CCNL Rai Impiegati e Operai: presentata la piattaforma di rinnovo

I sindacati chiedono una riduzione dell’orario di lavoro, l’aumento dei minimi, la ridefinizione del premio di risultato e l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum

Nei giorni scorsi i sindacati  Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal hanno redatto la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 già approvata dalla delegazione contrattuale e dalle assemblee dei lavoratori e lavoratrici.
Di seguito i temi di maggior rilievo.
Clausola di Salvaguardia
Si richiede che in caso di operazioni aziendali, le lavoratrici e i lavoratori interessati possano avere la possibilità di rimanere all’interno dell’azienda, a parità di livello, anzianità e, ove possibile, mansione.
Conciliazione Vita/Lavoro
Al fine di agevolare maggiormente la vita privata con quella lavorativa, secondo i sindacati è necessario introdurre le seguenti modifiche strutturali:
– una maggiore assunzione di lavoratori a tempo determinato, in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa;
– accesso al part-time e alla aspettativa;
– più riposi consecutivi;
– riconoscimento delle ore di permesso per visite mediche senza vincoli relativi a PF, PR, ferie e permessi arretrati.
Welfare
Prevista la creazione di un CRAL per i lavoratori della RAI, al fine di favorire le relazioni e la crescita dell’azienda.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono per i lavoratori che non possono accedere al lavoro agile la riduzione dell’orario di lavoro, a parità di salario, da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni.
Inoltre viene prevista la riduzione del ricorso allo straordinario, ormai sistematicamente utilizzato come estensione dell’orario di lavoro.
Classificazione
Previsto il riconoscimento:
– del Livello 1 Quadro per i capi laboratorio delle sedi regionali,
– del livello 1 per i tecnici dei teleport nazionali che hanno svolto e che svolgono attività di Supporto Operativo sia Redazionale che in Studio.
– del Livello A  per i profili apicali della produzione;
– del Livello 1 per i responsabili delle segreterie di redazione, di produzione e del personale delle sedi regionali, per i responsabili delle segreterie organizzative delle direzioni di genere e di staff.
Si richiede l’istituzione di una Commissione per approfondire alcune professionalità e declaratorie professionali previste per le nuove attività.
Minimi retributivi
Al fine di fronteggiare l’andamento dell’inflazione attestata al 19,81% per il quadriennio 2022-2025, si chiede un aumento dei salari di tale percentuale.
A compensazione della vacanza contrattuale richiesto anche un importo a titolo di Una Tantum.
Premio di Risultato 
Ridefinizione del premio di risultato, con l’introduzione di un sistema che consideri il miglioramento della produttività, della qualità dei prodotti, degli ascolti e dell’andamento economico. Prevista, inoltre, la possibilità di trasformare il premio in servizi ricompresi nella piattaforma.

Progetto “INPS per tutti”, il nuovo Accordo quadro

Il 14 marzo 2024 è stato sottoscritto il nuovo Accordo quadro tra INPS, ANCI, Caritas Italiana e Comunità di Sant’Egidio per la prosecuzione del Progetto “INPS per tutti” (INPS, messaggio 3 aprile 2024, n. 1334).

Il progetto “INPS per tutti” nasce dalla volontà di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto con particolare riguardo a quella fascia di popolazione che vive in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo.

 

Avviato in via sperimentale nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Catania, l’intento è quello di estendere il progetto progressivamente all’intero territorio nazionale.

 

In tale ottica, l’INPS ha firmato il nuovo Accordo quadro con l’ANCI, la Caritas Italiana e la Comunità di Sant’Egidio per promuovere specifiche iniziative di cooperazione, considerato che le persone che vivono in situazioni di disagio economico e sociale spesso non dispongono degli strumenti che consentono loro di accedere alle prestazioni erogate dall’Istituto.

 

Il nuovo Accordo prevede anche il coinvolgimento delle Associazioni del Terzo settore presenti sul territorio, al fine di ampliare ulteriormente le opportunità per i destinatari degli interventi.

 

Le parti firmatarie, in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, si impegnano a diffondere il progetto “INPS per tutti” e a realizzare le iniziative che possano favorire l’accesso di singoli o di nuclei familiari in stato di povertà o grave marginalità sociale alle prestazioni cui hanno diritto. L’Accordo ha una durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per una sola volta e per la medesima durata, tramite scambio di note a mezzo PEC tra le parti. 

 

L’INPS avrà, tra l’altro, il ruolo di coordinamento dell’apposito tavolo tecnico costituito, con il compito di raccordare le Parti al fine di fornire alle persone prive di stabile dimora, o comunque in situazione di grave disagio economico e sociale, un‘informazione integrata sulle prestazioni alle quali possono accedere; per entrare in contatto con gli Uffici dell’Istituto è possibile utilizzare eventualmente anche il canale web meeting, mediante il supporto dell’operatore comunale, presso i Comuni che hanno attivato il Punto Utente Evoluto.

 

Le strutture territoriali dell’INPS già coinvolte nel progetto, e quelle che per la prima volta aderiranno al medesimo, devono sottoscrivere specifici accordi a livello locale con i Comuni e le Associazioni del Terzo settore del territorio di competenza, per disciplinare nel dettaglio le modalità di attuazione delle iniziative. 

 

Tra i suddetti accordi locali, vi sono quelli relativi alla specifica linea di azione in favore delle donne vittime di violenza di genere sottoscritti nel rispetto delle norme che disciplinano le attività del Terzo settore, ciò al fine di creare un’efficace rete di sostegno per le donne inserite in programmi di protezione dalla violenza, istituendo un canale di interlocuzione diretto tra l’INPS, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, oltre che con i Comuni, la Caritas e le altre Associazioni impegnate su tale fronte.

 

L’Istituto informa che, fino al rilascio del nuovo questionario online, anonimo e dinamico, può essere ancora utilizzato il questionario originario, quale strumento di primo indirizzo a uso degli operatori di Enti/Associazioni coinvolti, finalizzato alla concreta individuazione dei bisogni dei destinatari degli interventi e all’accertamento della sussistenza dei requisiti utili all’accesso alle prestazioni erogate dall’INPS.

 

Il predetto questionario non richiede l’individuazione della persona intervistata, che resta anonima, né la partecipazione delle strutture territoriali dell’INPS, che saranno contattate eventualmente dall’operatore dell’Ente/Associazione solo in un momento successivo per le conseguenti attività di supporto e accompagnamento.

Rimborso gasolio commerciale nel settore del trasporto consumato nel primo trimestre 2024

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito le istruzioni per ottenere il rimborso del gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporti, per i consumi effettuati tra il 1 gennaio ed il 31 marzo del 2024 (Agenzia delle dogane, nota 20 marzo 2024, n. 172030).

In riferimento ai benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, per quanto attiene ai consumi effettuati tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale può essere presentata dal 1 al 30 aprile 2024.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

In particolare, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;

  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Spetta anche per l’attività di trasporto di persone svolta da:

  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;

  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;

  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;

  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

Infine, il beneficio spetta per l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto devono indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.

Per il godimento dell’agevolazione tramite Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

 

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione al trasporto di merci o di persone;

– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione al trasporto di merci;

– veicoli della categoria M1.

 

Gli esercenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. e per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni è possibile:

  • utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni, presente sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”;

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2024 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2024”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2023, possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.

CIPL Edilizia Industria Ancona: prorogato il contratto e l’importo dell’EVR 2024



Stabilita la proroga del CIPL, compreso l’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024


Il 25 marzo scorso, il Collegio dei costruttori della provincia di Ancona, aderente all’Ance, con l’assistenza di Confindustria Ancona e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca.Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo per determinare l’importo relativo all’EVR. Inoltre, hanno stabilito che il CIPL sottoscritto il 17 giugno 2021 è prorogato dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue clausole, compreso appunto l’art. 7 che riguarda l’istituto dell’Elemento variabile della retribuzione. Le imprese provvedono così al riconoscimento delle quote arretrate dell’EVR, erogando l’importo suddiviso nelle prime due retribuzioni utili. Il periodo preso a riferimento per la determinazione dell’emolumento è il triennio 2021-2022-2023 confrontato con 2020-2021-2022. Le Parti hanno quantificato l’importo dell’EVR da liquidare nell’anno 2024 pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai – Minimi paga base orari 























Livello EVR
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili


























Livello EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,75
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno anche stabilito che entro il mese di aprile 2024 si incontrano per avviare la trattativa per il rinnovo del CIPL. 

CCNL Commercio Confcommercio: sottoscritto accordo integrativo



Perfezionate le tabelle ufficiali degli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti


In data 28 marzo 2024 Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi del 22 marzo 2024. In materia di classificazione del personale, in virtù della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, è stato concordato che ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione decorrerà dal 1° giugno 2024. Di conseguenza, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali.
Dal punto di vista retributivo sono state perfezionate le tabelle contenenti gli aumenti retributivi, con la sistemazione degli arrotondamenti. 



















































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita





























Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Rispetto ai criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV° livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, nè dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

Assegno di inclusione e primo incontro con i servizi sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce indicazioni sulle tempistiche del primo incontro con i servizi sociali da parte dei richiedenti l’Assegno di inclusione relativamente alle domande presentate entro il 29 febbraio 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 28 marzo 2024, n. 6062).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene, con la nota in oggetto, sul dies a quo relativo al primo incontro dei servizi sociali con il nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione (ADI), stabilendo che, per le sole domande presentate entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD).

 

Pertanto, per il primo flusso di domande trasmesse, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 di gennaio, data di trasmissione a GePI. 

 

Lo slittamento del termine si è reso necessario in quanto l’invio massivo di domande ai Comuni, ritardato rispetto alla data di sottoscrizione del PAD, ha determinato difficoltà nella gestione dei primi appuntamenti con i nuclei beneficiari da parte dei servizi sociali dei Comuni nei tempi prescritti. 

 

Si ricorda che, in generale, i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti a presentarsi presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, previa convocazione ovvero spontaneamente per non incorrere nelle sanzioni. In caso di mancata presentazione del nucleo alla convocazione da parte dei servizi sociali si applica la decadenza. In assenza di convocazione, decorsi 120 giorni senza che il nucleo si sia presentato spontaneamente, si applica la sospensione, fino alla data di svolgimento dell’incontro.

 

La deroga alla disposizione normativa per le domande inviate entro il 29 febbraio 2024, rappresenta un’opportunità, soprattutto per i territori che hanno ricevuto ingenti flussi di beneficiari in un limitato lasso di tempo, per meglio calendarizzare i primi incontri con i nuclei ai fini della realizzazione dell’analisi preliminare, senza che il nucleo incorra nella sospensione del beneficio economico.

 

Resta fermo che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà normalmente dal momento della sottoscrizione del PAD. 

 

Il Ministero comunica che, al fine dell’attuazione della deroga alla tempistica di cui sopra detto, si sta procedendo all’allineamento delle piattaforme informatiche per spostare i termini della sospensione del beneficio a 120 giorni dalla trasmissione delle domande ai Comuni, limitatamente alle domande presentate dal 18 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: nuovo incontro sul rinnovo

Per gli anni 2020-2023, Uneba propone un aumento di 50,00 euro mensili parametrati al livello 4S

Il 28 marzo è ripreso il confronto tra la delegazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl ,Uiltucs per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, scaduto il 31 dicembre 2019.
Durante l’ultimo incontro, avvenuto lo scorso 6 marzo, i sindacati avevano chiesto ad Uneba di provvedere alla formalizzazione di una proposta economica per dare risposte alle esigenze di lavoratrici e lavoratori del settore.
Di seguito, pertanto, i punti salienti della proposta datoriale:
–  per gli anni 2020-2023 un aumento pari a 50,00 euro sul livello 4S da riparametrare per gli altri livelli con decorrenza dal mese successivo alla firma dell’accordo;
– l’impegno a rinnovare il CCNL 2024-2026 entro il 30 giugno 2025;
– la richiesta alle organizzazioni sindacali di sostenere Uneba nella richiesta al Governo ed alle Regioni di riconoscere almeno il 50% dei costi che le strutture dovranno sostenere per i rinnovi.
I sindacati, però, hanno definito l’offerta economica insufficiente a recuperare l’aumento dell’indice inflattivo intercorso dal 2020 al 2023 e hanno previsto l’attivo unitario delle strutture congiuntamente alle delegate e ai delegati del settore per il prossimo 5 aprile 2024.

Procedura di riversamento spontaneo crediti d’imposta R&S: aggiornati i termini e il modello

L’Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 marzo 2024, n. 169262).

L’Agenzia delle entrate, con l’emanazione del provvedimento n. 169262/2024, ha apportato modifiche al provvedimento n. 188987/2022, in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura.

Alla luce delle modifiche attuate, i nuovi termini previsti sono:

  • 30 luglio 2024, per la presentazione del modello contenente la richiesta di regolarizzazione;

  • 16 dicembre 2024, per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata;

  • 16 dicembre 2025, per il versamento della seconda rata;

  • 16 dicembre 2026, per il versamento della terza ed ultima rata.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2024.

Al mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista, consegue il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi a decorrere dal 17 dicembre 2024.

 

Contestualmente alle suddette modifiche apportate al provvedimento n. 188987/2022, l’Agenzia ha anche approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta, che sostituisce il precedente.

Tale modello prevede la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva.

La revoca dell’istanza originaria, o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata.

Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può sempre presentare una istanza ex novo.

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: stabiliti gli aumenti salariali

Riconosciuto ai propri dipendenti un aumento di 70,00 euro a titolo di Afac

Nonostante il rammarico per il rifiuto, da parte di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, di procedere al rinnovo del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, le imprese aderenti a Federdistribuzione hanno deciso di riconoscere gli aumenti salariali espressamente richiesti dalle stesse organizzazioni sindacali. Pertanto, a decorrere dal mese di aprile, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, verranno riconosciuti ai loro lavoratori un aumento pari a 70,00 euro lordi, riparametrati al IV livello. 
Inoltre, sempre nella speranza che tali organizzazioni sindacali acconsentano di riaprire le trattative per il rinnovo contrattuale, Federdistribuzione, in risposta a quanto sostenuto da esse, ha voluto ribadire di non aver fatto alcuna richiesta di “flessibilità incontrollata” nella definizione dei contratti a termine, nè di aver proposto alcuno smembramento del sistema di classificazione del personale, demansionamento dei lavoratori o riduzione dei loro diritti; invero, si proponeva l’inserimento di nuove figure professionali e nuovi ruoli di coordinamento ed organizzazione.

Riconoscimento facciale dei dipendenti: sanzioni da parte del Garante della privacy

Erogate sanzioni in alcuni casi di utilizzo della tecnologia per il controllo delle presenze (Garante per la protezione dei dati personali, nota 28 marzo 2024, n. 520).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato 5 aziende – impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti – con importi rispettivamente di 70.000, 20.000, 6.000, 5.000 e 2.000 euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

La motivazione dei provvedimenti presi dall’Autorità è che il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Infatti, non esiste al momento alcuna norma che consenta l’uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.

Il Garante, intervenuto a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all’uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell’ordinamento nazionale, sia in quello europeo.

Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società in questione. In particolare l’Autorità ha accertato che 3 aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo “sistema”, ritenuto illecito dall’Autorità, era utilizzato presso altre 9 sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori, né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (ad esempio il badge). Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.