Ebifarm: al via dal 1° settembre le domande per il contributo genitorialità

Previsto a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido

Per l’anno 2024 Ebifarm (Ente Bilaterale Farmacie Private) ha previsto l’erogazione, a favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido. Le prestazioni saranno erogate nel rispetto del Regolamento e dei limiti di spesa stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Per poter presentare la domanda i lavoratori dipendenti dovranno essere impiegati presso aziende in regola con i versamenti ex art. 97 del CCNL al momento della richiesta. L’Ente per confermare la regolarità dei versamenti dell’azienda potrà effettuare una verifica attraverso la propria banca dati. Non solo, l’ISEE dei richiedenti dovrà essere pari o inferiore a 30.000,00 euro. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l’Ente informerà specificamente il lavoratore che ha fatto richiesta.
Ai fini dell’ottenimento del contributo, i lavoratori interessati dovranno compilare un’apposita domanda, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile sul sito dell’Ente. Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda. 
La domanda potrà essere presentata dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025

CIRL Agricoltura Operai Molise: siglato il rinnovo

ei 

Previsti nuovi aumenti dal 1° agosto 2024 per gli operai agricoli e florovivaisti 

Dopo mesi di trattative, nei giorni scorsi è stato sottoscritto il rinnovo del CIRL applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della regione Molise.
A livello economico è previsto un nuovo aumento dell’8,5% :
–  4,5% dal 1° agosto 2024;
–  4% dal 1° aprile 2025.
A livello normativo, invece, è prevista l’aggiunta di nuove mansioni con relativa riorganizzazione del sistema classificatorio. Le parti si impegnano, inoltre, a garantire maggiori tutele ai lavoratori stranieri con l’introduzione di permessi per lo studio della lingua italiana e permessi per festività religiose diverse dalla cattolica, oltre ad una maggiore flessibilità degli orari di lavoro nei casi di temperature elevate. Nel contratto viene garantita anche la costituzione dell’ente bilaterale.
I sindacati si ritengono soddisfatti definendo il contratto giusto e dignitoso, anche oltre le aspettative da loro ipotizzate.

Malattia dei marittimi: nuove indicazioni per l’indennità

Forniti chiarimenti sul calcolo e l’applicazione della prestazione (INPS, messaggio 9 agosto 2024, n. 2829).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo dell’Indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tema peraltro già affrontato con la circolare n. 55/2024 e con il successivo messaggio n. 2022/2024.

Infatti, con i documenti citati, l’Istituto si era occupato delle modifiche apportate alla misura dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) agli gli articoli 6 e 10 del Regio D.L.  n. 1918/1937 che disciplinano le modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.  

In particolare, l’INPS aveva chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione l’Istituto rinvia alle istruzioni contenute nel Documento tecnico Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens le strutture territoriali dell’INPS devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.

Le segnalazioni sui flussi Uniemens

L’INPS è ritornata sul tema dell’Indennità di malattia per i marittimi, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Infatti, data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella cosiddetta retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.

In particolare, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo.

Costituiscono eccezione al principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Premesso ciò, l’INPS precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

CIRL Legno-Lapidei Abruzzo: siglato il contratto integrativo regionale

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
–  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
– indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
– la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.

CIRL Chimica Artigianato Veneto: siglato il contratto per il settore Concia



Armonizzato il settore della concia e previsti nuovi minimi retributivi


In data 29 luglio 2024, la Confartigianato imprese Veneto con la Cna Veneto e la Casartigiani Veneto e la Filctem-Cgil, Femca-Cisl e la Uiltec-Uil ha stipulato il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della concia. Il contratto decorre dal 1° agosto 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Tra le principali novità inserite vi è la classificazione unica del personale. Infatti, il personale assunto assunto al 31 luglio 2024 ed in forza al 1° agosto 2024 viene riclassificato secondo i nuovi livelli. 
































CIRL 7 marzo 2016 CCNL 16 luglio 2024
Q 7
A 6
B 6
C 5
D 4
E 3 Super
F 3
G bis 2
G 1

Per quel che concerne l’aspetto retributivo, alle lavoratrici ed ai lavoratori delle imprese artigiane del settore della concia viene applicata la retribuzione prevista per il settore concia dall’art. 32 del CCNL. Inoltre, al fine di consentire l’applicazione dei minimi riportati dal contratto collettivo e riallineare la retribuzione definita dal CIRL 7 marzo 2016 viene istituito l’Elemento regionale di confluenza (ERC) che verrà erogato in 4 tranches, come riportate di seguito. 


















































































Livello CIRL Livello CCNL 1° tranche luglio 2024 2° tranche gennaio 2025 3° tranche ottobre 2025 4° tranche ottobre 2026 Totale ERC
Q 7 72,60 90,75 90,75 108,88 362,98
A 6 62,07 77,59 77,59 93,10 310,35
B 6 82,95 103,69 103,69 124,44 414,77
C 5 59,36 74,21 74,21 89,04 296,82
D 4 54,19 67,74 67,74 81,30 270,97
E 3 Super 57,30 71,63 71,63 85,96 286,52
F 3 60,13 75,16 75,16 90,18 300,63
G bis 2 57,88 72,35 72,35 86,80 289,38
G 1 47,14 58,92 58,92 70,71 235,69

 Con il cedolino paga di agosto 2024 viene recuperata anche la tranche di aumento di luglio 2024 sotto la voce “arretrato“. Dal 1° gennaio 2027 l’ERC viene conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data. Continua ad essere corrisposto l’elemento retributivo regionale pari a 0,44 euro mensili. 
Per quanto concerne l‘apprendistato professionalizzante, le parti hanno stabilito che per gli apprendistati stipulati prima del 1° agosto 2024 continuerà ad essere applicato la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Inoltre, resta ferma l’applicazione di quanto indicato all’art. 68 del CCNL in tema di retribuzione e scatti di anzianità per il settore concia. 

Plafond su cessioni di beni: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate riguardo alla cessione all’esportazione e alle modalità di formazione del plafond in caso di fatturazione e registrazione di acconti (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2024, n. 3).

In merito alla modalità di costituzione del plafond, l’articolo 6 del Decreto IVA prevede che le cessioni di beni si considerino effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Viene inoltre stabilito, qualora sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, che l’operazione venga considerata effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

 

Con specifico riferimento, poi, al momento di costituzione del plafond, l’Agenzia sottolinea la validità delle considerazioni della circolare n. 145/E/1998. In tale documento viene chiarito che il momento costitutivo del plafond, deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al momento della data di emissione della fattura. L’adozione del criterio della registrazione contribuisce a semplificare gli adempimenti dei contribuenti in quanto, il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale I.V.A.; inoltre comporta che nelle ipotesi di emissione anticipata di fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore agevolato ma anche a quella del plafond.

Ne consegue che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione nel suo insieme preordinata ad una cessione all’esportazione di cui all’articolo 8 del Decreto IVA.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, qualora l’operazione non andasse a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto dovrebbe essere opportunatamente rettificato.

 

L’Agenzia, infine, richiama il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 30800/2022: “in tema di IVA, il meccanismo del plafond costituisce una modalità di assolvimento dell’IVA per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale, in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria. Ne consegue che, discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull’entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell’imposta”.

Sistema nazionale di certificazione delle competenze: pubblicato il decreto

Il provvedimento disciplina le funzioni e gli ambiti di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 luglio 2024).

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto è stato pubblicato il D.M. 9 luglio 2024 recante la disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 e in attuazione del D.I. 5 gennaio 2021.

Il testo regola le funzioni e disciplina gli ambiti di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, aprendo nuovi spazi di collaborazione e sinergia, nell’ambito della formazione aziendale, tra il sistema della formazione professionale di competenza delle regioni e il partenariato economico e sociale, rendendo centrale il ruolo dei Fondi interprofessionali per la formazione continua e i Fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione al reddito.

Il provvedimento disciplina, inoltre, la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale come il servizio civile universale o i contratti di apprendistato o i tirocini promossi dal Ministero o i percorsi di accompagnamento alla imprenditorialità e l’autoimpiego, il volontariato e i progetti di utilità collettiva.

 

Decreto Omnibus: alcuni aspetti sul lavoro 

Prorogata l’assicurazione INAIL per la scuola, introdotti nuovi contratti nell’ambito della ricerca (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 7 agosto 2024, n. 91).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge (cosiddetto Decreto Omnibus) che dispone un ampio raggio di misure fiscali ed economiche. In particolare, alcune tra queste assumono un carattere maggiormente lavoristico, ad esempio la conferma dell’assicurazione per studenti e personale della scuola.

Inoltre, il Governo ha anche dato l’ok a un disegno di legge con disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Tale provvedimento introduce, tra l’altro, nuove tipologie di contratti per il personale della ricerca.

La tutela assicurativa nella scuola

Viene estesa anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. A tale scopo vengono messi a disposizione 48 milioni di euro.

I provvedimenti sul mondo della ricerca

In questo caso gli interventi si pongono l’obiettivo di riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

Inoltre, il provvedimento mira a superare l’imbuto che si è determinato, in base alla legislazione vigente, all’accesso ai canali del pre-ruolo per la carriera accademica e della ricerca e a valorizzare i giovani. A questo scopo, si introducono 3 nuove e distinte tipologie contrattuali: contratti post-doc; borse di assistenti all’attività di ricerca; contratti di professore aggiunto, attivabili nel settore della ricerca universitaria, dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle Scuole universitarie superiori e degli enti pubblici di ricerca.

Infine, viene previsto che gli studenti universitari, nell’ambito delle attività per il diritto allo studio erogate da università, AFAM ed enti regionali, possano collaborare anche alle attività connesse all’assistenza alla ricerca.

Edilcassa Veneto: siglato l’accordo modificativo delle assistenze ai lavoratori artigiani

Aggiornate le prestazioni ed indicate le condizioni e i termini per la presentazione delle domande

Il 19 luglio 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil regionali del Veneto, hanno firmato l’accordo inerente le assistenze in favore dei lavoratori del settore.
Di seguito, alcune delle modifiche apportate:
– elevata a 400,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di ingresso nel settore;
– elevata a 650,00 euro la misura della prestazione Una Tantum di permanenza nel settore;
– modificate le misure del contributo per figli studenti dall’asilo nido all’università – ed elevato il premio matrimoniale/unione civile fino a 650,00 euro;
– elevate le misure dei contributi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa e per la nascita o adozione di figli;
– modificate le indennità di morte e invalidità permanente del lavoratore per infortunio extraprofessionale;
– aumentato il contributo per le spese funerarie per la morte del dipendente o familiare di 1° grado e la diaria giornaliera per ricoveri in caso di malattia;
– aumentata la misura del premio fedeltà per la permanenza del settore.
Inoltre, con tale accordo, le Parti provvedono all’inserimento di nuove assistenze, come il contributo per soggiorni estivi, per visite specialistiche e per corsi di recupero studenti.
Le assistenze modificate ed integrate entrano in vigore con riferimento agli eventi accaduti a partire dal 1° settembre 2024.
Infine, viene introdotta una nuova prestazione a favore delle imprese in regola con i versamenti ad Edilcassa Veneto, per ogni nuova assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori con età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024.
Le domande per avere il contributo, pari a 300,00 euro ed elevato a 400,00 euro nel caso in cui il titolare o il socio collaboratore risulti iscritto all’elenco nazionale del Mastro Formatore Artigiano, devono essere presentate entro il 31 gennaio 2025.

CCNL Federcasa: resoconto trattativa rinnovo contrattuale 2022/2024

I Sindacati premono per aumenti economici, arretrati e altre indennità, in più occorre sistemare la questione edilizia residenziale pubblica

Le OO.SS. Fp-Cgil, FP-Cisl e Uil-Fpl hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso noto il resoconto del tavolo della trattativa, tenutosi il 6 agosto 2024, per il rinnovo del CCNL 2022/2024, insieme al rappresentante della parte datoriale. L’obiettivo dei membri seduti al tavolo è stato quello di procedere nel dialogo, dopo la battuta d’arresto, con l’intento, da parte di tutti, di chiudere il contratto in autunno.
Le Parti premono affinché venga sciolto il nodo relativo alla parte economica, in particolar modo aumenti, arretrati e altri istituti economici. Per quanto riguarda, invece, la parte normativa a sostegno dell’edilizia residenziale pubblica, la parte datoriale ha chiesto di riconvocare il tavolo dopo nella seconda metà di settembre.