Pagamento pensioni all’estero, eliminazione dell’assegno

Entro il 15 giugno 2024 i pensionati residenti in Europa dovranno indicare le coordinate bancarie utili all’accredito della pensione compilando l’apposito modulo fornito da Citibank (INPS, comunicato 29 marzo 2024). 

Attualmente, il pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale viene eseguito, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della Citibank (Western Union, nella maggior parte dei Paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

 

L’INPS comunica la graduale eliminazione della modalità di pagamento delle pensioni all’estero attraverso assegno, ciò a fronte dei ritardi nella consegna, dovuti essenzialmente a disservizi dei locali servizi postali oppure a circostanze quali lo smarrimento o il danneggiamento del titolo.

 

A tal fine l’Istituto ha fornito indicazioni di carattere operativo finalizzate all’abolizione del pagamento a mezzo assegno nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

 

In particolare, per quanto riguarda i pensionati residenti in Europa, questi riceveranno un modulo da Citibank per acquisire i dati bancari per l’accredito futuro, da compilare e restituire entro il 15 giugno 2024, allegando la copia di un documento d’identità valido e un documento prodotto dall’istituto bancario estero nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie utili all’accredito (cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito), l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.

 

In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto in contanti a sportello presso Western Union.

 

L’INPS precisa che, nel caso di nuove pensioni o trasferimenti di pensioni dall’Italia, dal 1° luglio 2024, il pagamento sarà in contanti, presso Western Union, se non sono state fornite le coordinate bancarie: tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino a quando i soggetti interessati non faranno pervenire la richiesta di variazione delle modalità di pagamento.

 

I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza a mezzo posta elettronica o servendosi dei numeri telefonici gratuiti dedicati indicati, per ciascun Paese, nel sito della Banca, o anche rivolgersi ai servizi dei locali uffici di patronato.

CCNL Tessili Industria: c’è l’ok dei lavoratori alla piattaforma

I lavoratori hanno dato parere positivo alla piattaforma che comprende miglioramenti retributivi e normativi

Le Sigle Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno comunicato l’ok dei lavoratori alla piattaforma per il rinnovo del CCNL Tessile Abbigliamento per il periodo di vigenza contrattuale 1° aprile 2024-31 marzo 2027. Il settore coinvolge 372.600 addetti impiegati in 41.380 imprese. Il passo successivo che si attende è l’invio della piattaforma ai rappresentanti di Sistema Moda Italia Confindustria per iniziare le trattive per il rinnovo. 
Per quanto riguarda l’aspetto economico è stato chiesto un aumento salariale sui minimi tabellari di 270,00 euro (3° livello Super) e l’incremento dell’Elemento di garanzia retributiva per le aziende che non hanno la contrattazione di II livello, passando dagli attuali 300,00 euro a 450,00 euro. Ad essere maggiorate anche le percentuali per i lavoratori turnisti/squadre. Si è chiesto, inoltre, di incrementare anche il welfare contrattuale per la previdenza complementare Previmoda, definendo misure di contrasto al mancato contributo dovuto al fondo integrativo Sanimoda. 
Per quanto riguarda, invece, la parte normativa si chiedono, tra le altre cose: 8 ore annue in più per la formazione obbligatoria e il registro dei mancati infortuni. Oltre a questo, allargamento dei permessi retribuiti per partecipare a corsi di studio e di formazione; miglioramenti nella fruizione dei permessi; rivisitazione dei meccanismi di funzionamento dell’Ente bilaterale. Chieste anche maggiori specifiche sul pagamento della malattia e/o infortunio non sul lavoro anche nel corso del periodo di prova; integrazione al 100% dei giorni di carenza malattia; superamento delle differenze di trattamento per operai, intermedi ed impiegati per quel che concerne la maturazione delle ferie; innalzamento a 10 giorni l’anno (di cui 5 retribuiti) del congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 13 anni. A questo si aggiunge un’equità di stipendio e la riduzione del gender pay gap

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: testo del decreto in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75, il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Il nuovo Decreto n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024, introduce disposizioni urgenti:

  • in materia di agevolazioni fiscali;

  • di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria.

In particolare, l’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, sopprimendo il primo periodo, comma 3-bis, dell’articolo 2 D.L. n. 11/2023 e introducendo un nuovo comma 3-ter.1 che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Prevista, inoltre, la soppressione del comma 3-quater dell’articolo 2 del suddetto D.L. n. 11/2023.

I successivi commi dell’articolo 1 del Decreto sulle agevolazioni fiscali prevedono, poi, i casi in cui le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute.

All’articolo 1, comma 5, viene inoltre stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato D.L. n. 11/2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

 

Con le disposizioni previste all’articolo 2 del D.L. n. 39/2024 vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis.

In particolare viene chiarito che la sostituzione delle comunicazioni dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1 al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

 

A seguire, l’articolo 3 stabilisce che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili devono trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;

  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;

  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

I soggetti tenuti ad effettuare tale trasmissione di informazioni e le relative variazioni, sono:

– coloro che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

– coloro che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1 gennaio 2024.

 

L’articolo 4 del nuovo Decreto, intervenendo sempre sul D.L. n. 34/2020, inserisce all’articolo 121 il nuovo comma 3-bis, secondo il quale “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della Legge n. 311/2004, e dell’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006″.

 

L’articolo 6 del Decreto stabilisce, poi, che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

 

Infine, rientra tra le disposizioni urgenti in materia fiscale dell’articolo 7 del Decreto, la previsione che le disposizioni sul contraddittorio obbligatorio dell’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): nuovi incontri per il rinnovo

Nell’ultimo incontro l’associazione datoriale Angem ha richiesto ai sindacati l’avvio di un negoziato specifico

Lo scorso 26 marzo sono riprese le trattative tra i sindacati e l’associazione datoriale Fipe-Confcommercio per il rinnovo del CCNL dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo.
In tale incontro l’Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem ha formalizzato la decisione, insieme ad Anir-Confindustria di avviare un negoziato specifico e la conseguente decisione di interrompere il rapporto con Fipe-Confcommercio. I sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil vogliono comunque continuare gli incontri con Fipe-Confcommercio, al fine di concludere quanto prima le trattative per il rinnovo.
Sono stati inoltre definiti i prossimi incontri:
10 aprile;
– 19 aprile;
– 23 aprile;
– 24 aprile
– 6 maggio.
Le riunioni prevedono la partecipazione della delegazione trattante.

CCNL Commercio Cooperative: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Aumento salariale di 240,00 euro al IV livello e una tantum di 350,00 euro. Nuove tutele sulla genitorialità e congedi per le donne vittime di violenza

Il 29 marzo 2024 è stata siglata tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e le associazioni cooperative Ancc-Coop, Confcooperative consumo e utenza, Agci Agrital Settore Consumo, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto della Distribuzione Cooperativa, atteso da circa 60mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle cooperative di consumatori.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. Prevista inoltre l’erogazione di una somma Una Tantum pari a 350,00 euro. Incrementata anche l’indennità annua della clausola elastica del part-time, passando da 120,00 euro annui a 155,00 euro.
Dal punto di vista normativo, l’accordo prevede nuove tutele sul sostegno alla genitorialità, sulle politiche di genere e sul contrasto alla violenza di genere. In merito al diritto alla salute, ai malati oncologici è riconosciuto, al termine del periodo di comporto, un ulteriore mese di congedo retribuito. Per il consolidamento ed il miglioramento delle prestazioni sanitarie integrative è previsto l’aumento del contributo destinato dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. 

Infine viene introdotta una regolamentazione del franchising che impegna le cooperative a vincolare i franchisee ad applicare i CCNL sottoscritti da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e a vigilare sul rispetto delle norme di legge.
Il testo sarà sottoposto nelle prossime settimane al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori.

CCNL Telecomunicazioni: inizia il negoziato

I sindacati chiedono nuove figure professionali per le nuove competenze, riduzione dell’orario di lavoro e 260,00 euro di incremento per il V livello 

Nei prossimi giorni inizieranno le trattative tra Fistel-Cisl Slc-Cgil Uilcom-Uil e le l’associazione datoriale Asstel per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
I sindacati hanno, innanzitutto, ribadito la necessità di affrontare il rinnovo con celerità al fine di fronteggiare la crisi che ormai ha invaso il settore.
Tra le richieste dei sindacati si evidenziano:
–  la disciplina del lavoro agile, per evitare ripensamenti da parte di alcune aziende;
–  la creazione di nuove figure professionali per le nuove competenze ma anche la rioccupabilità dell’attuale perimetro occupazionale,  al fine di tener conto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale;
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di condizione economica a titolo di welfare;
– una richiesta economica pari 260,00 euro per il V livello;
– la trasformazione delle attività dei CRM BPO; ovvero la trasformazione in funzione della digitalizzazione attraverso una formazione massiva e continua e il riconoscimento delle nuove professionalità acquisite sia da un punto di vista di inquadramento che economico.

Carta blu UE, le istruzioni per gli ingressi di lavoratori altamente qualificati

Fornite le indicazioni operative agli Uffici territoriali e sulla procedura per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per l’Immigrazione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’interno, circolare congiunta 28 marzo 2024, n. 2829).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’interno, con la circolare in commento, hanno fornito le istruzioni operative agli uffici territoriali coinvolti nella gestione degli ingressi in Italia di cittadini extra-UE per motivi di lavoro altamente qualificato ed indicazioni sulla procedura da seguire per la presentazione delle domande agli sportelli unici per l’immigrazione da parte del datore di lavoro. 

La circolare in questione è volta all’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 152/2023 che, recependo la Direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati in uno Stato membro Ue (cosiddetta Carta blu UE) ha modificato l’articolo 27-quater del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98).

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 152/2023

Le principali novità previste dall’articolo 27-quater del Testo Unico, riguardano l’ampliamento della platea di lavoratori che potranno fare ingresso in Italia tramite questo canale (tra gli altri, gli stranieri che già soggiornano in Italia in qualità di lavoratori stagionali e i beneficiari di protezione internazionale) e i requisiti meno stringenti previsti sui titoli richiesti (non solo titolo di istruzione superiore di livello terziario, ma in alternativa, anche qualifica professionale superiore pertinente alla professione specificata nell’offerta di lavoro), la durata del contratto di lavoro e l’importo della retribuzione annuale lorda del contratto di lavoro applicato.

Sono inoltre previste modifiche alla procedura di rilascio di nulla osta, agevolazioni per il ricongiungimento familiare e per la mobilità lavorativa dei titolari di carte blu rilasciate da altri stati UE, nonché forme di rafforzamento per l’impiego e il reimpiego di titolari di Carta blu UE, che possono esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo ad attività subordinata qualificata e cercare un nuovo impiego in caso di disoccupazione.

CCNL Tessili vari (Confapi): varata la piattaforma rivendicativa

Presentata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del triennio 1° aprile 2024-31 marzo 2027

L’Assemblea Unitaria dei delegati di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, del CCNL Tessili Vari (Confapi) ha varato, il 27 marzo a Bologna, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del triennio 1° aprile 2024-31 marzo 2027.
Per i 52 mila addetti dei settori interessati al rinnovo, i sindacati, oltre ad un aumento del contributo destinato al Fondo di Previdenza Integrativa Fondapi a carico delle aziende in favore di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti, hanno richiesto:
270 euro per il comparto Tessile-Abbigliamento-Moda con riferimento al 3° Livello Super;
260 euro per il comparto Calzature con riferimento al 3° Livello Super;
260 euro per tutti gli altri comparti con riferimento 3° Livello.
All’interno della piattaforma rivendicativa, oltre a trattare importanti tematiche come appalti, formazione continua e permanente, sicurezza, salute, ambiente, sono inserite richieste di avanzamento in tema di diritti del lavoro in particolare su: diritto assembleare (estensione); contrattazione di secondo livello (estensione) con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro; miglioramento delle normative connesse al tema della L. n. 104/1992, della parità di genere, della genitorialità condivisa. Si richiede, infine, l’introduzione all’interno del contratto nazionale di capitoli su misure per le vittime delle violenze di genere, banca ore solidali, smart working e rappresentanza.

IVA: regime di esenzione per corsi accreditati dal CNF per abilitazione alla professione forense

I corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense accreditati dal Consiglio nazionale forense beneficiano dell’esenzione ai fini IVA (Agenzia delle entrate, risposta 28 marzo 2024, n. 82).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Il riconoscimento di un ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, dunque, non conferisce automaticamente l’esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno). Occorre che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso.

 

In merito al quesito sottopostogli, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, il ruolo del Consiglio Nazionale Forense quale ente pubblico non economico a carattere associativo. Dopo di che, viene chiarito che il tirocinio previsto per accedere alla professione di avvocato oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale.

Il Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, prevede che tali corsi possano essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. In quest’ultima ipotesi i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

 

Nel caso di specie, la società privata che eroga i suddetti corsi è stata riconosciuta come “Scuola Forense”, a seguito di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, l’Agenzia ritiene sussistenti in capo all’istante entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato tenuti dalla società.

Servizi ambientali e assegno integrativo della NASpI, la domanda al Fondo

L’INPS illustra le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo della NASpI erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (INPS, messaggio 28 marzo 2024, n. 1281).

Il decreto istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (D.I. n. 103594/2019, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023) prevede, tra l’altro, l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in questione.

 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n. 80/2014 o, in subordine, alla struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

 

I datori di lavoro potranno accedere al servizio con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nel portale istituzionale al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

 

Al momento della presentazione della domanda, deve essere selezionato il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori, e indicato se si vuole l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).

 

L’Istituto precisa che occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

 

Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

 

L’INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.