CIRL Ortofrutticoli ed agrumari Trentino: previsto aumento dell’11% sui minimi tabellari

In arrivo con la prossima busta paga 5 mesi di arretrati

A seguito dei 2 giorni di sciopero dei lavoratori del settore per dare svolta alla trattativa di rinnovo del contratto del settore ortofrutta è giunta la notizia della convocazione urgente di Flai-Cgil e Fai-Cisl, nella sede della Federazione delle cooperative. Nella riunione di Venerdì scorso le Parti Sociali si sono infatti accordate per definire un aumento salariale dell’11% sui minimi tabellari, stabilendo per il 5% una decorrenza retroattiva dal 1°gennaio scorso. Pertanto, con la prossima busta paga è previsto il pagamento anche dei 5 mesi di arretrati. Un ulteriore 3% scatterà con il 1° gennaio 2025, un altro 2% a gennaio 2026 e l’ultimo 1% a gennaio 2027. 
Con la prossima riunione in programma le Parti Sociali affronteranno il tema della previdenza complementare e del premio di risultato. 
La firma di questo accordo, affermano i Sindacati, ha comportato la revoca dello sciopero previsto per i prossimi giorni. Resta però aperto lo stato di agitazione proclamato nelle scorse settimane, che comporta il blocco del lavoro straordinario e della flessibilità. 

Programma THAMM plus: l’OIM pubblica il bando per enti di formazione 

Apparsa sul sito dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni la richiesta di proposte per l’identificazione di istituti per lo sviluppo di progetti rivolti a cittadini stranieri che intendano lavorare in Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 maggio 2024).

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha pubblicato sul suo sito la richiesta di proposte per l’identificazione dell’istituto di formazione per la progettazione e l’implementazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica nell’ambito del Programma “THAMM plus” -Towards a Holistic Approach to Labour Migration Governance and Labour Mobility in Italy and North Africa.

Il programma rappresenta una prima sperimentazione del modello di mobilità basato sul canale d’ingresso ex articolo 23 del Testo Unico Immigrazione, che ha posto al di fuori delle quote previste dai Decreti Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica disciplinati e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità alle Linee Guida sulle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero.

THAMM plus si propone di realizzare due schemi di mobilità da Tunisia e Marocco verso l’Italia, lungo un periodo di 30 mesi e prevede il coordinamento con il settore privato e con i fabbisogni delle aziende che aderiranno all’iniziativa tramite il supporto delle 3 regioni italiane partner associate del progetto (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), delle rispettive agenzie per il lavoro e delle organizzazioni datoriali.

L’OIM intende selezionare un soggetto proponente che (in forma singola o in partenariato) fornisca i servizi per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi di formazione civico-linguistica professionale nel settore della meccatronica per cittadini stranieri, apolidi e rifugiati residenti in Marocco.

I soggetti proponenti ammissibili possono presentare le proprie proposte entro il 9 giugno 2024.

CCNL Abbigliamento Industria: iniziano le trattative

I sindacati chiedono un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super 

Il 16 maggio sono iniziate le trattative tra Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ed i rappresentanti di SMI-Sistema Moda per il rinnovo del CCNL applicabile ai circa 372.600 lavoratori del settore industriale tessili, abbigliamento e moda, scaduto lo scorso 31 marzo.
A livello economico la richiesta dei sindacati è un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super relativamente al triennio dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
Per quanto riguarda, invece, le relazioni sindacali viene chiesta una maggiore informazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali.
Rilevante, secondo le Parti Sociali, è rinnovare il CCNL in tempi rapidi al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’incontro si è chiuso con la stesura del calendario di incontri per il proseguimento del confronto.

CCNL Riscossione Tributi: confronto per la regolamentazione dello sportello telematico

Confronto sulla regolamentazione dello sportello da remoto e spendibilità dei buoni pasto EP

È iniziato nei giorni scorsi il confronto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Unisin, per la regolamentazione dello sportello da remoto, la cui sperimentazione è da poco terminata. Il Rappresentante dell’Ente si è dichiarato disponibile a recepire la richiesta delle OO.SS. di svolgimento di questa attività anche dalla propria abitazione. Ha inoltre precisato che si tratterà di una modalità lavorativa a sé stante, simile al telelavoro per quanto riguarda l’orario di lavoro, l’erogazione del buono pasto ed alcuni requisiti tecnici che dovranno essere soddisfatti.
I Sindacati hanno proposto di articolare l’orario di lavoro dello sportello da remoto dalle ore 8,30 alle ore 14,50, con una sospensione dell’attività tra le ore 13,10 e le 14,10, fascia oraria all’interno della quale dovrà essere fruita la pausa pranzo di 30 minuti. L’Ente ha inoltre precisato che le giornate di adibizione allo sportello da remoto svolte dalla propria abitazione non possono superare complessivamente il numero delle giornate di smart working individualmente già disponibili.
Oltre al tema dello sportello telematico, l’incontro è proseguito sul tema della flessibilità in ingresso, la cui previsione scadrà il prossimo 31 maggio. L’Ente ha dichiarato la disponibilità di accogliere la richiesta di prorogare tale previsione, nell’ambito di un accordo sperimentale che armonizzi gli attuali orari ordinari di sportello prevedendone uno unico dalle ore 8,15 alle ore 13,45, con pausa pranzo dalle ore 13,45 alle 14,15. L’orario dello sportello ad alta affluenza rimarrà invariato. Tale proposta aziendale è stata motivata dalle nuove condizioni organizzative che si sono realizzate con il mantenimento dell’accesso agli sportelli esclusivamente tramite appuntamento, rendendo quindi così strutturale un servizio al cittadino in linea con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Il confronto è stato aggiornato al prossimo 22 maggio.
In merito alla polizza sanitaria in scadenza al prossimo 31 luglio, l’Ente ha reso noto che sono ancora in corso le attività di verifica propedeutiche all’aggiudicazione della gara. E’ stato infine sollecitato un intervento dell’Ente volto a favorire la spendibilità dei buoni pasto EP da parte dei lavoratori, con la riserva di verificare l’attivazione di nuove convenzioni nei territori a più alta criticità. 

Prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

Arrivano dall’INPS le istruzioni operative e contabili sulla fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in favore dei lavoratori sportivi (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 67).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021 nel lavoro sportivo, l’INPS, con la circolare in oggetto, illustra le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fornendo le istruzioni amministrative per l’accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).

 

Si ricordi che, nella disciplina previgente al citato decreto legislativo, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati, sia autonomi, era prevista l’assicurazione ai soli fini dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni “minori” quale, tra le altre, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

 

Con il decreto legislativo n. 36 del 2021 è stata ampliata la tutela previdenziale per il settore del professionismo ed è stata prevista una regolamentazione specifica per il settore dilettantistico in materia previdenziale.

 

Indennità di disoccupazione NASpI

 

Per i lavoratori sportivi, ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, ciò che rileva è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo in cui il lavoratore opera.

 

Infatti, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021, con decorrenza dal 1° luglio 2023 è ampliata la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa.

 

I lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.

 

Fanno eccezione i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali la tutela NASpI e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022.

 

Oltre al requisito dello stato di disoccupazione, deve essere soddisfatto il requisito contributivo di 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS.

 

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.

 

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari al 75% dell’importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

 

L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro.

 

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

 

I potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all’INPS esclusivamente in via telematica, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS) e utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito internet dell’Istituto. Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi o anche tramite il servizio di Contact Center multicanale.

 

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

 

I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del D.Lgs. 22/2015.

 

Ovvero, oltre al requisito dello stato di disoccupazione, occorre che sia rispettato anche il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

 

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati – derivante dai rapporti di collaborazione – relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

 

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024.

 

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione.

 

La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.

 

Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

 

Le modalità per richiedere l’accesso alla prestazione sono le medesime sopra indicate per la NASpI (accesso al sito istituzionale dell’INPS, istituti di Patronato, Contact Center multicanale).

 

 

CCNL Poste: siglato l’accordo sulle politiche attive

Previste nuove assunzioni e stabilizzazioni entro la fine del 2024  

L’Slp-Cisl ha reso noto tramite comunicato stampa che è stato siglato il verbale di accordo triennale sulle politiche attive, aggiungendo un importante tassello per le lavoratrici e i lavoratori. In sede di trattativa si è ottenuto l’innalzamento al 75% del turn-over per il triennio con un incremento dell’organico entro il 2024 di 3.374 unità. Per quel che riguarda il lavoro part-time è stata inserita la salvaguardia per gli inidonei al motomezzo per cause antropometriche; mentre, per le patologie gravi e l’inabilità a seguito di infortunio è prevista la ricollocazione presso altri ambiti al fine di procedere alla conversione. La mobilità volontaria è stata articolata su 3 livelli: provinciale, regionale e nazionale e per le sportellizzazioni sono previsti nuovi job posting. 
Per le stabilizzazioni, vale a dire assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che hanno reso prestazione lavorativa con contratto a termine, il criterio adottato è il seguente: entrano in graduatoria coloro i quali hanno prestato servizio dal 2014 per addetti alle mansioni di Portalettere o di addetto di produzione, con l’arrotondamento per periodi superiori a 15 giorni ricondotti al mese e l’aggiornamento dei punteggi al 31 gennaio di ogni anno. Sia la graduatoria che i criteri cessano alla data inderogabile del 31 dicembre 2026. Si resta in attesa, però, del rinnovo del contratto, escludendo una svendita di Poste al privato. 

Mezzi di trasporto confiscati per contrabbando: chiarimenti delle Dogane su affidamento/assegnazione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati e per l’eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni, con riguardo ai casi di contrabbando (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 maggio 2024, n. 13).

In merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati, con la circolare n. 12/2023 sono stati delineati i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva, i soggetti che possono presentarla e le destinazioni d’uso dei mezzi da affidare.

 

Nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici possono richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli I.V.G..

 

Il trasgressore, nei casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca, può richiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa.

 

Tuttavia, la suddetta circolare n. 12/2023 specifica che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.

L’Agenzia delle dogane precisa che l’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo rispetto alla vendita del bene all’asta indicando, a tal fine, gli elementi che devono guidare tale valutazione. L’Ufficio, inoltre, è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni stabilite.

 

Con la sentenza C 489/20 del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul tema dell’estinzione dell’obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’UE, oggetto di sequestro e successiva confisca, distinguendo:

– l’estinzione dell’obbligazione doganale disciplinata dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 – CDU;

– l’estinzione dell’obbligazione connessa alle accise e all’IVA gravante sulla stessa merce, disciplinate rispettivamente dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

 

L’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta, ove l’introduzione irregolare fosse già avvenuta al momento del sequestro, anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa relativa ad accise e all’IVA.

Le Dogane hanno evidenziato che la citata direttiva 2008/118/CE (accise) risulta abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262. Quest’ultima, recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 180/2021 con effetto dal 13 febbraio 2023, fornisce all’art. 6, par. 3, la definizione, ai fini dell’accisa, di immissione in consumo.

In sostanza, il legislatore nazionale ha disposto nel medesimo senso del legislatore unionale con riferimento all’obbligazione doganale.

Pertanto, il sequestro e conseguente confisca della merce, anche laddove il sequestro avvenga successivamente all’introduzione irregolare, estinguono l’obbligazione tributaria riferita alle accise.

Per quanto riguarda l’obbligo del pagamento dei diritti doganali, l’art. 338 c.1 T.U.L.D. dispone che il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

La disposizione nazionale collega, dunque, l’estinzione del debito tributario all’avvenuto sequestro delle merci. 

Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: apre lo sportello per gli incentivi

La compilazione delle domande sarà possibile dal 25 giugno e l’invio dal 10 luglio (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 maggio 2024).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato le date di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

L’intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

Dal 10 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e di ricerca potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

Ma già a partire dal 25 giugno i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile sul link esposto nel comunicato ministeriale, pubblicato sul sito del Ministero.

L’apertura della procedura agevolativa prevede il concorso di Cassa Depositi e Prestiti e delle banche finanziatrici convenzionate aderenti all’Associazione Bancaria Italiana.

I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: nanotecnologia e materiali avanzati, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale.

Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni. L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

CCNL Istruzione e ricerca: confronto sulle sequenze contrattuali riguardo la responsabilità disciplinare

Prosegue il confronto tra l’Aran e le OO.SS. sul tema delle infrazioni e sanzioni disciplinari al personale docente 

L’incontro tenutosi tra l’Aran e le Sigle sindacali per discutere circa le infrazioni disciplinari e le tipologie di sanzioni che riguardano il personale docente ed educativo ha fatto emergere, secondo quanto indicato da Flc-Cgil, delle difficoltà, trattandosi di un unicum in tutta la pubblica amministrazione quello di attribuire ai dirigenti scolastici la facoltà di sanzionare i docenti fino a 10 giorni.
In tema di infrazioni e sanzioni, il CCNL Istruzione e Ricerca, all’art. 178 comma a), rimanda ad una specifica sessione negoziale ciò che concerne l’approfondimento della tematica, non essendo stata delineata un’intesa in sede di rinnovo contrattuale.
In apertura di incontro, l’Aran è ripartita dal testo già esposto in precedenza e le OO.SS. ne hanno ribadito l’evidente disparità di trattamento rispetto al personale della pubblica amministrazione al quale i provvedimenti disciplinari sono attribuiti dall’Ufficio preposto. Nel caso della scuola, dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per quanto concerne, infatti, l’attribuzione delle sanzioni più gravi si rileva necessario, secondo le Sigle, prevedere il giusto distanziamento tra l’organo giudicante e il luogo di lavoro all’interno del quale opera il dipendente.
La decisione di demandare le sanzioni disciplinari ai dirigenti scolastici trova fondamento nel decreto Madia (che ha modificato il D.Lgs 165/01) che, fino a quando non viene regolato in sede contrattuale, non può essere applicato al personale docente, come affermato anche dalla giurisprudenza. Pertanto, finché la norma non subisce modifiche, per le OO.SS. non è possibile regolare la materia sopra esposta per via contrattuale.
L’incontro si è concluso con la decisione da parte dell’Aran di presentare un testo che possa tenere conto delle obiezioni sollevate, fermo restando che i limiti imposti dalla legge non forniscono ampio margine per la regolazione contrattuale.  

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: prorogata l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024

Prevista dal 1° aprile 2025 l’erogazione dell’EVR

Il 3 aprile 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto e Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno deciso di prorogare, per l’anno 2024, l’erogazione dell’EVR. 
Questa avverrà dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, mediante le medesime condizioni previste dal CIRL Veneto del 3 febbraio 2022 e dal verbale integrativo 21 luglio 2022 e verbale di accordo 20 marzo 2023.
Pertanto, le Parti sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2025 per il calcolo e la verifica dei parametri (che avverrà confrontando l’anno edile 2024 e l’anno edile 2023), al fine di determinare l’EVR 2024 per i lavoratori e le lavoratrici del Veneto. 
Le Parti precisano inoltre che, qualora dovessero sopraggiungere intese nazionali inerenti la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione, determinanti modifiche, sulle modalità di calcolo o di erogazione, rispetto alle intese regionali sopra citate, si incontreranno nuovamente per armonizzare la relativa disciplina con riferimento al 2024.