasmessa all’INPGI da parte dei soggetti che abbiano svolto attività:

– libero-professionale con partita IVA;
– come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.  

L’INPGI rammenta anche che  l’articolo 3 del vigente Regolamento dell’Istituto dispone che il versamento del
contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari a un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3 della Legge n. 233/1990 (per l’anno 2023 pari a 17.504,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.  

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale e facoltativo contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi

Inoltre, l’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in 3 rate mensili, a partire sempre dal 31 ottobre 2024. 

Nella circolare in commento sono inclusi il riepilogo delle sanzioni per ritardata comunicazione reddituale e le modalità di compilazione della stessa.

Le modalità di comunicazione

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito indicato nella circolare in argomento, già attivo dal 29 luglio 2024, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi tramite SPID o CIE.

Altre categorie di soggetti interessati all’obbligo

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2023. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita al 2023, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2023.

Coloro i quali hanno cessato lo svolgimento dell’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2022 possono sospendere gli adempimenti contributivi INPGI per il 2023 e seguenti, compilando e inoltrando all’Istituto l’apposito modulo di cessazione. In tal caso, l’inoltro di tale comunicazione entro il 30 settembre 2024 esonera il giornalista dall’invio della comunicazione reddituale in questione. 

Infine, non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal
caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il modulo Dichiarazione di attività.  

I pagamenti

Dopo aver inserito i dati reddituali il sistema consentirà di stampare un resoconto che include il dettaglio degli importi dovuti, le scadenze dei pagamenti ed il fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che devono essere riportati per la corretta compilazione e il pagamento.
Tale resoconto ha valore di attestato di avvenuta presentazione: pertanto l’INPGI suggerisce di stamparlo e conservarlo.
Il pagamento, sia in unica soluzione, sia a rate mensili, potrà essere effettuato mediante modello F24 accise o mediante bonifico bancario, motivo per il quale nella circolare in commento sono anche gli opportuni recapiti bancari.

Ebinter Bologna: richiedibile fino al 15 dicembre il contributo per spese scolastiche

Il contributo massimo di 130,00 euro annui è riconosciuto esclusivamente per gli acquisiti di libri di testo 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bologna, in attuazione dell’accordo sottoscritto per l’erogazione di prestazioni di welfare territoriale ai dipendenti di aziende aderenti a Ebiterbo che prestano la propria attività nell’area metropolitana bolognese, ha messo a disposizione un contributo per l’acquisto dei libri scolastici (scuole medie e superiori) e/o testi universitari per i propri figli.
Il contributo di massimo 130,00 euro annui per ogni figlio/a è riconosciuto esclusivamente per gli acquisiti di libri di testo presenti negli elenchi forniti dalle scuole o, in caso di libri universitari, nella lista dei libri consigliati dal docente.
Possono presentare la richiesta entrambi i genitori per lo/la stesso/a figlio/a, purchè la spesa si riferisca a libri diversi tra loro. La domanda, da presentare dal 1° settembre al 15 dicembre, deve essere compilata attraverso una delle seguenti modalità:
– via web, accedendo dall’area riservata del sito, previa registrazione;
– tramite APP;
– tramite PEC;
– spedizione postale all’indirizzo indicato sul modulo tramite strumento idoneo ad accertare la data di invio (raccomandata);
– consegna diretta presso gli uffici da parte dell’interessato o da un suo incaricato;
– consegna per il tramite di una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Le domande saranno prese in carico dalla segreteria indicativamente entro 60 giorni dalla data di ricezione. L’importo spettante verrà erogato direttamente al/alla richiedente sul conto corrente indicato nel modulo di domanda, previa predisposizione da parte di Ebiterbo di apposita busta paga.