IMU: chiarimenti sugli immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Il MEF si sofferma in materia di IMU fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela (Ministero dell’economia e delle finanze, circolare 16 luglio 2024, n. 2/DF).

La lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste, gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 71, della Legge di bilancio 2024 stabilisce che la predetta disposizione, nonché le norme da questa richiamate o sostituite si interpretano nel senso che:

  • gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali;

  • gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

    Al riguardo, il MEF ricorda che la lett. g) del comma 759 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dagli ENC e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali.

In merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante, la nuova circolare del MEF richiama quanto deciso dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema, dando indicazioni sulla definizione del citato collegamento funzionale.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte, il collegamento funzionale può, dunque, ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità.

Tale nesso di strumentalità sussiste qualora l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.

Oltre a ciò, il MEF considera, altresì, integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell’ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del secondo ente. 

 

Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento “strutturale” tra comodatario e comodante, si deve fare riferimento anche in questo caso alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alle condizioni che possono consentire il mantenimento dell’esenzione IMU laddove si tratti di utilizzo del bene da parte del comodatario. Secondo l’orientamento della Cassazione ciò è possibile quando il comodatario sostanzialmente utilizza il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussiste uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi “compenetrante”, ovverosia il caso in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa.

 

Infine la circolare MEF, per quanto riguarda la norma di interpretazione autentica relativa alla permanenza del vincolo di strumentalità alle destinazioni degli immobili per lo svolgimento delle attività meritevoli, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, richiama la giurisprudenza venutasi ad affermare, ad opera della Corte di Cassazione sul tema.

La Corte, in particolare, riconosce l’irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell’immobile rispetto alle attività cui era destinato.

Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU, non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati determinano la perdita del beneficio fiscale, ma solo ed esclusivamente quelli che sono indice del mutamento della destinazione o della cessazione del rapporto di strumentalità rispetto all’utilizzazione del bene per lo svolgimento delle attività meritevoli cui gli stessi immobili sono stati destinati.

CCNL Dirigenti Enti Locali: sottoscritto in via definitiva il contratto 2019-2021

Sono previsti incrementi retributivi e novità in materia normativa

Il 16 luglio scorso, il rappresentante Aran e i rappresentanti sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il CCNL 2019-2021 che interessa circa 13.640 dirigenti, dirigenti amministrativi tecnici e professionali, segretari comunali e provinciali appartenenti all’Area dirigenziale delle funzioni locali. All’interno del testo definitivo è stata introdotta, come disciplina comune ed applicabile a tutti i settori, quella relativa al lavoro agile e al mentoring. Inoltre, molte disposizioni adeguano le norme contrattuali ai corrispondenti interventi legislativi. A tal proposito, è stata riformulata la parte relativa alle relazioni sindacali, tenendo conto dell’aspetto informativo preventivo e consuntivo sulle materie di confronto. Novità anche in materia di periodo di prova, ampliamento di alcune tutele, come quelle che si riferiscono alle gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, misure in favore delle donne vittime di violenza, provvedimenti sulle diverse tipologie di assenze. 
Per la parte economica, applicabile a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale, coperture assicurative, welfare integrativo, pianificazione degli interventi della formazione, differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Per i dirigenti degli enti locali è stato introdotto un nuovo istituto che regola il trattamento economico per il personale utilizzato in convenzione tra più enti. Incrementi economici e disciplina della pronta disponibilità per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali. Per i segretari è stato modificato il meccanismo per il riconoscimento delle maggiorazioni della retribuzione di posizione, tramite la previsione di valori minimi e massimi riconoscibili in base alle classi demografiche degli enti e ai criteri di graduazione individuati nel testo contrattuale. 
Inserite anche clausole ad hoc per i segretari di Comuni aderenti ad un’Unione e per i segretari operanti nei comuni capoluogo. Disciplinata anche l’indennità di reggenza e supplenza, dapprima regolata dal contratto integrativo nazionale, ed inserita per i segretari la norma contrattuale sugli incarichi ad interim
Gli incrementi mensili medi per 13 mensilità sono pari a 292,00 euro per i dirigenti, 230,00 euro per i dirigenti Pta e 226,00 euro per i segretari comunali e provinciali. inoltre, gli eventuali ulteriori incrementi medi, a valere sulle risorse di cui alla Legge 234/2021, c 604, in superamento del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, sono di 17,00 euro per i Dirigenti, 13,00 euro per i Dirigenti PTA e 13,00 euro per i Segretari comunali e provinciali.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: sit-in e mobilitazioni in vista dello sciopero

Continuano le proteste e le mobilitazioni per il rinnovo del CCNL atteso da ormai quasi 5 anni

Prosegue lo stato di agitazione indetto dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, a seguito del mancato accordo sulla procedura di raffreddamento attivata al Ministero del Lavoro, che si concluderà con la giornata di sciopero indetta per il 16 settembre 2024
Uneba, nonostante sia disponibile ad erogare 50,00 euro per il rinnovo contrattuale 2020/2025, ha subordinato la sottoscrizione dell’accordo all’intervento delle istituzioni pubbliche per la copertura economica del rinnovo contrattuale.
L’attivo unitario delle strutture, dei delegati e delle delegate del 3 luglio 2024, ha dato mandato alle OO.SS. di attivare il confronto con le istituzioni regionali, attraverso lo svolgimento di sit-in e presidi di protesta di fronte le sedi delle Regioni e in tutte le province. Difatti, i sindacati pretendono un incontro mirato sulla situazione di disagio in cui versano i 135 mila dipendenti del settore, richiedendo anche, alle autorità ecclesiastiche, di supportare la loro causa, contribuendo alla sensibilizzazione delle istituzioni sull’importanza di un contratto giusto per i lavoratori del settore che partecipano, con grande umanità, a migliorare la vita delle persone fragili.

Giornalisti parasubordinati, al via la nuova procedura di denuncia contributiva

Partito il 16 luglio il DasmOnline per agevolare lo svolgimento degli adempimenti contributivi (INPGI, circolare 9 luglio 2024, n. 6).

L’INPGI ha comunicato l’operatività, a partire dal 16 luglio, di una nuova procedura per la predisposizione e trasmissione della denuncia contributiva mensile, denominata DasmOnline, che sostituisce l’attuale procedura DASM. Ad ogni modo, è previsto sino al prossimo 16 Gennaio 2025 un periodo di transizione durante il quale sarà possibile continuare a utilizzare il DASM.  

Modalità di accesso

L’accesso al Portale DasmOnline sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20.00. La nuova procedura sarà utilizzabile esclusivamente tramite Internet collegandosi al sito indicato nella circolare in commento e utilizzando uno dei seguenti browser web attualmente supportati:
Mozilla Firefox (raccomandato);
Microsoft Edge;
Google Chrome;
Safari.  

L’autenticazione al Portale DasmOnline avviene tramite SPID o CIE esclusivamente da parte del legale rappresentante dell’azienda oppure da parte di un suo delegato.
Le deleghe attualmente comunicate a INPGI, relativamente all’invio della denuncia DASM tramite i servizi Entratel, non sono valide per l’invio tramite Dasm Online, e dovranno quindi essere nuovamente comunicate all’Istituto  esclusivamente tramite il Portale DasmOnline compilando
l’apposito form online disponibile. Nella delega DasmOnline sarà inoltre obbligatorio comunicare la PEC del delegato. 

Presentazione della denuncia contributiva 

Sono disponibili 2 modalità operative:
– Compilazione manuale della denuncia;
– Import dei dati di retribuzioni e compensi a partire da un file di testo, analogamente a come già avviene per la procedura DASM attuale. Per quanto riguarda il file di import, il tracciato resta identico a quello attualmente in uso, ma è prevista la seguente differenza nelle modalità di comunicazione dei dati: attualmente i dati dei contratti di collaborazione possono essere comunicati in denuncia una sola volta, all’atto di attivazione e chiusura, mentre con il DasmOnline:
– in ogni denuncia dovranno sempre essere riportati tutti i dati dei contratti attivi;
– la segnalazione di chiusura continua a poter essere comunicata una sola volta.
L’inoltro della denuncia avverrà direttamente nei confronti dell’INPGI, attraverso il Portale DasmOnline, senza il tramite dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.  

Infine, per i committenti, non è prevista alcuna variazione nella tempistica di presentazione della denuncia: l’invio tramite il Portale DasmOnline deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga (si ricorda che per i co.co.co. vige il principio di cassa). Se tale giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le caratteristiche di DasmOnline

Il portale consente di visualizzare le denunce relative agli ultimi 12 mesi solari. Pertanto, è opportuno per l’Azienda provvedere ad eseguire periodicamente copie delle denunce sui propri sistemi tramite l’apposita funzione disponibile sul portale. Per agevolare la migrazione è possibile, prima di iniziare ad utilizzare il DasmOnline, importare sul portale le denunce già inviate tramite DASM a partire da Gennaio 2023.  Peraltro, è disponibile sul sito INPGI e sul Portale DasmOnline stesso un manuale per tutti i dettagli tecnici relativi all’uso.

CCNL Scuole Private Laiche (Aninsei): siglato il rinnovo contrattuale

Nel rinnovo contrattuale sono previsti aumenti retributivi, Una Tantum, rimborso welfare e valorizzazione dell’educatore di prima infanzia

La Uil-Suola Rua ha comunicato, in data 13 luglio, l’avvenuta sottoscrizione del rinnovo del CCNL Scuole private laiche (Aninsei) 2024-2027. Alla firma non hanno partecipato Cisl-Scuola e Snals-Scuola. Per quel che concerne la parte economica, sulla base della variazione percentuale (1,9% per il 2024; 2,0% per il 2025; 2,0% per il 2026 e 2,0% per il 2027), il rinnovo contrattuale prevede aumenti retributivi calibrati sul livello VI che ammontano complessivamente a 130,00 euro che vengono ripartiti come segue:
50,00 euro dal 1° gennaio 2025;
50,00 euro dal 1° gennaio 2026;
30,00 euro dal 1° gennaio 2027
A questo si aggiunge l’importo di 100,00 euro a titolo di Una Tantum per il 2024, da corrispondere entro novembre 2024, recuperando la disdetta tardiva del CCNL precedente. 
Dalla retribuzione base attualmente in vigore al VI livello, vale a dire 1.489,64 euro, calcolata al 1° settembre 2023, si ha un aumento dell’8,73%. Una valore che superiore all’IPCA calcolato nello stesso periodo e, di fatto, superiore all’aumento previsto per il costo della vita. 
In materia di normativa, si segnalano due elementi importanti:
10,00 euro mensili corrisposte a titolo di rimborso dell’assistenza sanitaria integrativa tramite le prestazioni fornite da FasiOpen, dal 1° gennaio 2025;
1% della retribuzione (all’incirca 17,2 euro) corrisposto ai lavoratori che vogliono aderire alla pensione integrativa, come contributo a carico degli istituti aderenti ad Aninsei. Valorizzata anche la figura dell’educatore della prima infanzia, come si evince dalla nota di Aninsei, che viene equiparata all’insegnante della scuola dell’infanzia, raggiungendo il livello di inquadramento superiore e passando dal 3° al 4° livello contributivo. 

CCNL Scuole Private Religiose: siglato il nuovo CCNL



Tra le novità integrazioni salariali e figure professionali 


Lo scorso 3 luglio è stato siglato tra Agidae e Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Sinasca il rinnovo del CCNL per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’Agidae.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Previsti nuovi minimi.






























Livello  Minimo dal 1° Settembre 2024  Minimo dal 1° settembre 2025
1 1.642, 99 euro  1.673,66 euro 
2 1.688,35 euro  1.719,87 euro 
3 1.735,58 euro 1.767,98 euro 
4 1.787,92 euro  1.821,29 euro 
5 1.874,80 euro  1.909,80 euro 
6 2.079,91 euro  2.118,74 euro 

All’interno della classificazione del personale al 3° livello definita la nuova figura di  “lettore di lingua madre o esperto di lingua straniera in compresenza con il docente“.
Prevista l’indennità di trasferta per un importo pari a 50,00 euro lordi al giorno con riposo compensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali.
Viene costituito il fondo di previdenza complementare Previfonder, alimentato, per i lavoratori che vi aderisco, da un contributo mensile a carico dell’Istituto pari al 2% della retribuzione tabellare in atto al 31 dicembre 2023 (rapportata nei part time), versato a partire dal mese successivo alla costituzione del fondo.
 Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza complementare, può chiedere un’anticipazione della posizione maturata nei seguenti casi:


a) con qualsiasi anzianità di iscrizione nella quota massima del 75%, per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni inerenti lo stesso lavoratore, il coniuge, i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle Autorità Sanitarie pubbliche;


b) con almeno 8 anni di iscrizione nella quota massima del 75% per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione della casa di abitazione;


c)  con almeno 8 anni di anzianità di iscrizione nella quota massima del 30% per ulteriori esigenze personali non documentate.

Agenzia delle entrate: catasto sempre più digitale per gli utenti del canale SISTER

Due nuovi servizi per gli utenti SISTER, la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate dedicata ai professionisti abilitati e agli enti pubblici e privati. È ora infatti possibile richiedere le visure degli stadi storici delle mappe ovvero gli esemplari unici delle mappe (Agenzia delle entrate, comunicato 16 luglio 2024).

Gli utenti di SISTER possono ora ottenere l’estratto di una mappa a uno specifico stadio storico, dal 2014 ad oggi. Nell’archivio catastale è infatti registrata ogni singola variazione nelle geometrie delle mappe in quest’arco temporale.

 

L’utenza professionale, può eseguire la ricostruzione storico-grafica delle geometrie delle particelle catastali di interesse indicando il numero della particella esistente alla data della richiesta.

Le nuove funzionalità prevedono anche la possibilità di richiedere la visura dei fogli originali di impianto, cioè gli esemplari unici delle mappe, disegnati a mano e costruiti con le informazioni rilevate sul terreno dai tecnici del Catasto al momento dell’impianto del sistema cartografico.

 

Tra le altre novità, l’Agenzia rende disponibili per l’acquisto oltre 200mila immagini dei fogli originali di impianto delle mappe per cui è stata completata la georeferenziazione, cioè l’attribuzione di coordinate.

Gli utenti, infine, possono acquistare anche i file vettoriali delle mappe utilizzabili direttamente nei software GIS e in un formato open, più adatto all’interscambio e all’archiviazione dei dati geometrici. 

 

Previa stipula di una convenzione con l’Agenzia, dunque, il canale telematico consentirà di consultare le banche dati per eseguire visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie.

Tramite SISTER, inoltre, sarà possibile presentare documenti per l’aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria. 

CCNL Poste: incontro sul rinnovo

Oggetto dell’incontro sono state le proposte economiche da parte dei vertici aziendali 

Il 3 luglio si sono incontrate le OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisl, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni ed i vertici aziendali di Poste Italiane S.p.A. per discutere di una ipotesi pre-conclusiva del CCNL dei dipendenti di Poste Italiane S.p.A.
La Società ha presentato un aumento totale di 230,00 euro di cui 190,00 euro sui minimi tabellari, così suddivisi:
– 50,00 euro a settembre 2025,2026, 2027 e 40,00 a dicembre 2027;
1.000 euro a titolo di Una Tantum a settembre 2024;
– quota Fondo Poste a carico dell’azienda aumento dal 2,30% al 2,50%;
– incremento di 5,00 euro della polizza sanitaria.
Le OO.SS. si sono riservate di decidere in merito nei prossimi giorni.

Il Decreto Agricoltura è legge: le novità sul lavoro 

Rinnovate le disposizioni per fronteggiare le ondate di calore con il finanziamento degli ammortizzatori sociali e istituita la banca dati inter-operativa tra INPS e AGEA contro il caporalato (Legge 12 luglio 2024, n. 101).

Il Decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024 ) è stato convertito in Legge n. 101/2024, con entrata in vigore il 14 luglio 2024. Le novità della conversione sono soprattutto rappresentate dal nuovo articolo 2-bis sull’attivazione degli ammortizzatori sociali in caso di emergenze climatiche, dall’articolo 2-quater in materia di istituzione di un sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura e dall’articolo 2-quinquies che crea presso l’INPS la Banca dati degli appalti in  agricoltura.

Emergenze climatiche e ammortizzatori sociali

Il comma 1 dell’articolo 2-bis, stabilisce che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, il trattamento, previsto nei casi di intemperie stagionali (articolo 8 della Legge n. 457/1972), è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’articolo 8 della Legge n. 457/1972. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2024. In deroga all’articolo 14 della Legge n. 457/1972, il trattamento in questione è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2-bis prevede che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese dei settori edile, lapideo e di escavazione. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica, peraltro, il contributo addizionale. In questo caso, i benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024. 

Lotta al caporalato e banche dati

Per quanto riguarda versante della gestione dei dati, al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura che costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l’ISTAT. Infine, l’articolo 2-quienquies prevede, per rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo, che sia istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica, sia aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

Alla Banca dati in questione, si iscrivono le imprese, in forma singola o associata di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e) della Legge n. 92/1979, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola.

 

Regime speciale lavoratori impatriati e indennità di partecipazione a tirocinio promosso dall’Università

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di regime speciale per lavoratori impatriati fornendo chiarimenti sul caso di un soggetto residente all’estero iscritto a un master presso un’Università italiana che prevede nell’ambito dell’attività formativa un tirocinio per il quale è riconosciuta un’indennità di partecipazione (Agenzia delle entrate, risposta 15 luglio 2024, n. 152).

Per fruire del Regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. n. 147/2015) è necessario che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;

  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

 

Il suddetto articolo 16 del Decreto Internazionalizzazione è stato abrogato dall’articolo 5 del D.Lgs. 27 n. 209/2023 che sostituisce il regime previgente le cui disposizioni, tuttavia, continuano a trovare applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno trasferito la residenza anagrafica in un comune del territorio italiano entro il 31 dicembre 2023.

 

Con la circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia ha già precisato che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato, nonché i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale.

Per ciascuna categoria di reddito, sono agevolabili ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati solo quelli derivanti da attività di lavoro svolte dal soggetto prevalentemente nel territorio italiano.

 

Sono da ritenersi, pertanto, escluse dall’agevolazione, in via generale, le somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di una ”attività lavorativa” svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Tali somme, ancorché comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

 

Nel caso di specie, dunque, posto che l’istante non è rientrato in Italia per iniziare un’attività lavorativa ma per frequentare un master nel cui ambito sono previsti tirocini quali complemento della formazione accademica che non costituiscono rapporti di lavoro, non è possibile applicare il regime speciale per lavoratori impatriati.