CCNL Metalmeccanica Industria: ufficializzato il valore IPCA-NEI al 6,9%

Per i lavoratori dell’industria metalmeccanica previsti 137,52 euro di aumento per il livello C3

Con comunicato stampa diffuso nella giornata odierna, 7 giugno 2024, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno reso nota l’ufficializzazione da parte dell’ISTAT del valore percentuale dell’indice IPCA-NEI (Ipca al netto degli energetici importati) consuntivato per il 2023 pari al 6,9%
L’importo dell’adeguamento IPCA risulta superiore agli incrementi retributivi complessivi inizialmente previsti per giugno 2024, pertanto in base a quanto previsto dal CCNL del 5 febbraio 2021, sottoscritto da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, e Federmeccanica-Assistal, si procederà con un aumento dei minimi tabellari del 6,9%. 
Pertanto, con decorrenza 1° giugno 2024 l’adeguamento dei minimi contrattuali previsto sarà pari a 137,52 euro per il livello C3 (ex 5° livello). Nei prossimi giorni le Parti Sociali si incontreranno per definire gli aumenti per singoli livelli, in cui saranno sottoscritte le tabelle dei minimi retributivi e le nuove indennità di trasferta e reperibilità con il valore aggiornato.
Sulla base della percentuale di cui sopra, saranno inoltre definite le rivalutazioni dei minimi e dei valori di trasferta e reperibilità per i contratti della piccola e media impresa, per le cooperative metalmeccaniche e per l’industria orafa-argentiera. 

CIPL Edilizia Industria Padova-Treviso: definito l’EVR 2024 per i dipendenti del settore




Gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione vengono erogati con la retribuzione di agosto


Il 16 maggio scorso presso l’Ance Treviso si sono riunite le delegazioni di Ance Padova, Rovigo e Treviso, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil Veneto e Filca-Cisl Padova e Rovigo, Fillea-Cgil, Feneal-Uil Veneto di Treviso e Belluno, Filca-Cisl di Belluno e Treviso e Fillea-Cgil provinciale sinistra Piave destra, Piave di Treviso per sottoscrivere l’accordo per la determinazione dell’EVR. L’Elemento variabile della retribuzione per il 2023 è determinato per gli impiegati e gli operai nella misura oraria del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173. In seguito alla verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali, secondo quanto previsto dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021, le aziende corrispondono gli importi dell’EVR nella misura oraria del 4%; mentre, se le variazioni dei suddetti indicatori risultano entrambi pari o positivi nella misura del 2,6% dei minimi mensili di paga al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 e se la variazione pari o positiva interessa solo uno degli indicatori aziendali e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate. Le aziende non corrispondono l’EVR se le variazioni dei due indicatori aziendali risultano entrambe negative.
Per quel che concerne gli apprendisti operai ed impiegati, il valore orario dell’EVR è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell’anno di competenza.
Gli importi dell’emolumento vengono corrisposti a consuntivo per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell’anno di competenza 2023 fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2024, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile a luglio 2024, con le competenze de mese di cessazione del rapporto di lavoro.
























































Operai e impiegati Minimo mensile Importi orari – EVR territoriale EVR aziendale – 2 indicatori 4% EVR aziendale 1 indicatore 2,60%
7Q 1.790,71 0,41 0,41 0,27
7 1.790,71 0,41 0,41 0,27
6 1.611,63 0,37 0,37 0,24
5 1.343,02 0,31 0,31 0,20
4 1.253,51 0,29 0,29 0,19
3 1.163,96 0,27 0,27 0,17
2 1.047,57 0,24 0,24 0,16
1 895,36 0,21 0,21 0,13

Assegno di inclusione, la sospensione per mancata presentazione

I nuclei familiari beneficiari dell’ADI hanno l’obbligo di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del Patto di attivazione digitale (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2132).

Con il messaggio in commento, l’INPS rammenta che per le domande di Assegno di inclusione (ADI) presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 e messe in pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, il termine per il primo appuntamento presso i servizi sociali ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte).

Pertanto, dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Quindi a partire dalla mensilità di giugno 2024 verranno applicate le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.

Peraltro, nella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), accessibile dai beneficiari nell’area loro riservata, è consultabile il contatore dei 120 giorni.

A seguito della registrazione dell’avvenuto incontro da parte dei servizi sociali, nelle piattaforme a loro disposizione, l’erogazione della misura sarà ripristinata senza soluzione di continuità con le mensilità già percepite.

Comunque, resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del D.L. n. 48/2023.

Infine, il messaggio in argomento include le indicazioni sugli obblighi di presentazione dei beneficiari attivabili (e non) al lavoro. 

Indennità risarcitoria da perdita di redditi da lavoro: il trattamento fiscale applicabile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate, risposta 6 giugno 2024, n. 130).

L’articolo 6, comma 2, del TUIR, prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

 

In linea generale, qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione.

Nella diversa ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione

 

Nel caso di specie, da una sentenza è emerso che stante la preclusione alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente l’unica conseguenza applicabile all’accertata violazione del disposto di cui all’art. 31, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 è da individuarsi nell’indennità risarcitoria di cui all’art. 39, comma 2 D.Lgs. Inoltre, tenuto conto della limitata durata del contratto e della relativa proroga, delle dimensioni dell’impresa e dei dipendenti occupati, oltre che del comportamento e delle condizioni delle parti, il giudice ha determinato l’indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ritiene che l’indennità risarcitoria corrisposta dall’istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del TUIR.

 

Tenuto conto che l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte dall’istante alla ricorrente devono essere assoggettate a tassazione separata.

Bonus psicologo: avvio istruttoria domande per elaborazione delle graduatorie

L’INPS avverte che, al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie, i richiedenti il cosiddetto Bonus psicologo in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno 30 giorni di tempo per la regolarizzazione, pena l’improcedibilità della domanda (INPS, messaggio 5 giugno 2024, n. 2133).

L’invio delle domande per accedere al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo), è terminato lo scorso 31 maggio, potendo dunque avere inizio la fase istruttoria finalizzata alla formazione delle graduatorie.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS precisa che, in caso di ISEE che presenti omissioni e/o difformità, i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo a disposizione per la regolarizzazione avvalendosi delle 3 modalità alternative previste dal D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero:

 

1) presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2) presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
3) rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

 

Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.

 

L’INPS provvederà a fornire agli operatori di Sede le indicazioni per la gestione delle domande da regolarizzare a seguito di ISEE contenente omissioni e/o difformità.

 

Tappa successiva sarà l’elaborazione delle graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Successivamente, saranno pubblicate le suddette graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e, contestualmente, l’INPS comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale istituzionale o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

 

Inoltre, sempre a decorrere da tale pubblicazione, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento allo stesso dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.

CCNL Pubblici Esercizi: firmato il contratto di rinnovo

Previsti aumenti salariali ed interventi sulle politiche di genere 

Il 5 giugno 2024, le Parti sociali hanno firmato l’intesa di rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2021, che interessa oltre 1 milione di lavoratori e lavoratrici del settore. Di seguito le maggiori novità stabilite dall’Accordo: 
– aumento contrattuale di 200,00 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri, erogati in 5 tranche: i primi 50,00 euro verranno corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2024 e a seguire 3 quote di valore pari a 40,00 euro e una quota da 30,00 euro;
– a partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un aumento di 3,00 euro, a carico delle aziende, del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST; 
– vengono aggiornate le figure professionali rispetto all’evoluzione dei comparti;
– si prevede un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa dai dipendenti part-time. 
Inoltre, vi sono stati significativi interventi in tema di politica di genere, inserendo per la prima volta nel testo contrattuale le misure di contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e stabilendo sia dei corsi di informazioni (come un ora di assemblea retribuita dedicata), sia ulteriori 90 giorni, oltre a quelli già previsti dalla Legge, di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza. Quest’ultime hanno la possibilità di essere trasferite in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati. Infine, sono stati aggiornati in conformità di legge, gli articoli inerenti i congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
Il CCNL, vigente dal 1° giugno 2024, scadrà il 31 dicembre 2027.

CCNL Metalmeccanica Industria: per i lavoratori 200,00 euro di welfare da utilizzare entro maggio 2025

I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo

In applicazione dell’art. 17 Welfare del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Detti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno. Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità). Al fine di individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto, le aziende si confronteranno con la RSU, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
E’ inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200,00 euro. 

CCNL Edilizia Industria: approvata la piattaforma unitaria

Temi centrali della piattaforma la sicurezza nei posti di lavoro e un aumento dei salari

Nei giorni scorsi è stata approvata  da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil la piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL Edilizia Industria. I sindacati hanno evidenziato, innanzitutto, che il settore ha conosciuto uno sviluppo vertiginoso dovuto ai bonus e superbonus per le ristrutturazioni abitative; alla fase di avvio del PNRR e al conseguente ammodernamento infrastrutturale.
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Diritto di assemblea dei lavoratori
Si richiede la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori. I sindacati richiedono di poter convocare l’assemblea con i lavoratori, anche in assenza di RSU/RSA.
Organizzazione del lavoro 
A causa delle variazioni climatiche e dell’aumento delle temperature, viene richiesto in particolar modo nel periodo estivo, una maggiore flessibilità sulla programmazione del lavoro. 
Potenziamento RLST- RLS
Al fine di una maggiore prevenzione si chiede un potenziamento contrattuale delle visite degli RLST. A tal proposito, viene richiesta un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita.
Preposto alla sicurezza
per tale figura, viene richiesta:
– una indennità percentuale sulla retribuzione;
– la copertura assicurativa nei casi di contenzioso;
– l’individuazione dell’incaricato tra i livelli più alti assegnati a quel particolare sito in lavorazione, comprese le sedi aziendali o le unità locali.
Tecnico di cantiere
Per le figure, responsabili di progetti, si richiede  l’inquadramento minimo al 7° livello.
Aumento salariale
Viene richiesto un aumento retributivo, al parametro 100, pari a 275,00 euro.

Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile: nuove modalità di redazione

Entro il 15 luglio 2024 le aziende con più di 50 dipendenti devono presentare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023 redatto con le nuove modalità telematiche (D.M. 3 giugno 2024).

Pubblicato il 4 giugno 2024 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto in oggetto che definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.

 

La novità, già preannunciata dallo stesso Ministero con proprio comunicato del 3 giugno scorso, è rappresentata dal nuovo modello telematico per la redazione de documento. 

 

Le aziende interessate, infatti, devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al decreto in commento – accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero con altri sistemi di autenticazione previsti – all’apposito applicativo informatico reso disponibile sul sito istituzionale.

 

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

 

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

 

Laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere e i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

 

Per partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale, in attesa che sia reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito applicativo informatico, l’azienda può produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente.

 

Il termine per la presentazione del rapporto biennale è fissato, in fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2022-2023, al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

CIRL Trasporto Merci Marche: siglato il contratto di rinnovo

In vigore dal 1° giugno 2024 le nuove disposizioni che interessano i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane 

Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani SNA e CLAAI, insieme alle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno firmato il nuovo contratto integrativo della regione Marche, inerente il Settore Trasporto Merci.
Il nuovo testo contrattuale, che è in vigore dal 1° giugno 2024, al fine di favorire la ripresa del settore, prevede:
– attraverso la stipula di un accordo individuale, la possibilità per il lavoratore di svolgere la propria mansione in “smart working”, garantendo una flessibilità in termini di spazio e tempo;
– l’erogazione di buoni pasti elettronici pari a 7,50 euro per gli operai e 7,00 euro per gli impiegati che non sono soggetti all’indennità di trasferta;
– l’istituzione della Banca ore individuale, affinché il dipendente possa recuperare le ore di straordinario effettuate ed ivi accantonate;
– una indennità pari 40,00 euro a titolo di indennità di sicurezza stradale per il personale viaggiante che non commette infrazioni durante l’anno.
Inoltre, per le sole aziende i cui autisti adottano un orario a regime di flessibilità da 47 ore settimanali, si garantisce la fruizione di 12 ore di permessi aggiuntivi all’anno funzionali al recupero psicofisico.