Ebinter Umbria: al via il nuovo bando 2024 per formazione e solidarietà

Stanziati fondi per mezzo milione di euro per il sostegno alle imprese e ai dipendenti 

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha dato il via al nuovo bando 2024, stanziando un importo pari a 648.000,00 euro per la formazione di imprenditori e dipendenti e 170.000,00 euro per il Fondo di solidarietà. Lo scorso anno, le risorse messe a bilancio sono state pari a 529.000,00 euro, che sono serviti per dare vita a 190 corsi finanziati che hanno visto la partecipazione di 1.805 persone; con un coinvolgimento di 327 aziende che hanno preso parte ai corsi obbligatori in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, nel 2023 sono stati stanziati fondi per l’aiuto alla genitorialità, per l’evoluzione digitale, aiuti per i figli invalidi o per i lavoratori invalidi. Mentre, oltre 78.000,00 euro sono serviti per finanziare 69 imprese di cui: 47 per la stabilizzazione occupazionale e 22 con il contributo per le spese in sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto MEF sulla metodologia per il calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, n. 139, il Decreto MEF 14 giugno 2024 recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.

È stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

 

La proposta di concordato è elaborata sulla base della suddetta metodologia approvata dal MEF, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;

  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi e il valore della produzione netta individuati con tale metodologia, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

 

L’articolo 4, poi, prevede che, in base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– altri eventi di natura straordinaria;

liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

cessione in affitto dell’unica azienda;

sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. A tal fine, il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

  1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

  2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

  3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

CCNL Consorzi agricoli: stop alle trattative di rinnovo del contratto

Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale

Dopo cinque mesi dall’apertura del negoziato tra Fai-Flai-Uila e Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare, le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso, si sono interrotte. 
Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale. Per le OO.SS. la richiesta economica, inclusa nella piattaforma sindacale, ha lo scopo di salvaguardare la crescita dei salari per il prossimo quadriennio, recuperando anche la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. I Sindacati hanno rappresentato inoltre la necessità di restituire valore alla professionalità e all’impegno di lavoratrici e lavoratori essenziali per la produzione delle eccellenze del nostro Made in Italy, che meritano risposte adeguate e utili al rinnovo del contratto anche nel comparto della cooperazione agricola. 
La delegazione trattante di Fai-Flai-Uila ha già definito le iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso il blocco degli straordinari e di tutte le flessibilità a partire da oggi 17 giugno, assemblee in tutti i siti produttivi e la proclamazione di una giornata di sciopero nazionale il prossimo 1° luglio che sarà articolata a livello territoriale. 

Donne disoccupate vittime di violenza, rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI” (INPS, messaggio 14 giugno 2024, n. 2239).

Dopo la circolare n. 41/2024, l’INPS torna a occuparsi dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. In effetti, la Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha stabilito all’articolo 1, comma 191, per i datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026 questa categoria di donne, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo “ERLI” presente all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni” del sito istituzionale dell’INPS, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

– l’indicazione della lavoratrice assunta;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in relazione alle lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono valorizzare, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

–       nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

–       nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Nel messaggio INPS in commento sono anche presenti le istruzioni per l’esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> e <ListaPosPA> del flusso UniEmens.

 

Disponibile la Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza

Il documento è stato pubblicato dal Comitato scientifico incaricato per la valutazione e il Rapporto di monitoraggio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 giugno 2024).

La Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza (RDC) è stata pubblicata dal Comitato scientifico incaricato ai sensi della Legge n. 26/2019 e confermato per tale scopo dalla Legge n. 85/2023: ne ha dato notizia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che rende disponibile online sul sito istituzionale il rapporto in questione.

La pubblicazione del Comitato scientifico per la valutazione degli esiti del RDC e della Pensione di Cittadinanza (PDC) consiste nella relazione relativa alla valutazione e nel Rapporto di monitoraggio dell’impatto delle prestazioni, per l’intero periodo di vigenza del provvedimento (1°aprile 2019-31 dicembre 2023) che precede l’avvio della riforma entrata a regime dal 1° gennaio 2024 con l’introduzione dell’Assegno di inclusione.

La Relazione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2023 “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” con l’utilizzo di  diverse fonti statistiche (ISTAT, EUROMOD, INPS, ANPAL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), illustrate nel Rapporto di Monitoraggio, che hanno consentito di valutare l’impatto dei sussidi e delle misure di politica attiva del lavoro e per l’inclusione sociale sulla platea delle famiglie e delle persone in condizioni di povertà assoluta e per i beneficiari delle prestazioni.

Le evidenze

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’INPS hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo di vigenza, per almeno una mensilità, circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 5,3 milioni di persone. Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RDC e di 32 per il PDC.

Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo. L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

Nelle indagini effettuate dall’ISTAT, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Queste stime evidenziano la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri normativi per la selezione dei potenziali beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’ISTAT. Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) e ha consentito la fuoriuscita di circa 450.000 famiglie dalla condizione di povertà (circa 300.000 nel 2022).

Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva per il lavoro e per l’inclusione sociale risultano limitate dalla debolezza dei servizi dedicati allo scopo e per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. A partire dalla seconda parte del 2021 aumentano le prese in carico delle persone e dei nuclei familiari. Allo stato attuale non si registrano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia e sull’attuazione delle condizionalità previste dalle norme e delle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.

Le raccomandazioni

Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito alle Autorità coinvolte nella gestione delle misure una serie di raccomandazioni che possono risultare utili anche per valutare l’impatto delle misure riguardanti l’Assegno di inclusione e il Supporto alla formazione e al lavoro:

– l’opportunità di aggiornare le soglie ISEE per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia del reddito annuale di 6.000 euro, aumentato dalla scala di equivalenza sulla base dei carichi familiari, tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti;

inoltre, il sussidio erogato a livello nazionale dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, predisponendo dei pacchetti nazionali di misure facilmente accessibili e da erogare sulla base dei fabbisogni che possono emergere dalla valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa);

la promozione da parte delle istituzioni locali di attività di auditing e di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore per valutare le iniziative che possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure e la promozione di servizi adeguati con il concorso di più attori;

potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti dalle prestazioni lavorative, anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e per contrastare il lavoro sommerso;

finalizzare prioritariamente i Progetti utili per la collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale coinvolgendo per lo scopo anche le organizzazioni del terzo settore;

rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche erogate dalle istituzioni competenti per migliorare l’efficacia delle misure, la razionalizzazione della spesa e il sistema dei controlli preventivi.

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: i sindacati definiscono la mobilitazione

A seguito del mancato accordo, i sindacati stabiliscono il 16 settembre come giornata di sciopero 

A seguito del mancato accordo tra Fp-Cigl, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Uneba presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle condizioni economiche del rinnovo applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo Uneba, i sindacati hanno stabilito il calendario di appuntamenti per la mobilitazione.
Durante l’incontro, infatti, Uneba ha proposto un aumento non superiore al 50% dell’indice IPCA per il periodo 2020/2025. Le OO.SS. hanno considerato non accettabile tale condizione, in quanto all’aumento del 50% dovrebbero rientrare i costi relativi alla parte normativa e pertanto alla luce di tali detrazioni l’aumento sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto. 
Alla luce di tale situazione, le segreterie nazionali hanno adottato le seguenti decisioni:
25 giugno alle ore 10: riunione delle strutture);
3 luglio alle ore 18.30: attivo delle/dei delegate/i Uneba;
16 settembre: sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori Uneba.

Novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: il punto del Fisco

L’Agenzia delle entrate ha dettato istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 13 giugno 2024, n. 13/E).

La Legge di bilancio 2024, ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e misure in materia di variazione dello stato dei beni.

 

In particolare all’articolo 1, commi da 64 a 67, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Dunque, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 agli articoli 67 e 68 del TUIR, l’Agenzia delle entrate sottolinea che:

  • il novellato articolo 67 del TUIR prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;

  • il nuovo articolo 68, nel definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, stabilisce l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Inoltre, il documento di prassi evidenza come il comma 65 della Legge di bilancio 2024 stabilisca che alle plusvalenze riguardanti la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus possa essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.

 

L’articolo 1, commi 86 e 87, della Legge di bilancio 2024 introduce, invece, novità in materia di variazione dello stato dei beni, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • il comma 86 prevede un potere di verifica dell’Agenzia delle entrate funzionale a indurre il contribuente all’adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei fabbricati;

  • il comma 87 introduce, anche per i casi di omessa denuncia delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, un meccanismo di stimolo alla compliance, che consente ai soggetti destinatari della comunicazione di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.

CCNL Metalmeccanica Picc. Industria Confimi: con l’adeguamento IPCA nuovi trattamenti economici da Giugno



Definiti i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità


Il 13 giugno 2024 Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil, in applicazione di quanto previsto ex art. 36, co. 6, del CCNL 7 giugno 2021, hanno stabilito i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità, con decorrenza 1° giugno 2024. 



Minimi retributivi

















































Categorie Minimi al

31 maggio 2024

1° giugno 2024
Incrementi Minimi
9^ 2.800,82 193,26 2.994,08
8^ 2.519,29 173,83 2.693,12
7^ 2.316,25 159,82 2.476,07
6^ 2.158,49 148,94 2.307,43
5^ 2.012,49 138,86 2.151,35
4^ 1.878,92 129,65 2.008,57
3^ 1.800,30 124,22 1.924,52
2^ 1.623,45 112,02 1.735,47

Contratto “Socrate” per l’occupazione


 


I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2024, sono quelli previsti nella tabella seguente.


 































Categorie 1° giugno 2024
Nuovi minimi
9^ 2.582,23
8^ 2.323,55
7^ 2.135,52
6^ 1.990,80
5^ 1.856,33
4^ 1.732,12
3^ 1.660,33
2^ 1.585,12

Indennità di trasferta














Misura dell’indennità  Importi 
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 13,28
Quota per il pernottamento 24,15

Indennità di reperibilità





































Categoria b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
16 ore

(giorno lavorato)

24 ore

(giorno libero)

24 ore

festive

6 giorni 6 giorni

con festivo

6 giorni

con festivo e giorno libero

2^ – 3^ 5,80 8,68 9,39 37,70 38,41 41,28
4^ – 5^ 6,87 10,82 11,58 45,19 45,95 49,89
Superiore a 5^ 7,91 13,00 13,70 52,55 53,26 58,35

 


 

CCNL Assicurazioni Anapa: premio aziendale 2023



Con la retribuzione di giugno, erogato il Premio aziendale per tutti i dipendenti


Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 18 dicembre 2017, viene effettuata, per tutti i dipendenti delle agenzie di assicurazione Anapa, la corresponsione del premio aziendale di produttività per l’anno 2023 nel mese di giugno di ogni anno. 
Tale corresponsione è correlata al conseguimento di incrementi di produttività individuale delle agenzie, individuate nelle provvigioni annue lorde, comprensive di rappels e sistemi premianti comunque denominati, che devono essere pari o superiori a:
– 2,6% (2+0,6%);
– 4,6% (4+0,6%);
– 6,6% (6+0,6%). 
Pertanto, quando si verifica una delle condizioni sopra esposte, vengono erogati gli importi riportati nella tabella di seguito, determinati in misura fissa Una Tantum.





































Incremento 2,6% 4,6% 6,6%
6° liv. ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5° liv. ex C. Ufficio 208,00 265,20 331,50
4° liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3° liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2° liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1° liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

I suddetti importi sono corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti ovvero licenziati nel corso dell’anno 2023, con calcolo per/12. Inoltre verranno corrisposti, ai lavoratori part-time e agli apprendisti, in misura ridotta proporzionalmente.
Se la condizione per la corresponsione del premio si verifica nel suo massimo valore (ossia 6,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere alla corresponsione del premio. Viceversa, qualora la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%) o non si sia verificata affatto, l’Agente dovrà esibire la documentazione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024. Anche in caso di mancata esibizione documentale, il premio deve essere corrisposto nel suo massimo valore.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: con l’adeguamento IPCA nuovi minimi retributivi



Dal 1° giugno 2024 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità


L’11 giugno scorso, Unionmeccanica-Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo che dà il via all’attuazione dell’ipotesi di accordo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi del 26 maggio 2021, in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità. 
Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 7 giugno scorso, e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2023, misurata con “IPCA al netto degli energetici importanti”, pari al 6,9%, le Parti hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi calcolati, appunto, sull’IPCA 2023 riconosciuti dal 1° giugno 2024.


















































Livello Aumenti dal 1° giugno 2024 Minimi CCNL dal 1° giugno 2024
1 101,14 1.566,89
2 111,70 1.730,47
3 123,93 1.920,00
4 129,30 2.003,23
5 138,51 2.145,87
6 148,50 2.300,75
7 159,32 2.468,33
8 173,26 2.684,27
8 Q 173,26 2.684,27
9 192,68 2.985,18
9 Q 192,68 2.985,18

Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2024, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire il 6,9%. Dal 1° giugno 2024, gli importi dell’indennità di trasferta sono  così adeguati:














Indennità di trasferta Importi dal 1° giugno 2024
Trasferta interna 49,68
Quota pasto meriano o serale 12,90
Quota pernottamento 24,83

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2024





































Livello b)

Compenso giornaliero

c)

Compenso settimanale

16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO LIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
Superiore al 5° livello 7,79 12,81 13,48 51,77 52,44 57,46
4° e 5° livello 6,78 10,63 11,41 44,52 45,29 49,15
1°, 2°, 3° livello 5,69  8,56 9,24  37,00 37,68 40,56