Agricoltura: emersione dal lavoro irregolare


In tema di emersione dal lavoro irregolare, se la normativa, se, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza nel settore agricolo (30.000,00 euro), dall’altro lato, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare.

L’ITL è tenuto a verificare la “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate”, e quindi la loro accoglibilità. La verifica non può risolversi in una mera operazione matematica (30.000 euro per straniero), ma deve necessariamente passare attraverso una analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai CCNL.
Lo ha ribadito il Tar della Sicilia pronunciandosi sul caso di uno straniero presente sul territorio nazionale, il quale aveva impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata, in suo favore, dal datore di lavoro, unitamente ad altre due analoghe richieste. Tale rigetto era motivato in ragione della insufficienza della soglia reddituale minima quantificata in Euro 30.000,00 “per ciascun lavoratore dipendente”.
La normativa in materia di emrsione dal lavoro irregolare dispone che: “Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto 6 di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020”. Il comma 3 del medesimo articolo individua poi il campo di applicazione della norma, nel quale rientrano le dichiarazioni presentate dall’odierno ricorrente: “a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse”. Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che “Nell’istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui
La normativa, se, da un lato, pone una soglia minima per la presentazione anche di una sola istanza nel settore agricolo (30.000,00 euro), dall’altro lato, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da regolarizzare.
Una interpretazione restrittiva nel senso prospettato nel provvedimento impugnato cozzerebbe con il tenore letterale e con la ratio logico-sistematica della norma, svuotando di significato il c. 4, dell’art. 9 d.m. 27/5/2020, che – nel prefigurare una possibile concomitanza di plurime istanze da parte dello stesso datore di lavoro – affida all’Ispettorato territoriale del lavoro il giudizio sulla “congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate”, e quindi la verifica sulla loro accoglibilità.
Tale verifica di congruità, se, da un lato, non può esimersi dal transitare attraverso giudizi di contabilità aziendale, non può risolversi in una mera operazione matematica (30.000 euro per straniero), ma deve necessariamente passare attraverso una analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.


Esonero contributivo per il Sud: proroga fino al 30/06


Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha reso noto che la Commissione europea ha approvato la richiesta del governo italiano di prorogare fino al 30 giugno 2022 la decontribuzione del 30% per le imprese che operano nelle regioni meridionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 12 gennaio 2022)

Il prolungamento dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022 è legato alla decisione già assunta a dicembre dalla Commissione UE di prorogare il cosiddetto Temporary Framework, ossia la sospensione delle regole sugli aiuti di Stato nei Paesi membri.
Prosegue così l’azione dell’Unione Europea a sostegno delle attività economiche colpite dalla crisi provocata dalla pandemia da Covid-19, per favorirne la ripresa.
Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha precisato che resta aperto il confronto per far proseguire la decontribuzione anche oltre la scadenza del 30 giugno 2022, cogliendo l’opportunità di un legame con le priorità indicate da Next Generation EU in merito agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione.


L’agevolazione


L’esonero contributivo, conosciuto anche come “Decontribuzione Sud” è stato introdotto al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
In base all’agevolazione, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano:
– un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
– un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (Inps, circolare 22 ottobre 2020, n. 122).
Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in sedi situate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero, inizialmente applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, con la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 161) è stato esteso fino al 31 dicembre 2029, previa autorizzazione della Commissione europea, nelle seguenti misure differenziate:
– 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
La Commissione europea ha rilasciato la prima autorizzazione limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Ora l’agevolazione è stata autorizzata fino al 30 giugno 2022.


Regime impatriati per la consulente rientrata in Italia come dipendente


Una lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall’estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale “impatriati” di sui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, dall’anno del rientro e per i quattro periodi d’imposta successivi (Agenzia Entrate – risposta 19 gennaio 2022, n. 32).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.


Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti siano stranieri (non residenti).
L’applicazione del regime agevolativo richiede, tra l’altro, che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Per l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le suddette condizioni sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Con riferimento al caso di specie, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal regime agevolativo, la lavoratrice italiana che si è trasferita in Italia nel 2021, dopo aver svolto, dal 2014, attività di consulenza da remoto dall’estero con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale.


Contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione


Fornite precisazioni sul contributo a fondo perduto per diminuzione canone di locazione (Agenzia delle entrate – Risposta 20 gennaio 2022, n. 38).

L’articolo 9- quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), in vigore dal 25 dicembre 2020, stabilisce che “Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”.
Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data” e che ” il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso” (provvedimento prot. n. 180139/2021).
Pertanto, il contributo in esame è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno rinegoziato l’importo del canone del contratto di affitto, per tutto o parte dell’anno 2021, riducendolo.
In particolare, il contratto di locazione deve essere oggetto di ” una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia ritiene che il contributo in esame non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati “rinegoziati” prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 9-quater in commento.
In assenza di una diversa indicazione normativa, infatti, l’articolo 9- quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.
Nel caso di specie, assumendo il contratto ” iniziale” ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, la rinegoziazione effettuata con l’addendum nel 2021 soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.
Dall’esame della documentazione integrativa prodotta dell’istante, emerge che nella prima rinegoziazione il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile, fermo per il resto tutto quanto stabilito e pattuito con il contratto inizialmente sottoscritto.
In assenza della seconda rinegoziazione, avvenuta con addendum, in base alla quale il locatore ha acconsentito alla richiesta di una riduzione temporanea del canone di locazione mensile per l’anno 2021, il canone sarebbe tornato ad essere quello iniziale pattuito dalle parti.
Considerando, dunque, l’importo della rinegoziazione in diminuzione rispetto al canone iniziale pattuito, l’Agenzia ritiene che l’istante in qualità di locatore possa essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
In particolare, il contribuente residente può presentare l’istanza via PEC alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare altresì una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica, in modo puntuale e chiaro, i motivi dell’errore.
l’Agenzia ritiene, comunque possibile presentare l’istanza debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, alla documentazione probatoria nonché la suddetta nota contenente la specificazione dell’errore, anche in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: pronto il modello della Sicilia


La Regione Sicilia ha predisposto la scheda di comunicazione lavoro autonomo occasionale, divenuta obbligatoria con la L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021 (REGIONE SICILIA – Comunicato 14 gennaio 2022, n. 2).

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.


In particolare, l’art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. n. 215/2021, prevede che con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente.


Le comunicazioni andranno pertanto inviate agli indirizzi di posta elettronica (non certificata) degli Ispettorati Territoriali del Lavoro competenti per ambito territoriale, nelle more della imminente attivazione di caselle di posta dedicate, di cui sarà data notizia, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro.


Con la nota n. 29 del 11/01/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni operative, utili al corretto adempimento del suddetto obbligo, in particolare sulle tempistiche previste che vengono appresso richiamate.


L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota del MLPS.


Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota del MLPS, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.


Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.


Rinnovato il CCNL del Coni


 



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per il personale dipendente del CONI Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato


 


Il contratto ha valenza dal 1° gennaio 2018 ed ha scadenza il 31 dicembre 2021. Il nuovo trattamento economico del personale è indicato con le decorrenze di seguito indicate. Le misure degli stipendi sono utili ai fini della tredicesima mensilità e non comportano il ricalcolo di tutte le retribuzioni indirette o differite per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente CCNL.


 


Incrementi mensili della retribuzione tabellare


Valori da corrispondere per 13 mensilità



































































































Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 25,97 25,97 47,31 140,86
Quadro 24,24 24,24 44,16 131,47
D1 20,86 20,86 38,00 113,15
D2 19,39 19,39 35,33 105,18
C4 18,19 18,19 33,15 98,69
C3 16,80 16,80 30,61 91,15
C2 15,33 15,33 27,94 83,18
C1 15,07 15,07 27,46 81,75
B4 14,91 14,91 27,16 80,85
B3 13,97 13,97 25,46 75,81
B2 12,82 12,82 23,35 69,54
B1 12,62 12,62 23,00 68,49
A4 12,54 12,54 22,85 68,04
A3 12,04 12,04 21,93 65,29
A2 11,45 11,45 20,86 62,10
A1 11,05 11,05 20,13 59,94


 


Nuova retribuzione tabellare


Valori per 12 mensilità



































































































Posizione Economica

Dal 1 gennaio 2018

Dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2020

Dal 1 gennaio 2021

Quadro Super 42.995,10 43.306,69 43.874,38 45.564,65
Quadro 40.131,63 40.422,47 40.952,35 42.530,05
D1 34.538,59 34.788,90 35.244,93 36.602,75
D2 32.106,41 32.339,08 32.763,01 34.025,20
C4 30.124,11 30.342,42 30.740,17 31.924,44
C3 27.823,32 28.024,96 28.392,33 29.486,15
C2 25.389,10 25.573,10 25.908,33 26.906,45
C1 24.953,78 25.134,62 25.464,10 26.445,11
B4 24.680,24 24.859,10 25.184,97 26.155,23
B3 23.139,87 23.307,57 23.613,10 24.522,80
B2 21.225,10 21.378,92 21.659,16 22.493,59
B1 20.904,56 21.056,06 21.332,08 22.153,90
A4 20.768,13 20.918,64 21.192,85 22.009,31
A3 19.929,48 20.073,92 20.337,06 21.120,54
A2 18.956,68 19.094,06 19.344,36 20.089,60
A1 18.295,69 18.428,28 18.669,85 19.389,11


Indennità funzione Quadri
In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all’importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. L’indennità viene riconosciuta nella misura del 13% al raggiungimento di 15 anni nella categoria legale. Al personale che, al raggiungimento della predetta anzianità nella categoria, sia titolare della responsabilità di una struttura, formalmente attribuita dal datore di lavoro, la misura dell’indennità è definita al 18%. Tali indennità compensano la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.


Comporto
In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative ingravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto a seguito delle complicanze derivanti dall’infezione da Covid-19, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle stesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia pomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti incapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.


Congedi per le donne vittime di violenza
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di congedo di 3 mesi da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e retribuiti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 80/2015. Tale periodo di è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e spetta il trattamento economico di cui all’art. 36, comma 2.


Cessione delle ferie
Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia necessità di prestare assistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:


Orario elastico
L’orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli impianti sportivi, afferenti le attività tecnico sportive, i servizi di assistenza agli organi collegiali e/o federali, i servizi erogati dalle articolazioni territoriali della Società delle Federazioni. Fferma restando la normale durata dell’orario giornaliero, al lavoratore può essere richiesto, con comunicazione formale e previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di dare inizio alla prestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente termine dell’orario di lavoro al completamento dell’orario previsto. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato per più di 3 settimane consecutive e, complessivamente, per più di 120 giorni nel corso dell’anno.


lndennità apicale consolidato (IAC)
A decorrere dal 1° gennaio 2021:
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00;
– al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00;
–  dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l’indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00.
Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all’anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un’ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l’integrazione dell’ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l’attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell’art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l’anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l’attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell’indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all’assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.


Compenso Incentivante la Produttività
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media fissa aziendale procapite in atto al 1° gennaio 2017 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.


 


Indennità di Turno



















































Posizione economica

IndennitàGiornaliera

Quadro S.  
Quadro  
D1 21,26
D2 19,77
C4 18,55
C3 17,13
C2 15,63
C1 15,37
B4 15,19
B3 14,25
B2 13,07
B1 12,87
A4 12,78
A3 12,27
A2 11,67
A1 11,26


Indennità di Trasferta
Per ciascuna giornata di trasferta al personale, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) l’indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla seguente tabella, e che remunera anche il tempo occorrente per il viaggio e le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;
c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.
Per le trasferte di durata inferiore all’orario giornaliero di lavoro e fino alle 12 ore il trattamento economico è calcolato ad ore.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;
b) della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 60,00 giornalieri;
c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 5,00 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.


Indennità di Trasferta Nazionale









































































Trasferte Nazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 40 40 40
Q 40 40 40
C4 84 191 172
C3 78 177 159
C2 73 163 146
C1 71 160 144
B4 71 159 143
B3 67 150 135
B2 63 138 124
B1 62 136 123
A4 62 135 122
A3 60 131 118
A2 57 125 112
A1 56 121 109


 


Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l’indennità di trasferta giornaliera è pari determinata alla tabella;
b) i rimborsi dei pasti di sono incrementati del 30%.









































































Trasferte Internazionali

dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore

sabato senza recupero > 12 ore

domenica e festivi con recupero > 12 ore

QS 70 70 70
Q 70 70 70
C4 123 210 191
C3 116 196 178
C2 108 182 165
C1 107 179 163
B4 106 178 162
B3 101 169 154
B2 96 157 143
B1 95 155 142
A4 94 154 141
A3 92 149 137
A2 89 144 131
A1 87 140 128

La pertinenzialità non c’è in mancanza della “prossimità” tra box auto e prima casa


Non è riconosciuta la pertinenzialità e, pertanto, non può essere applicata la misura di favore del “prezzo-valore”, che individua per le vendite di abitazioni e pertinenze la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nel valore catastale, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 33).

Con riferimento al trattamento fiscale previsto per l’acquisto della “prima casa” è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”.
Tale precisazione è volta a chiarire che, affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
In tal senso, l’apposizione del vincolo perseguirebbe in realtà il fine di attenuare il prelievo fiscale.
Il requisito della “destinazione a servizio” è un elemento essenziale e che, per soddisfare tale requisito, è necessario che la pertinenza sia posta in “prossimità” dell’abitazione principale acquistata con l’agevolazione “prima casa”.
Nella fattispecie in esame, l’istante comproprietario per la sola quota di un sesto di un appartamento, intende destinare a pertinenza di detto immobile, che costituisce il “proprio domicilio dal 15 settembre al 15 giugno”, un box auto sito alla distanza di circa 1,3 Km. In sede di documentazione integrativa, inoltre, è emerso che non si tratta di una compravendita ma di una operazione di permuta con un altro box precedentemente acquistato, in merito al quale non si conosce la sussistenza dell’eventuale vincolo pertinenziale.
Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti elementi sufficienti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità al bene principale e non al proprietario di esso.
Alla luce delle suddette argomentazioni, non si ritiene che siano integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità nel senso indicato e, pertanto, non possa essere riconosciuta l’applicazione per la permuta del box auto in oggetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Tale disposizione deroga testualmente all’articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), che ancora la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al valore venale del bene o del diritto trasferito, individuando detta base imponibile nel valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del TUR, comunemente denominato valore catastale.


APE sociale: riapertura delle domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso

L’INPS ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale a seguito del posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione della c.d. APE sociale

L’Inps comunica che, a fare data dal 18 gennaio 2022, sono state riaperte le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Dalla medesima data sono disponibili, nella sezione “Moduli” in “Prestazioni e servizi” presente sul sito dell’Istituto, anche i modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’APE sociale per coloro che, al momento della decorrenza dell’indennità, svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni) differenziati a seconda che il richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico o un lavoratore domestico .
Si ricorda che la legge di Bilancio 2022, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui. In particolare, ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022,  introducendo, dal 1° gennaio 2022,  delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.
Per coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni,  è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse – operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) – è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al trattamento in esame.
Infine, sono state incrementato le autorizzazioni ai limiti annuali di spesa al fine di garantire il finanziamento della misura.


Codici tributo per il versamento a seguito di controllo delle dichiarazioni



L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, per il versamento tramite F24 e F24EP, delle somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni fiscali, relative a crediti d’imposta, ritenute su trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sostitutive su saldi attivi di rivalutazione. (Risoluzione 19 gennaio 2022, n. 5/E).


L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, al fine di consentire il versamento parziale, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali in relazione alle seguenti fattispecie:
– Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi;
– Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto;
– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
– Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali;
– Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative;
– Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni del sisma centro Italia;
– Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
– Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
– Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno;
– Addizionale IRES per gli intermediari finanziari;
– Addizionale IRES sui redditi derivanti da attività in concessione;
– Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione;
– Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati.
I codici tributo sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.


In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, riportando anche, nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, le corrispondenti informazione reperibili all’interno della stessa comunicazione.


I codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati anche nel modello F24 EP. In tal caso, nel campo “sezione” va indicato il valore “F” (Erario), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati il codice atto e l’anno di riferimento reperibili all’interno della stessa comunicazione.














































































































































































Codici tributo per versamenti
ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

Codice tributo per versamento spontaneo

“911F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – IMPOSTA

6914
“912F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – INTERESSI

“913F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta canoni di

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – SANZIONI

“914F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6915
“915F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“916F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Bonus vacanze – recupero dello

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“917F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA

6918
“918F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI

“919F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta per

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI

“920F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – IMPOSTA 6919
“921F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – INTERESSI
“922F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – SANZIONI
“923F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6932
“924F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“925F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“926F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6933
“927F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“928F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“929F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – IMPOSTA 6934
“930F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – INTERESSI
“931F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 – SANZIONI
“932F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6935
“933F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“934F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“935F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6936
“936F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – INTERESSI
“937F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“938F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – IMPOSTA 6937
“939F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.

232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – INTERESSI

“940F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 – SANZIONI
“941F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – IMPOSTA 6938
“942F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – INTERESSI
“943F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019 – SANZIONI
“944F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6939
“945F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“946F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“947F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA 6940
“948F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI
“949F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI
“950F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6942
“951F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“952F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“953F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – IMPOSTA

6943
“954F” – ART. 36-BIS DPR 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – INTERESSI

“955F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta per il

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 – SANZIONI

“956F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA 6951
“957F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – INTERESSI
“958F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – SANZIONI
“959F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – IMPOSTA 1066

103E

“960F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – INTERESSI
“961F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – SANZIONI
“962F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4934

193E

“963F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“964F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“965F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – IMPOSTA 4935

194E

“966F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – INTERESSI
“967F” – ART. 36-BIS DPR. 600/73 – Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa – SANZIONI
“968F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – INTERESSI

2041

2042

“969F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES per gli

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – SANZIONI

“970F” – ART. 36-BIS D PR. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

2045

2046

“971F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“972F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – IMPOSTA

2047
“973F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – INTERESSI

“974F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Addizionale IRES sui redditi

derivanti da attività in concessione – SALDO – art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – SANZIONI

“975F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1857
“976F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“977F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“978F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – IMPOSTA 1858
“979F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – INTERESSI
“980F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – SANZIONI
“981F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – IMPOSTA 1859
“982F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – INTERESSI
“983F” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 – SANZIONI

Incentivi apprendistato duale per gli edili del Veneto

Edilcassa Veneto, con riferimento all’apprendistato duale, interviene per tutto il 2022 con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori edili del Veneto.

La legge di Bilancio 2022, ha confermato per tutto il 2022 l’agevolazione per l’assunzione di apprendisti di primo livello, c.d. “apprendistato duale”, con riferimento alle piccole imprese. In particolare, la norma prevede che per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, venga riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi.
Con riferimento all’apprendistato duale, Edilcassa Veneto, in applicazione dell’Accordo Regionale siglato nel 2020, interviene con contributi aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori.
Nello specifico è previsto un contributo pari all’80% dei costi sostenuti, con un massimo di € 300,00, nel caso in cui le imprese si avvalgono, per l’attività di accompagnamento e supporto alla coprogettazione, delle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto. Viene inoltre riconosciuto un contributo pari al 50% dei costi sostenuti, con un massimo di € 150,00, nel caso di partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale, organizzate dalle strutture formative, accreditate presso la Regione, promosse dalle associazioni provinciali/regionale dell’artigianato Veneto.
Per quanto riguarda i lavoratori, il citato accordo regionale prevede l’erogazione di una borsa di studio da erogare all’apprendista duale al conseguimento del titolo di studio, di importo pari a € 1.300,00.