Licenziamento valido solo se è impossibile l’obbligo di repêchage

 



 


E’illegittimo il licenziamento se al momento del recesso risulta possibile il repêchage del lavoratore essendo possibile solo se, oltre alla soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, sia provata anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni differenti

Il Tribunale di Roma ha rilevato che il licenziamento dell’istante, motivato dall’esigenza di soppressione della mansione di arredatrice cui la stessa era stata adibita, risultava essere legittimo, osservando che la società fallita si era determinata alla risoluzione del rapporto di lavoro per la circostanza della soppressione del posto di visual.
La ricorrente, tuttavia, ha rammentato che la sentenza impugnata aveva conferito rilievo alla missiva con cui la società poi fallita aveva rinnovato la proposta di assegnarla alle mansioni di addetta alla vendita, rimarcando come la società datrice di lavoro avesse l’onere di provare di non aver potuto riposizionare la lavoratrice. Inoltre l’azienda aveva confessoriamente ammesso che il licenziamento poteva essere evitato attraverso un repéchage della lavoratrice.
Viene ribadirlo che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso e la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività, ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
Secondo la Corte, poi, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repéchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Infatti, il giustificato motivo oggettivo che rende legittimo l’intimato licenziamento si configura proprio in assenza di collocazioni alternative del prestatore d’opera all’epoca del licenziamento stesso; questo può considerarsi legittimo ove la determinazione del datore di lavoro di recedere dal rapporto sia motivata dall’impossibilità di destinare il lavoratore a mansioni diverse: situazione che, per condizionare il valido esercizio del diritto potestativo del datore di lavoro, deve evidentemente sussistere nel momento in cui è espressa la volontà di recedere, e non in un momento successivo.
Emerge, dunque, il vizio del decreto impugnato, il quale ha mancato di operare un tale accertamento, valorizzando una proposta di reimpiego della dipendente, formulata dalla società fallita dopo il licenziamento: proposta il cui tenore risulta oltretutto coerente con l’esistenza, perlomeno nel momento in cui fu manifestata, di un reimpiego dell’odierna ricorrente in altre mansioni (con un dato, cioè, che, riflette una situazione la quale, laddove sussistente al momento del licenziamento, di poco anteriore, non avrebbe potuto giustificare quest’ultimo).


Trattamento fiscale compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione


I compensi corrisposti al personale dipendente, oltre l’anno di maturazione, a titolo di “premio di risultato”, “indennità di responsabilità” e “incremento di efficienza aziendale”, per i quali il Testo Unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere preveda la possibilità che l’erogazione avvenga nell’anno successivo a quello di maturazione, sono soggetti a tassazione ordinaria. In tal caso l’eventuale ritardo si considera “fisiologico” (Agenzia delle Entrate – Risposta 25 gennaio 2022, n. 49).

Con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, il TUIR stabilisce che le somme e i valori percepiti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità dei lavoratori dipendenti secondo il cd. principio di cassa.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, lo stesso TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
In altri termini, ai fini della tassazione separata, assumono rilevanza circostanze di “carattere giuridico” o “oggettive situazioni di fatto”.
Le prime consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Le seconde, invece, impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
L’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo (ritardo) debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
La natura fisiologica del ritardo nella corresponsione deve essere sempre valutata quando il ritardo è determinato da “oggettive situazioni di fatto”; viceversa detta valutazione è ininfluente quando il ritardo è dovuto a circostanze di “carattere giuridico”.


Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro ha erogato in ” ritardo” successivamente all’anno di riferimento il ” premio di risultato”, l'” indennità di responsabilità” e l'” incremento di efficienza aziendale”.
Il riconoscimento di tali emolumenti è disciplinato dalle norme concernenti il regolamento del personale, in base alle quali:
– l’importo complessivo destinato al premio di risultato dell’anno precedente, nonché la ripartizione dell’importo complessivo dell’indennità di responsabilità tra le diverse unità organizzative, sono determinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con propria delibera, sentite le organizzazioni sindacali. Il “ritardo”, dunque, è attribuibile ad “oggettive situazioni di fatto”, riscontrabili nei tempi tecnici necessari tra le delibera e la consultazione sindacale e l’effettiva erogazione del premio e dell’indennità. In tal caso, le somme sono ” fisiologicamente” corrisposte nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione, di conseguenza sono soggette a tassazione ordinaria;
– le somme riconosciute in relazione all’incremento di efficienza aziendale, sono una forma di compenso dell’anno in corso, in quanto spettante al personale secondo “la posizione organico retributiva ricoperta da ciascun dipendente” al primo gennaio dell’anno di riferimento del compenso, la cui corresponsione potrebbe essere liquidata nello stesso anno a cui si riferisce oppure successivamente alla fine dell’anno di riferimento. Con riferimento al termine per l’erogazione di tale somma, il regolamento del personale stabilisce che “la liquidazione del compenso verrà effettuata, in unica soluzione, entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d’Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva dell’incremento di efficienza aziendale da assegnare al proprio personale”. In tal caso, la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del regolamento del personale che già prevede che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione; pertanto, non è ravvisabile alcun “ritardo”, e di conseguenza le somme devono ritenersi sono soggette a tassazione ordinaria.

AZIENDE TERMALI: Prorogata la vigenza del CCNL

Firmato il 20/1/2022, tra FEDERTERME e FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, l’accordo per la proroga della vigenza del CCNL 24/1/2018 per i dipendenti da Aziende Termali

FEDERTERME, FISASCAT-CISL e UILTUCS, si sono incontrate per discutere la vigenza del CCNL Terme 24/1/2018 scaduto il 30/6/2020.

Le Parti, premesso che il grave stato di crisi conseguente alla perdurante pandemia da Covid-19 – che ha coinvolto in maniera molto significativa anche il settore termale – fa sì che non sussistano, al momento, le condizioni minime per un proficuo avvio del confronto per il rinnovo del Contratto in questione, hanno concordato di prorogare la validità e l’efficacia del CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende termali del 24/1/2018 fino al 30/6/2022, data oltre la quale il contratto verrà a scadere senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Attività senza Green Pass: arriva l’elenco


Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il DPCM 21 gennaio 2022 che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per le quali non è richiesto il possesso del Green Pass. La deroga vale per i servizi e le attività del settore alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale.

Dal 1° febbraio 2022 il Green Pass non è richiesto per soddisfare le seguenti esigenze:


– alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio;


– di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori;


– di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;


– di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.


Superbonus: nuovi chiarimenti dal Fisco


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un “condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40).

Nel caso di specie, il contribuente ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.

Con riferimento al primo quesito, considerato che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al secondo quesito, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.


Nuove retribuzioni per i dipendenti dell’industria della gomma e plastica


 



Previste, dal 1 gennaio 2022, nuove retribuzioni per gli addetti all’industria della gomma cavi elettrici ed affini e all’industria delle materie plastiche


Federgomma ricorda che, in base agli adempimenti previsti dal CCNL 16/9/2020, con decorrenza 1° gennaio 2022, spetta il seguente trattamento economico minimo.
La tranche di aumenti è prevista nelle misure che seguono

































LIV

Dal 1/1/2022

I 24,77
H 27,55
G 28,89
F 31,00
E 31,82
D 33,16
C 33,58
B 34,03
A 36,07
Q 38,31


I nuovi minimi saranno pertanto i seguenti:

































LIV

Dal 1/1/2022

I 1.444,57
H 1.606,82
G 1.684,95
F 1.808,12
E 1.856,16
D 1.934,23
C 1.958,84
B 1.984,90
A 2.104,00
Q 2.234,58


Indennità sostitutiva del premio di risultato
A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità sostitutiva del premio di risultato sarà erogata in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.

INPS: Trasporti – Contributi sulle prestazioni temporanee – Istruzioni operative

l’Inps, con circolare 21 gennaio 2022, n. 10, fornisce le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

In data 18 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT CGIL), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee.


L’Inps con la circolare n.10 del 21 gennaio 2022, fornisce le opportune istruzioni operative e contabili



I lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l’Istituto, i contributi associativi all’organizzazione sindacale stipulante.

La riscossione di tali contributi sindacali, sarà effettuata dall’INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell’atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tale misura percentuale all’INPS – Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione nonché ogni eventuale successiva variazione.
Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS che dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d’identità.


L’organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS e/o denominazione per esteso dell’organizzazione.
L’organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. Lo stesso va fatto anche dal datore di lavoro.
L’INPS verserà all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Le rimesse monetarie all’organizzazione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.



L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in esame, nei casi espressamente indicati nella convenzione stessa alla cui lettura si rimanda.

Domande per il congedo parentale SARS CoV-2: istruzioni Inps


Si forniscono istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.


Dal 22 ottobre 2021, fino al 31 marzo 2022, è previsto uno specifico congedo congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Il congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”, selezionando la voce “Congedo Parentale” e la tipologia di lavoratore “Autonomi” o “Gestione separata”. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
1. nella pagina “Tipo richiesta”, selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”, cliccare quindi su “AVANTI”;
2. nella pagina “Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19”, spuntare la richiesta “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su “AVANTI”;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su “AVANTI”;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il “Tipo richiesta”, spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”.

Nota di variazione Iva al committente che ha cambiato partita Iva


È possibile riaprire la partita IVA ed emettere la nota di variazione Iva in aumento, per esercitare il diritto di rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione, nei confronti del committente persona fisica che, nel frattempo, abbia cessato la partita Iva originaria e ne abbia attivata una nuova. Il documento deve essere intestato alla nuova partita IVA, indicando anche il codice fiscale, la fattura originaria e gli estremi dell’accertamento. (Agenzia delle Entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 41).

Il Caso


Il contribuente ha esercitato l’attività professionale usufruendo del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile in assenza dei requisiti di legge.
A seguito di accertamento con adesione, ha provveduto a versare l’IVA dovuta in relazione alle fatture emesse. Tuttavia, al momento della contestazione della violazione aveva già cessato l’attività e chiuso la partita Iva.
Considerato che il principale committente, intanto, aveva chiuso l’originaria partita Iva e ricominciato la medesima attività qualche tempo dopo aprendone una nuova, si chiede se sia possibile:
– chiedere la riapertura della vecchia partita al fine di emettere le note di variazione in aumento nei confronti dei committenti;
– emettere la nota di variazione nei confronti del committente che ha chiuso l’originaria partita Iva e ne ha aperta un’altra.

Normativa


Il Decreto IVA stabilisce che il contribuente ha diritto di rivalersi dell’IVA o della maggiore IVA relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi; in tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
La norma consente, dunque, l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario e, nel contempo, il diritto a detrazione in capo al cessionario dell’IVA pagata a titolo di rivalsa, al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio. Essa mira a ripristinare, infatti, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
In altri termini:
– la rivalsa si applica solo se la base imponibile sia riferibile a specifiche operazioni effettuate nei confronti di determinati cessionari o committenti (anche se l’imposta è determinata in via forfettaria). La rivalsa va, invece, esclusa se manca tale condizione, come nel caso dell’IVA dovuta a seguito di accertamento induttivo;
– l’operatività del diritto di rivalsa presuppone la definizione dell’accertamento ed il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi;
– nel caso di pagamento rateale dell’imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa è ammesso in proporzione alla singola rata pagata.

Soluzione


Riguardo al caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza della partita IVA al momento della commissione della violazione oggetto di accertamento, non può essere sanzionata con la preclusione della rivalsa. In tale evenienza il soggetto accertato può esercitare la rivalsa utilizzando la partita IVA attribuitagli d’ufficio in sede di accertamento. In altre parole è ammessa l’apertura della partita IVA anche in un momento successivo all’attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa.
Quanto, invece, alla possibilità di esercitare la rivalsa nei confronti di una partita IVA diversa da quella indicata nell’originaria fattura, ormai chiusa, l’Agenzia delle Entrate, in passato, ha chiarito che nell’ipotesi di intervenuta estinzione del soggetto passivo acquirente non è possibile esercitare la rivalsa IVA, riferendosi però a soggetti giuridici estinti, e quindi cancellati dal registro delle imprese.
Nel caso di specie, invece, il committente ha chiuso la propria partita IVA nel mese di dicembre per poi riaprirla a distanza di un anno per esercitare la medesima attività. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tal caso, il committente persona fisica non si è “estinto” – come accade per un soggetto giuridico – ma, al contrario, ha poi continuato ad esercitare la medesima attività, seppur con una nuova partita IVA; ciò consente di riconoscere una continuità soggettiva e, quindi, di attribuirgli, da un punto di vista sostanziale, l’identità di “committente originario”, anche se fiscalmente lo stesso sia ora individuato da una partita IVA formalmente diversa da quella utilizzata nell’operazione originaria. D’altronde una persona fisica, per sua natura, nonostante l’attribuzione di una diversa partita IVA, mantiene sempre il medesimo codice fiscale che costituisce, ai fini della fatturazione dell’IVA di rivalsa, l’elemento di continuità con il passato, laddove nel contempo il committente seguiti ad esercitare la medesima attività.


In conclusione, è possibile chiedere la riapertura della partita IVA, ed emettere le note di variazione Iva in aumento per esercitare la rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione. In particolare, nei confronti del committente che ha cambiato la partita Iva, tenuto conto della sostanziale continuità soggettiva della posizione fiscale, la nota di variazione deve essere intestata alla nuova partita IVA del committente, avendo cura di indicare, altresì, anche il suo codice fiscale, i riferimenti della fattura originaria e gli estremi identificativi dell’avviso di accertamento.

Rilevanza del reddito di cittadinanza per l’ammissione al gratuito patrocinio


Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 31)

Il patrocinio per i non abbienti (cd. ” gratuito patrocinio”) è previsto dal Testo unico spese di giustizia (DPR n. 115/2002).
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione (pure se consensuale); pertanto, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga di cui al Testo unico spese di giustizia.
Si evidenzia, inoltre, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.
Con specifico riferimento al quesito posto dall’ Istante in merito alla misura con cui il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio reddito personale, al fine di verificare l’ammissibilità al gratuito patrocinio nel giudizio di separazione dal proprio coniuge, si rappresenta quanto segue.
Da quanto emerge dall’istanza, il predetto coniuge è soggetto richiedente il reddito di cittadinanza che è anche l’intestatario della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio economico.
Nel caso rappresentato, il reddito di cittadinanza è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’ Istante che dichiara di ” beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge. Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50 per cento, nel presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri componenti maggiorenni.