Approvato il modello Iva 2022


Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11160).

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 02 maggio 2022, ci sono l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vengono introdotte nuove regole per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.


Inoltre, è stata prevista una versione semplificata  del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA; in tal senso viene approvato il Modello IVA BASE/2022 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2022.


In particolare, per l’anno 2022, vengono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2021 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:


– Modello IVA/2022 composto da:


a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;


b) i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;


– Modello IVA BASE/2022 composto da:


a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;


b) i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Aggiornate le FAQ sul Green Pass per i lavoratori domestici

Aggiornate, da Assindatcolf – l’Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, le FAQ relative  al Green Pass per le famiglie datrici

Dal 15 ottobre 2021 l’obbligo di Green Pass è applicabile anche al comparto domestico, per cui colf, badanti e baby sitter avranno l’obbligo di possedere una Certificazione Verde valida per lavorare. L’obbligo è esteso anche altre figure professionali, come nel caso (solo per citarne qualcuno) della governante, del maggiordomo, del cuoco, dell’istitutrice, della dama di compagnia, del dog sitter, dell’autista e del giardiniere, del custode o dell’amministratore dei beni di famiglia.
Tramite l’app immuni o l’app Io; Il certificato può anche essere stampato gratuitamente da un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, presentando la tessera sanitaria. Per chi non ha la tessera sanitaria, dal sito www.dgc.gov.it inserendo il codice authcode insieme al numero del documento.
Il datore di lavoro o un appartenente al suo nucleo familiare o altra persona delegata dal datore stesso è tenuto a dover controllare il Certificato Verde del domestico dipendente: se questo non lo possiede o non esibisce una versione valida non potrà lavorare fino a quando non presenterà un documento idoneo.
E’ possibile programmare la verifica allo scadere della validità del Pass. Colf, badanti e baby sitter (così come tutti i lavoratori) potranno chiedere al datore di consegnare una copia cartacea della Certificazione Verde, con il conseguente esonero dalle verifiche per tutta la durata della validità. Tra gli strumenti a disposizione del verificatore anche l’Applicazione Verifica C-19 da installare su dispositivi mobili.
Per i lavoratori che sono in attesa di valida certificazione e che ne abbiano diritto (vaccinazione, test o guarigione) nelle more del rilascio, potranno esibire i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass. Si ricorda che a seguito della prima dose della vaccinazione il green pass viene rilasciato solo dopo 15 giorni.


Per quanto riguarda i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale con un siero non autorizzato da EMA (come nel caso di Sputnik o Sinovac) possono ricevere, a partire dai 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo stesso, una dose di richiamo ‘booster’ con vaccino a Rna messaggero Pfizer o Moderna, che darà diritto all’ottenimento del Green pass. Coloro che lo abbiano completato da più di 6 mesi o che non lo abbiano portato a compimento, potranno invece procedere con un nuovo ciclo vaccinale completo con i sieri a Rna messaggero Pfizer o Moderna.
Se il domestico non possiede o non esibisce una versione valida del Green Pass dovrà essere considerato assente ingiustificato. Questa condizione comporta fin dal primo giorno la sospensione della retribuzione e di tutti gli emolumenti (compreso il vitto e l’alloggio in caso di convivenza) e lo stop al pagamento dei contributi Inps e Cassacolf. Inoltre, se lo steso è in regime di convivenza, non può continuare a vivere presso l’abitazione del datore.


Diversamente, il domestico convivente risultato positivo al Covid seppur in possesso di Green Pass non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive.
Sono esentati dal possesso del Green Pass i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Il lavoratore domestico che dovesse trovarsi in questa condizione dovrà esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa presentazione del certificato – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nel periodo di stop la famiglia potrà assumere un altro lavoratore: consigliamo di farlo sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato, una forma che consente il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento, ma sempre nel rispetto dei termini di preavviso. In alternativa è possibile assumere un lavoratore interinale: in questo caso i soci Assindatcolf potranno rivolgersi agli uffici territoriali dell’agenzia interinale UMANA, con la quale si è sottoscritto specifico accordo che prevede per loro tariffe agevolate.
La famiglia che assume un eventuale secondo lavoratore non sostiene alcun costo aggiuntivo poiché al domestico assente non deve essere corrisposta la retribuzione fin dal primo giorno e non devono neanche essere versati i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.
Se durante l’assenza ingiustificata il lavoratore l’eventuale invio del certificato di malattia non ha alcun effetto sulla gestione dell’assenza.
Anche il domestico gestito con Libretto Famiglia deve possedere il Green Pass, quindi anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia


Pronti i modelli 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022


Pubblicati online in via definitiva i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022 (Agenzia delle entrate – Provvedimenti 14 gennaio 2022, nn. 11185, 11169, 11160, 11224).

Tra le principali novità:
– nel modello 730/2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fanno il loro ingresso il nuovo “bonus musica”, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni, e l’estensione del Superbonus all’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Inoltre, il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36, e quello per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua. Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili;
– nella Certificazione Unica 2022, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
– nel modello Iva/2022, da presentare entro il 2 maggio, l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce;
– nel modello 770/2022, da trasmettere entro il 31 ottobre, rappresenta una new entry il campo per indicare l’”ID Arrangement” del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un’Amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre sono state inserite con apposite note due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19.


INPS: esonero contributivo per i datori che non richiedono trattamenti di integrazione salariale


Si forniscono istruzioni sull’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.


La legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge. L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea; detto aiuto è stato autorizzato con la Decisione dell’8 dicembre 2021.
Il beneficio in parola può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli agricoli, che non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale (articolo 1, comma 300 e ss, della legge di Bilancio 2021). Altresì, l’esonero può essere riconosciuto al datore che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui all’articolo 12 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, commi da 299 a 314, della legge di Bilancio 2021.
Alla data dell’8 dicembre 2021, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’articolo 12 cit., precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Si chiarisce che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del DL n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia a una quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, DL. 137con conseguente restituzione della medesima.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).


I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.


I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del DL n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:
– nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
– nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.
Il codice di restituzione può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Agevolazione quota associativa Feniof 2022

La Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (Feniof), ha previsto delle agevolazioni per i nuovi associati.

Gli importi per divenire associati alla Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (Feniof), per l’anno 2022 sono gli stessi degli ultimi anni e differenziati a seconda della dimensione aziendale e del numero di sedi operative.
Anche quest’anno è prevista una agevolazione per quelle imprese funebri che negli ultimi tre anni non hanno rinnovato la quota associativa o che non sono mai state associate alla Feniof, per queste ultime sarà possibile aderire per l’anno 2022 con l’importo forfettario di € 250 a prescindere dal numero di funerali svolti nell’anno. Una volta perfezionata l’adesione alla federazione verrà inviata la tessera associativa 2022 con username e password per accedere all’area riservata ai soci sul sito www.feniof.it, diventando attivi tutti i servizi resi disponibili per gli associati quali consulenze, pareri documentali, assistenza fiscale telefonica, assistenza in materia di lavoro, sicurezza in azienda, formazione aziendale, informative COVID-19, convenzioni.

Cassa Edile L’Aquila: nuovi contributi dall’1/1/2022



La Cassa Edile della provincia di L’Aquila pubblica i contributi in vigore dal 1° gennaio 2022, variati a seguito dell’aumento del contributo RLST


 


Contributi da versare dall’1° gennaio 2022




































































CONTRIBUTI

Totale Percentuale

Quota a carico del datore di lavoro

Quota a carico del lavoratore

Contributo Cassa Edile 2,25 1,87 0,38
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,60 0,60
Contributo FNAPE 3,54 3,54
Contributo Ente Paritetico Unificato Formazione/Sicurezza 1,00 1,00
QACN – Quota adesione contrattuale nazionale 0,44 0,22 0,22
QACT – Quota adesione contrattuale territoriale 1,16 0,58 0,58
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo Fondo Incentivo all’occupazione 0,10 0,10  
Contributo Fondo Prepensionamenti 0,20 0,20  
Contributo Straord. e provv. Centro eccellenza formaz. Edile 0,20 0,20  
TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI 9,64 8,46 1,18
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26 0,26  
Contributo aggiuntivo Agenzie Interinali (Formaz. +CIG) 3,47 3,47  

Dichiarazione sostituti d’imposta: pronto il Modello 770/2022 definitivo



L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2022 per l’anno di imposta 2021, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2021 ed i relativi versamenti, ai crediti d’imposta utilizzati e alle compensazioni operate, nonché i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11224).


La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno d’imposta 2021 deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2022.
Tra le novità del Modello 770/2022, per quanto di interesse in relazione alle ritenute riguardanti rapporti di lavoro, sono stati inseriti: apposite note per indicare due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 nei quadri ST e SV; due nuovi campi per le informazioni relative al trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati nel quadro SX, al fine di gestire il residuo dell’anno precedente, e il credito recuperato.
Inoltre, è stato inserito il rigo “Dati relativi all’intermediario non residente” per indicare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi di capitale, le plusvalenze e gli altri redditi diversi imponibili. I dati richiesti sono: il codice ABI (se attribuito), il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale italiano (se attribuito), la denominazione della società o ente, il codice dello Stato estero (da rilevare dall’apposita Tabella SG – Elenco dei Paesi e territori esteri riportata nell’Appendice alle istruzioni di compilazione del modello 770/2022). Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.


Già nell’edizione dello scorso anno sono stati inseriti i campi 15 e 16 nei quadri ST e SV per gestire le informazioni relative alle sospensioni dei versamenti previste dalle disposizioni anti Covid-19. Nel Modello 770/2022, in particolare, detti campi devono essere compilati qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per la compilazione del campo 15 devono essere utilizzati (singolarmente) appositi codici che individuano specifiche ipotesi di sospensione. Quest’anno sono stati aggiunti i codici 13 e 14 che devono essere utilizzati in relazione alle sospensioni riferite alle ritenute dell’anno 2021, disposte, rispettivamente, dall’art. 1, co. 36 e 37 della Legge n. 178/2020 e dall’art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234/2021.
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
Per quanto riguarda le regole di compilazione, occorre tenere presente che:
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 da “1” a “12”, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S) 11, 13 e 16;
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 “13” e “14”, nel rigo devono essere compilati i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.
Si ricorda che in presenza dei codici Covid-19 non si applicano le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.




ESEMPIO

Supponiamo che per effetto delle disposizioni anti Covid-19 qualificate con un codice da 1 a 12, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020, n. 3 versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro utilizzando la disposizione normativa di cui alla Nota 3 e che nell’anno 2021 abbia effettuato n. 6 versamenti parziali di 100 euro ciascuno.
In tal caso, nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 1 – 03/2020
– punto 2 – 1.000
– punto 7 – 300
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 700
Nel modello 770/2022 la compilazione dovrà essere la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 7 – 600
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 100


Per quanto riguarda il “Trattamento integrativo”, i sostituti d’imposta che lo hanno riconosciuto nel corso del 2021 devono compilare il Quadro SX, rigo SX49. Nel Modello 770/2022:
–  il campo “1” è riservato al credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
– nel campo “2” va indicato l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto nell’anno 2021. Tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nei campi 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto.
– nel campo 3, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2021 e successivamente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
– nel campo 4, deve essere indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta;
– nel campo 5, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2020 e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
– nel campo 6, deve essere indicato l’ammontare del credito utilizzato nel modello F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2022. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
– infine, nel campo 7, va indicato il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2022, risultante dalla seguente operazione: campo 1 + campo 2 – campo 6.

Pronto il modello di Certificazione Unica 2022


Approvata della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169)

L’approvazione della Certificazione Unica “CU 2022” riguarda redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.


Per la CU 2022 l’approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.


La Certificazione Unica “CU 2022” è da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022, unitamente alle informazioni per il contribuente.


Tra le novità della nuova certificazione, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.


In arrivo il mod. 730/2022


Approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11185)

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:


– Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;


– Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;


– Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;


– Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;


– Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;


– Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;


– Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;


– Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;


– Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);


– Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;


– Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.


Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici (Agenzia delle entrate – Risposta 13 gennaio 2022, n. 23).

Con riferimento agli interventi effettuati da un condominio composto da più edifici, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se tale intervento è realizzato solo su uno (o alcuni) degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Resta fermo che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi ” trainati” sulle abitazioni, è riservata ai soli condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste per tali interventi.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Tanto premesso, la possibilità di deliberare gli interventi da realizzare solo su alcuni dei fabbricati che compongono il condominio con separate assemblee dei condòmini dei singoli fabbricati oggetto dei lavori non investe profili di natura fiscale riguardando, invece, aspetti di natura civilistica.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus è, infatti, necessario che i lavori astrattamente rientranti nel perimetro dell’agevolazione siano validamente deliberati dall’assemblea condominiale, nel suo complesso ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insisteranno gli interventi.
Con riferimento agli adempimenti previsti per l’esercizio dello sconto in fattura e il conseguente invio delle comunicazioni, l’Agenzia ritiene che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.