Firmato il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

 


Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

Il contratto, la cui sfera di applicazione si allarga anche ai frantoi e alle aziende di coltivazioni idroponiche, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024, mentre quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31 dicembre 2022.
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.
Lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2021 – 2022 del seguente importo:
a) con decorrenza 1° marzo 2022 di € 100,001;
b) con decorrenza 1° ottobre 2022 di € 75,00.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a € 4.480,00 con decorrenza 1° marzo 2022 e a € 4.555,00 con decorrenza 1° ottobre 2022.
Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.


TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, debbono essere rimborsate, previa documentazione ove possibile, entro il mese in cui il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Dal 1° marzo 2022 sull’importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10 per cento a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni.
Dal 1° marzo 2022 al lavoratore è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta all’estero.


TFR
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro accantona presso l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) di cui all’art. 20, lett. A).


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il For.Agri. – Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, viene alimentato dal contributo integrativo dello 0,30% della retribuzione dei dirigenti e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.


RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate. A decorrere dal 1° gennaio 2023 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 70,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.


CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro e i dirigenti agricoli sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo a titolo di assistenza contrattuale. La quota a carico del dirigente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria. Con separato accordo le Parti stabiliscono la misura e le quote della predetta contribuzione da destinare.


Siglato protocollo di sicurezza integrato di filiera


 


Siglato il 2/3/2022, tra il MINISTERO DEL LAVORO, AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (di seguito anche “la Società”) e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA-CISAL, la UGL VIABILITA’ E LOGISTICA, la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEALUIL, il protocollo di sicurezza integrato di filiera.

Le Parti individuano come valori fondanti della nuova cultura della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori conoscenza, condivisione, responsabilità, prevenzione e formazione.
Al fine di promuovere la sicurezza attraverso azioni formative e di comunicazione in grado di garantire la creazione e la diffusione capillare delle competenze dell’intera filiera ed anche per estendere le metodologie ed i valori del programma di rafforzamento culturale, viene creata la Safety Academy, in modo da recepire il contributo delle parti sociali nella guida strategica delle iniziative e la fondamentale partecipazione del mondo accademico e in generale di esperti di rilievo nel settore della Salute e Sicurezza che assicurino anche:
a. La diffusione delle buone pratiche e delle attività di prevenzione realizzate dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
b. La valorizzazione dei contributi e delle sinergie – ove operativi – degli Enti Bilaterali contrattuali deputati alla formazione e sicurezza dei lavoratori.
c. Promuovere, sviluppare ed implementare campagne mirate di informazione e comunicazione al fine di garantire la capillare diffusione delle best practice organizzative in materia di salute e sicurezza, nonché la diffusione dei principi di legalità d’impresa.
Al fine di promuovere la diffusione di questa nuova cultura, le Parti si impegnano a sviluppare ulteriormente l’azione del programma di rafforzamento culturale già sviluppato in ASPI.
In questo quadro di rafforzamento della cultura e dei comportamenti e nella direzione di rafforzare quanto già previsto all’art. 44 del D.Lgs. 81/2008, viene istituita la “Stop Work Authority”, con la quale si formalizza l’autorità di ciascuna lavoratrice/lavoratore ASPI e delle aziende del Gruppo, indipendentemente dalla posizione, anzianità e ruolo, di interrompere il lavoro quando ritiene che questo non sia svolto in sicurezza perché potrebbe condurre, per sé o per altri, ad incidenti, infortuni o malattie professionali. Qualora ciò avvenisse, dovranno essere posti dalle aziende tutti gli interventi finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e tutela per il lavoro e in ogni caso garantita la continuità di tutti i diritti contrattuali e di legge. A tal fine sarà elaborato un manifesto, affinché sia data massima diffusione a tale importante iniziativa e perché sia chiaro ed evidente che nessuna colpa o responsabilità potrà essere imputata ad un dipendente che, in buona fede, segnali una situazione a rischio o che fermi le attività in applicazione della “Stop Work Authority”, anche se tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria.

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terrreni


Nell’ambito delle disposizioni per il contenimento dei costi di energia e il rilancio industriale, il Governo ha approvato, tra le altre misure urgenti, la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022, per rideterminare il valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione (art. 29, D.L. n. 17/2022).

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI


Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento sia per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2022, sia per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate.
L’imposta sostitutiva è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022, ovvero, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.


RIVALUTAZIONE DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA


Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, ai fini delle imposte sui redditi, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva è pari al 14 per cento del valore rivalutato ed è versata tramite modello F24 entro il 15 giugno 2022.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 15 giugno 2022. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 15 giugno 2022.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
L’assunzione del valore rivalutato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini delle imposte sui redditi.

Contratto a termine illegittimo: risarcimento del danno


3 mar 2022 Il danno sofferto dal lavoratore, in caso di illegittimità del contratto a termine, deve considerarsi correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile e il parametro per la sua quantificazione va individuato nell’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (Corte di Cassazione, Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6493).


La Corte d’Appello territoriale accoglieva la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della Azienda Sanitaria Locale, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittimità dei contratti di lavoro a termine e delle relative proroghe in virtù dei quali lo stesso aveva prestato servizio
La Corte, inoltre, ritenuti illegittimi i predetti contratti, adottava come parametro per determinare il conseguente risarcimento del danno il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 Stat. lav.
Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso l’AUSL, dolendosi della statuizione con cui la Corte ha proceduto alla determinazione del danno, assumendo come parametro la norma statutaria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui, atteso che il pregiudizio sofferto dal lavoratore deve considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, il parametro per la quantificazione del medesimo va individuato nella normativa in materia ( art.32, co.5, I. n. 183/2010) che disciplina specificamente il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine.

INAIL: premi assicurativi per lavoratori operanti in Paesi extracomunitari


Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle di cui alla mdesima circolare.


Per il 2022, con decreto del Ministro del lavoro sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori. Tali retribuzioni si applicano altresì per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.
Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.


Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli: Stati membri dell’Unione Europea; Stati ai quali si applica la normativa comunitaria; Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, delle tabelle di cui alla circolare in argomento (circolare Inail 2 marzo 2022, n. 13).

Agevolazioni fiscali per trasporto dializzati effettuato da una ODV


Forniti chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, co. 2, primo periodo, della L. n. 266/1991 per il trasporto dializzati effettuato da una organizzazione di volontariato (Agenzia delle entrate – Risposta 03 marzo 2022, n. 92).

Nel caso di specie, l’ODV istante chiede al Fisco di conoscere se, in relazione al servizio di trasporto dializzati, sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 secondo cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, possa essere esonerato dall’apertura della partita Iva e dall’emissione della fattura.
Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del predetto CTS.
In particolare, in base all’articolo 102, comma 1, lettera a), tra le disposizioni abrogate figura la legge n. 266 del 1991. Tuttavia, il successivo comma 2 dell’articolo 102, alla lettera d), prevede che l’articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la riportata agevolazione fiscale ai fini Iva, risulta abrogato a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS, vale a dire “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”.
L’ODV, quindi, in presenza dei requisiti richiesti, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS (escluse quelle diverse di cui al successivo articolo 6) e nel rispetto del dettato di cui all’articolo 33, comma 3 del CTS, secondo cui per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
Resta inteso, in ogni caso, che il regime di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, verrà meno in corrispondenza del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS.


Digitalizzazione: dal 1° marzo via libera al piano voucher per le imprese


O3 MAR 2022 Prende il via il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. (Ministero dello sviluppo economico – comunicato 28 febbraio 2022)

A partire da martedì 1° marzo, alle ore 12, le imprese potranno richiedere un contributo – da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.
Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a 608.238.104,00 euro.
Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel PNRR.
Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.

Proroga termini presentazione istanze per il Fermo Pesca 2021

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la proroga del termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.


A seguito delle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria che interesseranno tutte le procedure del portale Servizi Lavoro, comportando un disservizio sulle infrastrutture di accesso ai sistemi di ingresso e autenticazione degli utenti, per 24 ore, a partire dalle ore 16:00 di  venerdì 4 marzo 2022, il termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021, fissato al 15 marzo 2022 è prorogato al 18 marzo 2022 (ore 23:59). Per problemi tecnici inerenti la procedura CIGSonline si può utilizzare il format predisposto, indicando la categoria “Ammortizzatori sociali” e la sottocategoria “Altri ammortizzatori”.


Modifiche all’utilizzo della Carta elettronica


Modificate alcune disposizioni relative alla Carta elettronica a decorrere dal 17 marzo 2022 (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Decreto 24 dicembre 2019, n. 177)

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di etànegli anni 2019, 2020 e 2021.
I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica.
Il MIC cura l’attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonché di assistenza all’utenza sulle piattaforme digitali.
I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l’acquisto di quanto indicato nel DM, per l’acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le proprie credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite SPID o CIE, prevede l’indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti, nonché l’accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.


Sottoscritto il rinnovo contrattuale per l’edilizia industria e cooperative

Sottoscritto, il 3/3/2022, tra l’ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro, il rinnovo del  CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L’accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino ai 30 giugno 2024.
Per la parte economica è stato raggiunta un’ipotesi d’accordo con un aumento di 92 euro al primo livello e scadenza al 30 Giugno 2024
Punti cardine del nuovo contratto sono qualità, formazione e sicurezza, grazie anche al contributo concreto del sistema bilaterale che è pronto a investire sulla professionalità dei lavoratori e sulla qualificazione delle imprese.
Grande attenzione, inoltre, è rivolta a favorire l’ingresso dei giovani nel settore per i quali sono previsti premi e incentivi.
Associazioni datoriali e sindacali hanno condiviso inoltre la necessità di portare avanti un impegno comune a sostegno di tutto il settore nella realizzazione delle opere del Pnrr e per affrontare in modo unanime urgenze quali l’aumento dei prezzi e le conseguenze su lavoratori e imprese.