Vigilanza sulle imprese agrituristiche: il corretto inquadramento

Fornite le indicazioni da seguire per gli accertamenti nei confronti delle aziende del settore (INL, nota 16 luglio 2024, n. 5486).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni al proprio personale in materia di corretto inquadramento degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche, tenendo conto delle diverse fonti normative che insistono in materia, al fine di una maggiore completezza istruttoria e, conseguentemente, al fine di evitare possibili contenziosi.

Infatti, in passato (circolare n. 1/2020), l’INL ha rammentato gli orientamenti della Cassazione (sentenze n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015) secondo i quali  le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse. 

Tuttavia, questa indicazione va riponderata tenendo in debita considerazione la disciplina regionale di
riferimento che, a sua volta, va applicata in funzione delle modifiche apportate alla Legge n. 96/2006 intervenute nel 2021 e quindi successive alla citata circolare INL.

La disciplina regionale

 La Legge n. 96/2006 rimette alle regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agrituristica (articolo 7), le quali sono anche tenute a dettare “criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica” nonché “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti” (articolo 4).

La valutazione del rapporto di connessione non può prescindere dunque dai criteri definiti dalla legislazione regionale che, sul punto, integra quella nazionale, sulla base della delega contenuta nella citata legge, nonché della circostanza che l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività è rilasciata dalle regioni.

Proprio in relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 68 del D.L. n. 73/2021. Il comma 10 della citata disposizione, infatti, da un lato, ha stabilito che “al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96” – e cioè “l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale” – “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”; dall’altro, al comma 11, il D.L. n. 73/2021 ha modificato la stessa Legge n. 96/2006 sopprimendo, fra i criteri da utilizzare da parte delle regioni e province autonome ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, quello del “tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”.

In altre parole, alla luce di tale novità legislativa, non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale ed è rimessa alle regioni la disciplina della
connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.

Pertanto,  nell’ambito dei relativi accertamenti, il personale ispettivo dell’INL dovrà tener conto di quanto sopra, nonché dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale, verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali. Solo nelle ipotesi di significativo scostamento dai requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, interesserà gli uffici regionali competenti al rilascio dell’abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.

MEF: approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i forfettari

Il Decreto del 15 luglio 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2024, n. 167.

Con il Decreto 15 luglio 2024 MEF è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

 

La proposta viene elaborata sulla base della metodologia approvata, utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Inoltre, ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato, vengono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.

 

Ai fini dell’elaborazione della proposta per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, gli stessi contribuenti devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Sulla base della metodologia approvata dal decreto MEF del 15 luglio 2024, ai fini della proposta di concordato, viene individuato il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il quale rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024.

 

Come stabilito dall’articolo 4 del decreto MEF, l’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. Tali eventi sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto MEF 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

CCNL Funzioni locali: sottoscritta la sequenza contrattuale per il personale di Agid

Al personale Agid viene estesa l’applicazione del nuovo ordinamento professionale definito per il restante personale del comparto Funzioni centrali

Il 16 luglio 2024 è stata sottoscritta dall’ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative la sequenza contrattuale, prevista all’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali 9 maggio 2022 relativo al triennio 2019-2021. Le disposizioni si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), al quale viene estesa l’applicazione del nuovo ordinamento professionale definito per il restante personale del comparto Funzioni centrali.  
A tal fine, sono state definite specifiche norme di raccordo per consentire il passaggio dal sistema di classificazione presente in AGID ai sensi del CCNL 12 aprile 2011 al nuovo ordinamento professionale. 
L’Aran ha affermato che con l’entrata in vigore della sequenza contrattuale in oggetto anche per l’AGID sarà possibile utilizzare le leve di gestione previste dal nuovo sistema di classificazione quali, ad esempio, lo sviluppo economico del personale che permetterà la valorizzazione dei più meritevoli ed incoraggerà effettivi percorsi di crescita lavorativa, innalzando, in tal modo, la qualità del valore finale creato.
Dal punto di vista economico gli stipendi tabellari del personale AGID appartenente alle aree Operatori, Assistenti e Funzionari, come rideterminati ai sensi dell’art. 47, co. 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 9 maggio 2022, sono ulteriormente incrementati per tredici mensilità. Al personale appartenente alla nuova area EP è applicata la disciplina del trattamento economico di cui all’art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova area EP) del CCNL 9 maggio 2022. 

Decontribuzione Sud, l’ambito di applicazione

La Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della misura fino alla fine dell’anno in corso, purché l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024 (INPS, circolare 17 luglio 2024, n. 82).

L’INPS ha comunicato che la Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità di Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024

Infatti, con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la misura in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 –trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Peraltro, su espressa indicazione del Ministero, l’INPS ha anche precisato che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Comunque, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

I massimali

Come previsto dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai tali massimali, l’INPS precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162 della Legge di Bilancio 2021.

Modalità di esposizione dei dati in Uniemens

I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la circolare in commento.

L’INPS fa anche presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

L’Istituto rammenta, inoltre, che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

CCNL Rai: firmata l’ipotesi di rinnovo

A livello economico previsti aumenti fino a 130,00 euro ed un importo a titolo di Una Tantum a settembre 2024 

Il 16 luglio è stata siglata da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal l’ipotesi di rinnovo del contratto applicabile ai Quadri, Impiegati e Operai della Rai e delle società del Gruppo.
Per quanto riguarda la parte economica è stata raggiunta la seguente intesa:
Per i lavoratori assunti dopo il 1995: previsti 130,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 50,00 euro a novembre 2024;
– 40,00 euro a luglio 2025;
– 40,00 euro a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 700,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.
Per i lavoratori assunti prima del 1995: previsti 100,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 40,00 euro  a novembre 2024
– 30,00 euro a luglio 2025
– 30,00 a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 450,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.

CCNL Assicurazioni Sna: incontro per il rinnovo contrattuale

Stallo nel rinnovo contrattuale con Sna che chiude su aumenti, welfare e flessibilità

Nel corso dell’incontro tenutosi per il rinnovo contrattuale tra le Sigle sindacali e Sna, come riporta una nota di Fesica-Confsal del 16 luglio, si è discusso sui temi oggetto del contratto. Dal canto suo, Fesica ha chiesto aumenti retributivi, dal momento che la retribuzione è ferma da 6 anni. Dinnanzi a questa proposta, la risposta di Sna è stata di chiusura. Sono state rispedite al mittente anche le proposte in materia di welfare e ulteriori flessibilità nel contratto. 
Inoltre, le OO.SS. hanno fatto presente la mole di lavoro dei lavoratori a causa della quale i dipendenti non riescono a consumare tutte le ferie ed i permessi annuali previsti. Senza contare che il 4° livello percepisce una paga base molto al di sotto dei 1.000,00 euro. L’invito rivolto a Sna è quello di tornare al tavolo contrattuale e giungere ad un punto d’incontro per il bene dei lavoratori. 

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’Agenzia delle entrate interviene in risposta a un interpello sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della Legge di bilancio 2023, che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’UE per la loro successiva rivendita (Agenzia delle entrate, risposta 18 luglio 2024, n. 158).

L’articolo 1, commi dal 115 al 119, della Legge di bilancio 2023 ha introdotto per l’anno 2023  un un contributo di solidarietà temporaneo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tale contributo è posto dall’articolo 1, comma 115, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE. Non è dovuto, invece, dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

 

Il successivo comma 116 prevede che il contributo di solidarietà sia determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 (poi abrogato dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 61/2023) aveva previsto che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, non concorressero alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte. Con tale articolo, dunque, erano stati esclusi (parzialmente) dalla determinazione del contributo di solidarietà gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta nei termini indicati dal citato articolo 5, sia ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, sia dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Successivamente, è stato ripristinato il contenuto del citato articolo 5, nuovamente senza alcun riferimento alla concorrenza (o meno) delle riserve in parola al predetto limite del 25%.

Al riguardo, l’Agenzia sottolinea la scelta del legislatore di escludere dalla determinazione del contributo esclusivamente gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta, confermando a contrario che l’ammontare delle stesse concorre pienamente al patrimonio netto utile del contribuente ai fini dell’individuazione del predetto limite in quanto si tratta di riserve che astrattamente possono essere ”utilizzate”.

 

Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata dall’istante, l’Agenzia ritiene che ai fini del limite del 25% del contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020 debba ritenersi inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, concorrendo di conseguenza la stessa alla determinazione del limite del 25%.

Assegno di inclusione: arrivano le indicazioni attuative

Pubblicate le principali indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 16 luglio 2024, n. 12607).

Il Ministero del lavoro ha fornito alcune indicazioni utili nella gestione delle attività indirizzate ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI), per assicurare una capillare informazione su alcune nuove disposizioni e funzionalità messe a disposizione ai fini dell’attuazione della misura.

Decadenza e sospensione del beneficio

La mancata presentazione alle convocazioni dei servizi sociali, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal beneficio.
Anche in assenza di convocazione i beneficiari sono tenuti a presentarsi spontaneamente ai servizi nei tempi
stabiliti dalla norma: in caso di mancata presentazione agli incontri, che devono tenersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, ovvero, per le domande ADI pervenute ad INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla successiva trasmissione dei dati delle domande ai comuni tramite la piattaforma GePI, il beneficio viene sospeso.
A tal proposito si precisa che INPS ha disposto che la sospensione del pagamento avviene dal mese successivo al mese in cui scade il termine per la presentazione. Le registrazioni di avvenuto incontro o presentazione che perverranno a INPS, tramite GePI, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento. Quelle che verranno inserite successivamente a questa data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.

Obblighi di monitoraggio

In base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali e alla registrazione in piattaforma GePI delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.
I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti
a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.
Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i
componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.
Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre ai soggetti esonerati di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità. In questo caso è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS) e la partecipazione per almeno un componente adulto ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.
In caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico, è obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni. 

I requisiti

I requisiti di accesso alla domanda devono essere posseduti nel corso di tutto il periodo di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. In caso di variazioni che comportano la decadenza o in caso di sanzioni, il nucleo decade. L’aggiornamento sulla avvenuta decadenza viene effettuata telematicamente da INPS alla piattaforma SIISL e a GePI. L’aggiornamento delle piattaforme può richiedere qualche giorno. 

Cambi di residenza

L’INPS ha messo a disposizione per i cambi di residenza una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla residenza dichiarati nella domanda (messaggio 2146/2024).
Le applicazioni sono disponibili sul sito istituzionale dell’INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti. 

Istanze di riesame

Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario. Per le domande ADI poste in evidenza alle sedi per omissioni o difformità della DSU ISEE, gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza. Le sedi INPS, presa in carico la domanda, contatteranno gli utenti per acquisire eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza. I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure ripresentare una nuova DSU presso la sede. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

L’INPS ha anche fornito indicazioni in merito alla gestione delle istanze di riesame. In particolare, per la verifica della condizione di svantaggio è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle strutture territoriali dell’INPS.
Nel caso in cui l’esito negativo derivi da un errata indicazione nella domanda dell’amministrazione che ha
rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la struttura
territoriale dell’INPS, sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti, deve accertare direttamente con le amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.
A seguito dell’esito positivo della verifica, comunicata formalmente dall’amministrazione competente alla
struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

CIPL Edilizia Industria Macerata: stabilito l’EVR

Determinato il valore dell’Elemento variabile della retribuzione nella misura massima del 4%

Il 4 luglio 2024, le Parti Sociali Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno sottoscritto il verbale per la determinazione annuale dell’EVR, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Macerata, istituito quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore. 
Questo, che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il trattamento di fine rapporto, viene stabilito nella misura massima del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° marzo 2022, sulla base dei seguenti 4 indicatori, ciascuno con il valore ponderale pari al 25%:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Macerata;
– monte salari denunciati in Cassa Edile Macerata;
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Macerata;
– numero delle imprese attive in Cassa Edile Macerata.
Pertanto, con riferimento all’anno 2024, verificato che i 4 parametri risultano positivi, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, le imprese devono corrispondere l’EVR in quote mensili al personale in forza, nella misura del 4%, fatta salva la possibilità per le imprese di applicare l’EVR aziendale. 
L’erogazione viene effettuata sulle ore lavorabili, come le ore di malattia, ferie, permessi, infortuni e maternità.

CCNL Chimica Artigianato: sottoscritta l’ipotesi di accordo per il triennio 2023-2026

Previsti incrementi retributivi pari a 172,00 euro sul terzo livello per il settore Moda e a 184,00 euro sul terzo livello per l’area Chimica-Gomma Plastica

Nella giornata di ieri è stata sottoscritta tra le rappresentanze sindacali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze delle associazioni datoriali di categoria Confartigianato, CNA, Claai, Casartigiani, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato della chimica, della moda e della ceramica. I settori occupano circa 142mila lavoratori in circa 26mila aziende.
La nuova intesa, valida fino al 31 dicembre 2026, ha previsto dal punto di vista economico aumenti medi sui minimi di:
172,00 euro sul terzo livello per il settore Moda divisi in 4 tranches: 28,00 euro a luglio 2024, 40,00 euro a gennaio 2025, 49,00 euro a ottobre 2025, 55,00 euro a ottobre 2026. 
184,00 euro sul terzo livello per l’area Chimica-Gomma Plastica divisi in 4 tranches: 28,00 euro a luglio 2024, 40,00 euro a gennaio 2025, 49,00 euro a ottobre 2025, 67,00 euro ad ottobre 2026. 
Per il periodo di vacanza contrattuale è prevista l’erogazione di una Una Tantum di 110,00 euro divisa in 2 tranches: 55,00 euro a settembre 2024 e 55,00 euro a marzo 2025. In tema di anzianità di servizio è previsto l’aumento a 6,00 euro degli scatti di anzianità per gli apprendisti, mentre per l’attivazione degli accordi di flessibilità è previsto l’incremento della percentuale di maggiorazione dal 10% al 12%.
Tra le novità dal punto di vista normativo si segnalano l’aumento del limite massimo del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia da 21 a 24 mesi e di ulteriori 90 giorni per lavoratori con disabilità certificata, ex L. n. 68/99. Nell’accordo è inoltre prevista l’istituzione della Commissione per la riforma dell’inquadramento, l’inserimento delle linee guida per il lavoro agile e la regolamentazione per l’attivazione della Banca Ore Solidali a tutela di comprovati e documentati casi di gravità e necessità. In tema di contrasto alla violenza di genere è stato recepito l’accordo quadro europeo sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro. Per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione, in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni normative, è previsto un mese retribuito al 60% a carico delle aziende. 
Al termine della trattativa è stato sottoscritto un Avviso comune che impegna le parti a promuovere azioni condivise verso le istituzioni a sostegno del settore Moda.