Maxi deduzione costo del lavoro, emanato il decreto attuativo

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato on line il provvedimento contenente le modalità applicative dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (D.M. 25 giugno 2024).

Il D.M. 25 giugno 2024 emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs, n. 216/2023 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF.

Il provvedimento dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023).

I beneficiari

I soggetti che possono beneficiare della maggiorazione sono (articolo 2):
– i titolari di reddito d’impresa: ovvero, le società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale; le società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
– gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUI.

L’incremento occupazionale

L’articolo 4 del D.M 25 giugno 2024 prevede le modalità con le quali determinare l’incremento occupazionale. Al riguardo, il comma 1, dispone che l’agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta. 

Determinazione della maggiorazione

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra (articolo 5) :
– il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
– l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. 

Infine, l’articolo 6 del provvedimento in argomento rinvia alle ordinarie regole in materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, ai fini della verifica della corretta fruizione dell’agevolazione.

 

CCNL Bancari Credito Cooperativo: proseguono le trattative

Costituzione del FOCC, modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito ed incrementi retributivi al centro del confronto 

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima delle tre giornate di incontri dedicati al rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed  al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane tra Federcasse e Fabi First Cisl, Fisac-Cgil e Ugl Credito Uilca.
Per quanto riguarda l’argomento salariale, Federcasse ha dichiarato che è certo il recupero salariale, ma si necessita di un confronto sulle tempistiche e sull’ammontare degli arretrati. Resta, invece, problematica la questione della riduzione dell’orario di lavoro.
Durante l’incontro, sono proseguite le discussioni  sui temi relativi agli ultimi incontri. Restano, infatti, ancora da discutere la costituzione del FOCC e le modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito, in quanto argomenti di cui è necessario un incontro ad hoc.
Le prossime riunioni sono fissate per il 27 e 28 giugno.

Apre lo sportello di INVITALIA per Contratti di sviluppo Net Zero, Rinnovabili e Batterie

Dal 27 giugno 2024 le imprese possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno degli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo (INVITALIA, comunicato 26 giugno 2024)

Con il Decreto del 14 giugno 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha previsto a partire dal 27 giugno 2024 l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

 

Tale Decreto MIMIT ha disciplinato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” del PNRR e, in particolare, del sottoinvestimento 1 nella parte che prevede il sostegno agli investimenti privati per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Il medesimo decreto ha disciplinato, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del medesimo PNRR.

 

Le agevolazioni sono destinate a sostenere progetti di sviluppo industriale e di tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese, finalizzati al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica quali:

  • le batterie;

  • i pannelli solari;

  • le turbine eoliche;

  • le pompe di calore;

  • gli elettrolizzatori;

  • i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:

– la produzione dei componenti chiave, riportati all’allegato n. 1 del Decreto, e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi di cui sopra. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le produzioni dei componenti chiave devono essere utilizzate principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui sopra; a tal fine l’impresa richiedente è tenuta a dimostrare, in sede di presentazione della domanda, che almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono i dispositivi utili per la transizione ecologica;

– il recupero delle materie prime critiche, riportate all’allegato n. 2 del Decreto, necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui sopra.

 

Tutti i programmi di sviluppo devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente. 

Una quota non inferiore al 40% delle risorse disponibili è destinata a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Gli incentivi per i Contratti di sviluppo Net Zero sono disponibili sia per nuove domande sia per domande già presentate a IVITALIA, il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse.

L’istanza si attiva su richiesta delle imprese, con le seguenti modalità:

  • per nuove domande di contratto di sviluppo, in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla piattaforma dedicata, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla Proposta di Contratto di sviluppo, deve essere caricata anche l’Istanza Batterie – Net Zero e i relativi allegati;

  • per le domande di contratto di sviluppo già presentate che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è necessario, a partire dalla data di apertura dello sportello, inviare a INVITALIA l’apposito modulo Istanza Batterie – Net Zero ed i relativi allegati, specificando il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al Contratto di Sviluppo.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa sulla base di quanto previsto dai regimi agevolativi attivati.

CCNL Riscossione Tributi: resoconto incontro sul telelavoro

Ultime fasi per l’accordo sul telelavoro, le OO.SS. hanno disdetto il contratto integrativo aziendale

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila-Uil e Unisin si sono incontrate nella giornata del 25 giugno per ultimare l’accordo sul telelavoro. Al fine di stilare la graduatoria finale, le domande pervenute, che sono state molte come si evince dal comunicato, sono state esaminate e ne sono state accolte 127 su 663; 5 sono in fase di istruttoria e 8 in fase di assegnazione; per le quali le domande possono essere accettate fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, risultano lavoratrici e lavoratori disabili in situazioni di gravità, ex art.3 comma 3 L.104/92 che non hanno ancora presentato domanda di accesso al telelavoro nei termini previsti, a cui è stata data facoltà di farlo, fermo restando i requisiti ed i criteri previsti dall’accordo. Il prossimo anno, le domande devono essere rinviate al fine di stilare una nuova graduatoria. 
Nel corso dell’incontro non si è discusso solo di telelavoro. Infatti, le OO.SS. hanno formalizzato all’Ente la disdetta del contratto integrativo aziendale vigente. Tuttavia, il contratto, che risulta in scadenza, continua a trovare applicazione per il tempo utile a definire la trattativa per il rinnovo. Il prossimo incontro è previsto per l’11 luglio nel corso del quale di parlerà dell’aggiudicazione della polizza sanitaria aziendale.

Utilizzo dei dati biometrici per la rilevazione delle presenze: il Garante dice no

Il Garante della privacy sanziona una società per aver usato i dati biometrici dei lavoratori per la rilevazione delle presenze sul posto di lavoro, ribadendo l’illiceità di tale utilizzo (Garante per la protezione dei dati personali, nota 26 giugno 2024, n. 525).

È possibile usare i dati personali dei dipendenti attraverso sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro? Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere negativo, ribadendo la propria posizione in merito.

 

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società concessionaria. Con il reclamo, veniva anche denunciato l’utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali.

 

Il Garante ha precisato nuovamente che l’utilizzo di dati biometrici non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze.

 

Pertanto, l’Autorità ha ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

 

Inoltre, il Garante ha accertato che la concessionaria in questione, da più di 6 anni, raccoglieva attraverso un software gestionale dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Ciò avveniva senza un’idonea base giuridica e un’adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza.

 

L’Autorità, oltre a sanzionare la società, le ha quindi ordinato di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy.

Ebinter Umbria: in arrivo aiuti per le imprese e i lavoratori

Le domande per accedere ai contributi e alla formazione gratuita possono essere presentate entro il 31 gennaio 2025

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha stanziato contributi e formazione gratuita per l’anno 2024 dedicati al sostegno delle imprese e dei lavoratori. Per accedere ai benefici occorre presentare domanda online entro il 31 gennaio 2025 tramite la piattaforma dell’Ente. Per quel che riguarda gli interventi per le imprese sono previsti corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e contributo per la stabilizzazione dell’occupazione. Mentre, per gli interventi in favore dei lavoratori sono previsti aiuti per la genitorialità; evoluzione digitale, sostegno per figli con invalidità con un contributo di 500,00 euro; sostegno per il periodo di comporto e per il congedo parentale.
Inoltre, l’Ente ha previsto per le imprese un catalogo di oltre 80 corsi gratuiti, obbligatori e di riqualificazione in varie materie quali: amministrazione, commercio alimentare, comunicazione, gestione risorse umane, igiene ambientale, informatica, lingue straniere, marketing, web marketing e sicurezza sul lavoro. È prevista una figura specializzata, il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza territoriale, messa a disposizione dei lavoratori e delle imprese che ha il compito di informare e rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e supportare i responsabili aziendali negli adempimenti previsti dalla normativa.

Ebav Veneto: Welfare contrattuale per l’apprendistato

Contributo a favore delle imprese per  l’acquisizione della qualificazione professionale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto fornisce un contributo rivolto alle imprese del settore Metalmeccanico e Odontotecnico per la trasformazione del contratto di apprendistato, per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, in contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015.
A tal fine, è necessario:
– inviare entro il 30 giugno 2024 la domanda congiuntamente alla copia della ricevuta di avvenuta comunicazione obbligatoria di trasformazione del contratto di apprendistato in apprendistato professionalizzante;
– il conseguimento del titolo di qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore. 
L’ anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante. Il servizio può essere richiesto anche per i contratti di apprendistato attivati antecedentemente al 1° gennaio 2021, la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo, pari a 400,00 euro, verrà erogato qualora siano decorsi almeno 4 mesi dal momento della trasformazione, con mantenimento del rapporto di lavoro, ovvero siano state inviate a Ebav 4 denunce mensili BO1 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista. 
La mancanza di dichiarazione IBAN o l’assenza di documentazione o di altri requisisti richiesti, potrebbero impedire la erogazione del contributo nei tempi previsti.

Contributi obbligatori 2024 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli

L’INPS rende noti gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 (INPS, circolare 25 giugno 2024, n. 74).

Entro i termini del 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025 dovranno essere pagati, attraverso il modello F24, i contributi obbligatori 2024 dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

 

Lo ricorda l’INPS nella circolare in oggetto in cui vengono comunicati anche gli importi della contribuzione IVS, di maternità e INAIL relativamente all’anno 2024. Nell’Allegato n. 1 alla circolare sono poi riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2024 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

 

Contributi IVS

 

La contribuzione IVS a carico dei soggetti in questione, come noto, è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito, a sua volta ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla Legge n. 233/1990 in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2024 il reddito giornaliero è fissato nella misura pari a 63,06 euro. Le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale che, relativamente all’anno 2024, è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

 

Anche nel 2024 i lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti (articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997).

 

Contributo di maternità

 

Il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contributo INAIL

 

Relativamente al contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2024, lo stesso resta fissato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

 

Agenzia delle entrate: le novità 2024 in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Pubblicati i chiarimenti del Fisco in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15).

La circolare si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Alcuni articoli del D.Lgs. n. 1/2024 hanno interessato gli ISA sotto vari aspetti:

  • l’articolo 5 ha modificato l’articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione al processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, dunque, è richiesta una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

  • l’articolo 6 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che potenzia sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 7 ha ulteriormente modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che prevede la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 14 ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti.

A seguire, l’Agenzia delle entrate propone una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il 2023.

Si tratta, in particolare:

– degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

– della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

 

Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste “istruzioni”, “parte generale” ed “istruzioni comuni”, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Al riguardo, l’Agenzia segnala la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il 2023, dell’articolo 1 comma 78 della Legge di Bilancio 2024, che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR.

Anche per gli ISA 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

I benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti che ha previsto l’incremento:

da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Poichè tale incremento delle soglie è da considerarsi in aggiunta rispetto alle soglie precedenti previste e non in sostituzione, nell’ultima parte della circolare l’Agenzia riepiloga quanto previsto dal provvedimento del 22 aprile 2024 in merito ai livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, CCNL 3.11.2005

La retribuzione di posizione minima unificata è riconosciuta ed erogata anche ai dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo

Il 12 giugno 2024 si sono incontrati l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali Snabi, Sds (per il tramite di Anaao Assomed), Aupi (per il tramite di Fassid), Confedir, Fp-Cgil, Cgil, Cisl Fps Cosiadi (per il tramite Federazione Cisl Medici), Cisl, Sinafo (per il tramite Fassid), Confedir, Cida/Sidirss (per il tramite di Fedirets), Cida, Fp-Uil, Uil, Confedir Sanita’ (per il tramite di Fedirets), Confedir, per sottoscrivere l’accordo di interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, lett. a n. 4, CCNL Area III 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003. 
Come precisato nell’accordo si tratta di un’interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro, in relazione ad una questione controversa per l’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005. La questione da chiarire è se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico
Premesso quanto sopra è stata redatta la seguente clausola di interpretazione autentica “... 1. L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo…”.