INPS: sospensione delle note di rettifica e delle diffide di adempimento

Una scelta concepita per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 26 luglio fino al 31 agosto 2024 (INPS, comunicato stampa 19 luglio 2024).

L’INPS ha annunciato la sospensione dell’inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione, nel periodo che va dal prossimo 26 luglio e fino al 31 agosto 2024 compreso.

Sempre nel medesimo periodo verranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della
regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA). 

 Inoltre, verrà anche sospesa la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

 

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari: siglato il rinnovo 2024-2027 con aumenti retributivi e novità normative

Aumenti di 165,00 euro al 6° livello e indennità per i lavoratori disagiati

Il 20 luglio scorso è stato diramato un comunicato stampa da parte di Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Friutimprese, che attesta l’avvenuta sottoscrizione del rinnovo del CCNL ortofrutticoli ed agrumari 2024-2027, scaduto il 31 dicembre 2023. Il contratto riguarda i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie che occupano circa 60mila lavoratrici e lavoratori. I sindacati si dicono soddisfatti per il raggiungimento dell’intesa che interviene sul potere di acquisto dei salari e dà importanti risposte alle specificità di settore. Il rinnovo prevede un incremento economico di 165,00 euro riferito al 6° livello, con un aumento pari dell’11,04%, erogato in 4 tranches:
65,00 euro dal 1° settembre 2024;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
60,00 euro dal 1° agosto 2027
Oltre alle novità in materia economica sono previste anche buone notizie sul fronte normativo tra cui:
– aumento delle ore per le assemblee sindacali e delle ore di permesso per gli Rls, per assistenza figli e familiari;
– limite al ricorso al tempo determinato e alla somministrazione pari al 20% dei contratti a tempo indeterminato per ognuna delle due fattispecie;
– obbligo, in caso di appalto, di applicare il presente contratto;
– riconoscimento di una integrazione del 20% della quattordicesima mensilità per il periodo in cui la lavoratrice è in maternità;
– ampliamento del diritto di precedenza per la riassunzione degli stagionali. 
Per le donne vittime di violenza di genere è previsto il diritto al trasferimento in un’altra unità produttiva. Le aziende sono chiamate a garantire l’obbligo di garantire la copertura assicurativa sanitaria mediante il Fondo Est o, in alternativa, pagando direttamente al lavoratore la prestazione integrativa. 
Per le mansioni considerate “disagiate” viene ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità “disagio freddo” per chi opera all’interno delle celle frigorifere. Viene introdotta l’indennità “disagio caldo” per i lavoratori che devono prestare servizio per lunghi periodi esposti al calore degli impianti. 

Malattia e maternità 2024 per compartecipanti familiari e piccoli coloni

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 22 luglio 2024, n. 83).

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri in base ai quali verranno determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Infatti, con la circolare n. 81/2024 erano state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2024, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 maggio 2024 del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 3/2024) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

Retribuzioni di riferimento nel 2024

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Invece, in materia di prestazioni economiche di maternità/paternità, l’Istituto rammenta che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. In particolare, il reddito applicabile, per il 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 63,06 euro.

Fondo di solidarietà professionale, prime indicazioni sulla nuova disciplina

Le previsioni normative contenute nel Decreto interministeriale del 21 maggio 2024 sono vigenti dal 9 luglio scorso (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2651).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha illustrato alcune delle novità introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2024.

Il provvedimento ha adeguato, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina del Fondo in questione alla nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla Legge n. 234/2021 e successive modificazioni. Le nuove previsioni normative sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

Peraltro, il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

Con una successiva circolare, l’Istituto fornirà istruzioni specifiche sulle ulteriori novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.

La nuova disciplina

L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

L’articolo 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti. Tra i destinatari delle tutele sono ricompresi anche i lavoratori a domicilio.

Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento,  possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Di conseguenza, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal codice autorizzazione “0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata rispetto al precedente D.I. Infatti, l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.

Le nuove aliquote

Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, invece, le seguenti:

0,50%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

0,80%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

1%, di cui 2 terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Inoltre,  è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, l’INPS rimuove centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzazione “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le disposizioni sopra citate. Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.

Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codice autorizzazione “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

L’utilizzo di questi codici di autorizzazione si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

Infine, la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile.

 

 

 

CCNL Enel: sottoscritto l’accordo Global Framework

Stabiliti i diritti fondamentali per i lavoratori Enel nel mondo 

E’ stato siglato tra Enel S.p.A. e Industriall Global Iunion, Filctem-Cgil,  Flaei-Cisl; Uiltec-Uil l’Accordo Quadro sui diritti fondamentali e il dialogo sociale nel Gruppo Enel, al fine di promuovere un sistema di relazioni industriali per raggiungere i seguenti obiettivi, allargando e implementando le tutele previste dallo Statuto della Persona:
– ricercare un adeguato livello di coinvolgimento delle persone sulle strategie aziendali;
– raggiungere un equilibrio tra gli obiettivi aziendali e le aspettative delle persone;
– creare un ulteriore spazi di analisi, sintesi e scambio delle migliori pratiche;
– monitorare l’applicazione al fine di individuare soluzione concrete e iniziative comuni.
Enel si impegna a:
– garantire i migliori standard di salute e sicurezza;
– promuovere il benessere, l’integrità fisica e psicologica;
– garantire il ruolo fondamentale per la formazione.
I sindacati considerano il nuovo accordo un significativo avanzamento delle tutele fondamentali per lavoratrici e lavoratori soprattutto nelle nazioni ove i diritti dei lavoratori sono meno garantiti.

Regime speciale per lavoratori impatriati e regime neo-­residenti: i chiarimenti del Fisco

Un cittadino italiano, residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni e rientrato in Italia, che ha usufruito del regime per neo­residenti e che ha poi revocato l’opzione per il predetto regime per fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, a partire dal periodo di imposta 2024 (Agenzia delle entrate, risposta 22 luglio 2024, n. 159).

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (cd. decreto Internazionalizzazione) ha introdotto il ”regime speciale per lavoratori impatriati”, fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, il comma 2­-bis dell’articolo 5 del decreto Crescita, in vigore dal 1°  gennaio 2021, ha previsto la possibilità di estendere il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, anche a coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto Internazionalizzazione.

Tale disposizione ha consentito alle persone fisiche che abbiano trasferito la residenza in Italia per svolgervi attività di lavoro e che abbiano beneficiato del regime  impatriati, di poter optare per l’estensione del regime, previo versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti;

  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

In entrambi i casi, l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

L’opzione deve essere esercitata mediante il versamento degli importi dovuti in unica soluzione tramite modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando i codici tributo ”1860”­ e ”1861”.

 

L’articolo 1, comma 154, della Legge n. 232/2016 ha stabilito che il regime speciale per lavoratori impatriati non è cumulabile con gli effetti dell’opzione di cui all’articolo 24­bis del TUIR, secondo il quale le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero individuati secondo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Il comma 4 del medesimo articolo 24­bis stabilisce che l’opzione può essere revocata e, in tal caso, non può essere esercitata nuovamente.

 

L’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, sono esclusivi e fra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto, ma relativamente al medesimo periodo d’imposta, il divieto di cumulo non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in anni d’imposta differenti, nel rispetto, ovviamente, dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme. In particolare, i contribuenti rientrati in Italia prima del 2020 possono prolungare l’applicazione del regime speciale per ulteriori periodi di imposta esercitando l’opzione, anche se, pur possedendo i requisiti per l’applicazione del regime speciale nel periodo d’imposta 2019, non ne hanno concretamente fruito avendo optato per il regime neo-­residenti.

 

Resta fermo che il contribuente deve soddisfare, nel primo anno successivo alla conclusione del primo periodo agevolato, i requisiti richiesti dal comma 2-­bis, dell’articolo 5 del decreto Crescita previsti per effettuare nei termini il dovuto versamento del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia ha chiarito che l’istante, che nel 2019 possedeva i requisiti per l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati e che ha acquistato un immobile di tipo residenziale a novembre 2022, potrà applicare il regime speciale per un ulteriore quinquennio, anche se nel periodo d’imposta 2019 ha fruito del regime neo-residenti.

CCNL Case di Cura Anpit Cisal: siglato il verbale di accordo



Rinnovata la parte economica del contratto per i dipendenti del settore case di cura e servizi assistenziali – socio sanitari


Con il Protocollo firmato in data 28 giugno 2024, le Parti sociali Anpit, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal, hanno definito il rinnovo della parte retributiva del contratto di settore, che decorre dal 1° luglio 2024. I testi integrali, dei due contratti distinti sottoscritti per i diversi campi di applicazione, verranno redatti non oltre il 28 luglio 2024.
Per entrambi i settori, le novità prevedono:
– l’introduzione della categoria dei dirigenti e la riformulazione dei livelli QA1, che diventa Q, A2 che diventa A1 e A3 che diventa A2;
– aumenti retributivi previsti dal 1° luglio 2024, dal 1° gennaio 2025, 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027;
– l’aggiornamento degli importi mensili a titolo di Elemento Perequativo Mensile Regionale, da riconoscere a partire dal 1° luglio 2024;
– una indennità di cassa, dal 1° maggio 2024, pari a 78,00 euro mensili;
– l’aggiornamento degli importi annuali di welfare contrattuale, da corrispondere nel mese di giugno;
– l’accreditamento, da parte del datore di lavoro, al Fondo di Previdenza Complementare scelto dal lavoratore, del TFR maturato alle scadenze previste, insieme ad una quota mensile aggiuntiva aziendale pari all’1% della paga base nazionale.
Inoltre, è stato previsto l’incremento degli aumenti periodici di anzianità, prevedendo per il dipendente 8 scatti maturabili, e del valore del singolo scatto, con gli importi di seguito riportati:


































Livello Valore lordo del singolo Scatto di anzianità
Dirigente 60,08
Quadro (ex QA1) 38,07
A1 (ex A2) 33,10
A2 (ex A3) 28,97
B1 26,48
B2 24,00
C1 21,52
C2 19,86
D1 18,21
D2 16,55

Tali importi, riconosciuti dal 1° luglio 2024, devono essere sommati a quelli già riconosciuti a titolo di “scatti di anzianità”, entro il nuovo limite di 8 scatti triennali. 
Per quanto riguarda l’indennità di mancata contrattazione, dal 1° luglio 2024, questa non è più dovuta per i dipendenti del settore “Case di Cura”; invero, per i lavoratori, anche apprendisti, del settore “Servizi assistenziali e socio sanitari”, gli importi relativi alla suddetta indennità vengono elevati come quanto segue:


































Livello Importi mensili
Dirigente 259,00
Quadro  164,00
A1  142,00
A2  124,00
B1 115,00
B2 103,00
C1 94,00
C2 85,00
D1 78,00
D2 71,00

Mentre, per il settore case di cura, viene introdotto un premio annuale di presenza, corrisposta in assenza di accordi di secondo livello, che stabilisce importi aggiuntivi/premiali almeno pari o superiori al premio, e riconosciuto a tutti i dipendenti, anche apprendisti, in aggiunta alla retribuzione maturata ed alle previsioni del welfare contrattuale.

Piattaforma “PRISMA”: estesa l’accessibilità

Dal 22 luglio 2024, esteso il servizio anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato (INPS, messaggio 19 luglio 2024, n. 2650).

Come noto, attraverso la circolare n. 48/2024, l’INPS ha comunicato il rilascio di “PRISMA”, una nuova piattaforma informativa che fornisce, al datore di lavoro o all’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali, le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto al momento della consultazione, utili per il corretto calcolo della contribuzione dovuta in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo, di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge 335/1995.

Pertanto, il “Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale” raccoglie e sintetizza tutti gli elementi relativi all’anzianità contributiva del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/04.

Rispettando i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le informazioni contenute nel prospetto sono minime e come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione, così da garantire la tutela della privacy del lavoratore.

Inoltre, come già previsto anche dalle precedenti circolari emesse dall’Istituto (n. 177/1996 e n. 42/2009), ai fini della corretta applicazione dell’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, restano fermi per i datori di lavoro gli obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori. Invero, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe mutare in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’Istituto.

Tanto premesso, dal 22 luglio 2024, è consentito anche ai lavoratori e agli Istituti di Patronato l’accesso allo strumento “PRISMA”, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso: “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Strumenti” > “Prospetto Informativo Sintetico Massimale”.

Si precisa che, il riconoscimento e la legittimazione all’accesso al codice fiscale del lavoratore da parte dell’Istituto di Patronato, sono subordinati alla verifica che si tratti di soggetto munito di delega dell’interessato.

CCNL Scuole Private Laiche (Aninsei): la Uil-Scuola Rua firma in solitaria il contratto

Con la sola firma di Uil-Scuola Rua si è persa l’occasione di mettere in atto migliorie economiche e normative

La Flc-Cgil, Cisl-Scuola e Snals-Confsal hanno diramato un comunicato stampa in data 19 luglio 2024, con il quale segnalano l’avvenuta firma da parte della sola Uil-Scuola Rua del CCNL 2024-2027 insieme all’Associazione Aninsei-Confidustria. Stando a quanto dichiarano le OO.SS., Uil sarebbe venuta meno agli impegni presi nel corso della piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2023, nella quale veniva chiesto di adeguare progressivamente le retribuzioni del personale ed il quadro normativo ai CCNL Agidae e Fism. Il CCNL firmato da Uil-Scuola Rua si basa su di una piattaforma i cui contenuti, sulla base di quanto dichiarato dalle Sigle, sono stati nascosti alle altre OO.SS., che hanno sottolineato come con la firma separata si sia venuti meno ad un’occasione irripetibile di apportare alle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori delle considerevoli migliorie e di armonizzare la parte normativa. 

Ebinter Aosta: sostegno al reddito per le imprese colpite dagli alluvioni

Stanziati 75.000,00 euro e 150.000 euro per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia

A seguito dei numerosi fenomeni climatici, gli Enti bilaterali della provincia di Aosta hanno stanziato:
75.000,00 euro  (l’Ente Bilaterale del Commercio e Terziario)
– e 150.000 euro (l’Ente Bilaterale del Turismo),
per i danni dell’alluvione subiti da Cogne e Cervinia a favore delle imprese e dei lavoratori dei settori del turismo, commercio e terziario.
L’11 luglio gli enti bilaterali hanno, infatti, approvato l’attivazione di misure di sostegno per i dipendenti colpiti dall’emergenza prevedendo un contributo di 400,00 euro lordi a lavoratore, al fine di garantire un  aiuto economico.
Per presentare la domanda, il datore di lavoro o il lavoratore  devono rivolgersi alla sede dell’Ente Bilaterale del Commercio o allo sportello Ebt turismo per il settore ricettivo.
 I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi.