IVA: regime di esenzione per corsi accreditati dal CNF per abilitazione alla professione forense

I corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense accreditati dal Consiglio nazionale forense beneficiano dell’esenzione ai fini IVA (Agenzia delle entrate, risposta 28 marzo 2024, n. 82).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede l’esenzione ai fini dell’IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

  • rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Il riconoscimento di un ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, dunque, non conferisce automaticamente l’esenzione IVA a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno). Occorre che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso.

 

In merito al quesito sottopostogli, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, il ruolo del Consiglio Nazionale Forense quale ente pubblico non economico a carattere associativo. Dopo di che, viene chiarito che il tirocinio previsto per accedere alla professione di avvocato oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale.

Il Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, prevede che tali corsi possano essere organizzati dai consigli dell’ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. In quest’ultima ipotesi i corsi devono essere accreditati dai consigli dell’ordine, sentito il Consiglio nazionale forense o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale.

 

Nel caso di specie, la società privata che eroga i suddetti corsi è stata riconosciuta come “Scuola Forense”, a seguito di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, l’Agenzia ritiene sussistenti in capo all’istante entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione da IVA ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato tenuti dalla società.

Servizi ambientali e assegno integrativo della NASpI, la domanda al Fondo

L’INPS illustra le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo della NASpI erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (INPS, messaggio 28 marzo 2024, n. 1281).

Il decreto istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (D.I. n. 103594/2019, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023) prevede, tra l’altro, l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in questione.

 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n. 80/2014 o, in subordine, alla struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

 

I datori di lavoro potranno accedere al servizio con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nel portale istituzionale al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

 

Al momento della presentazione della domanda, deve essere selezionato il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori, e indicato se si vuole l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).

 

L’Istituto precisa che occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

 

Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

 

L’INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.

CCNL Alimentari Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti: definiti Afac e Una Tantum



Stabiliti gli importi relativi agli acconti su futuri aumenti contrattuali e Una Tantum


Il 15 marzo scorso, le Associazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, Cna-Agroalimentare, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale vengono stabiliti gli acconti su futuri aumenti contrattuali esclusivamente per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL area alimentazione-panificazione del 6 dicembre 2021). Le Parti riconoscono a titolo di Afac i seguenti incrementi sui minimi retributivi al parametro convenzionale 137 nelle misure di:


20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;


45,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;


65,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;


35,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024.


Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del suddetto verbale viene corrisposto un importo forfettario Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’Una Tantum viene erogata in due tranche:


100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di aprile 2024;


100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.


Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del verbale viene erogata l’Una Tantum nella misura del 70% con le medesime decorrenze di cui sopra. L’Una Tantum è stato quantificato tenendo in considerazione i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è comprensivo degli stessi; inoltre, l’emolumento è escluso dalla base di calcolo del Tfr. Viene precisato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum fino a concorrenza. Inoltre, i suddetti importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.
























































Livello Parametro Minimi al 29 febbraio 2024 Prima tranche 1° marzo 2024 Minimi dal 1° marzo 2024
1 230 2.442,01 35,04 2.477,05
2 200 2.123,48 30,47 2.153,95
3 165 1.751,89 25,14 1.777,03
4 145 1.539,54 22,09 1.561,63
5 130 1.380,28 19,80 1.400,08
6 120 1.274,09 18,28 1.292,37
7 110 1.167,93 16,76 1.184,69
8 100 1.061,77 15,23 1.077,00























































Livello Parametro Minimi al 31 aprile 2024 Seconda tranche 1° maggio 2024 Minimi dal 1° maggio 2024
1 230 2.447,05 75,55 2.552,60
2 200 2.153,95 65,69 2.219,64
3 165 1.777,03 54,20 1.831,23
4 145 1.561,63 47,63 1.609,26
5 130 1.400,08 42,70 1.442,78
6 120 1.292,37 39,42 1.331,79
7 110 1.184,69 36,13 1.220,82
8 100 1.077,00 32,85 1.109,85























































Livello Parametro Minimi al 30 giugno 2024 Terza tranche 1° luglio 2024 Minimi dal 1° luglio 2024
1 230 2.552,60 109,12 2.661,72
2 200 2.219,64 94,89 2.314,53
3 165 1.831,23 78,28 1.909,51
4 145 1.609,26 68,80 1.678,06
5 130 1.442,78 61,68 1.504,46
6 120 1.331,79 56,93 1.388,72
7 110 1.220,82 52,19 1.273,01
8 100 1.109,85 47,45 1.157,30























































Livello Parametro Minimi al 31 ottobre 2024 Quarta tranche 1° novembre 2024 Minimi dal 1° novembre 2024
1 230 2.661,72 58,76 2.720,48
2 200 2.314,53 51,09 2.365,62
3 165 1.909,51 42,15 1.951,66
4 145 1.678,06 37,04 1.715,10
5 130 1.504,46 33,21 1.537,67
6 120 1.388,72 30,66 1.419,38
7 110 1.273,01 28,10 1.301,11
8 100 1.157,30 25,55 1.182,85

Medici pensionati, incumulabilità dei redditi per incarichi Covid

Illustrati gli effetti pensionistici della proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni per l’emergenza sanitaria (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1259).

A seguito del differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024 ai medici pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 4, comma 6, D.L. n. 215/2023), l’INPS è intervenuto per esporre gli effetti sui trattamenti pensionistici.

In particolare, in base alla norma citata, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019.

I trattamenti pensionistici incumulabili

Nel dettaglio, per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:

– pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);

pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;

pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

 

CIPL Edilizia Artigianato Piemonte: definito l’EVR per il 2024



Stabiliti gli importi per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2024


Il 6 marzo scorso Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte, FIAE Casa Artigiani Piemonte e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte hanno siglato l’accordo sulla definizione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2024.
Infatti, il CIPL Piemonte del 13 aprile 2023 ha disposto l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è oggettivamente correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, disponendo altresì che le Parti si incontrino entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, ovvero non appena disponibili i dati utili, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni atte all’erogazione dell’EVR.
L’accordo del 6 marzo ha stabilito che le verifiche degli indicatori pervenuti su base regionale presi a riferimento presentano le condizioni atte alla corresponsione
dell’EVR nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.
Di seguito gli importi.


























Livelli EVR 4%
7° livello 80,00 euro
6° livello 72,00 euro
5° livello  60,00 euro
4° livello  56,00 euro
3° livello 52,00 euro
2° livello 48,00 euro
1° livello 40,00 euro

Integrazione salariale Fondo TLC: le domande attraverso “OMNIA IS”

L’INPS comunica il rilascio, a partire dal 28 marzo 2024, del servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo TLC attraverso la piattaforma “OMNIA IS” (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1274). 

La domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) potrà essere presentata, a partire dal 28 marzo 2024, esclusivamente sulla piattaforma “OMNIA IS”, accessibile da tutti i datori di lavoro iscritti al predetto Fondo, nonché dai rispettivi intermediari abilitati.

 

Ai fini della validità di presentazione delle domande, le istanze presentate per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024. Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese successivo a quello di rilascio della procedura di invio della domanda, ossia alla fine del mese di aprile 2024.

 

La procedura è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

 

È attiva la funzionalità che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione di integrazione salariale correttamente richiedibile in base all’inquadramento aziendale risultante dalle banche dati dell’Istituto

 

Il servizio guida altresì l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Presente anche una dichiarazione sostitutiva precompilata, attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015.

 

In attesa di ulteriori implementazioni della procedura di presentazione della domanda, che consentiranno la verifica automatica del requisito dimensionale, il datore di lavoro o il suo intermediario devono valutare il possesso del predetto requisito al momento di presentazione della domanda, per selezionare la corretta causale straordinaria proposta dalla procedura.

 

Con riferimento alle causali ordinarie, l’INPS informa che è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della procedura. In alternativa, la stessa relazione tecnica può essere prodotta con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf, anche firmato digitalmente (modalità esclusiva di allegazione per le causali straordinarie).

 

Per presentare la domanda occorre accedere al sito istituzionale e inserire, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menù di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenù occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

CIPL Edilizia Industria Benevento: stabilito l’ EVR 2024



EVR fissato nella misura del 4% per l’anno 2024


Il 18 marzo, le Parti sociali ANCE Benevento, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, rilevato che tutti i quattro parametri relativi ai trienni 2021/2022/2023 e 2020/2021/2022 hanno conseguito un valore positivo, decidono di fissare l’ EVR nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga in vigore il 1° luglio 2014. 
Di seguito, le tabelle con i valori riparametrati nei vari livelli, tenendo conto che l’EVR dovrà essere corrisposto secondo diverse modalità:
100% dell’EVR se 2 parametri sono positivi





































100% dell’EVR (4%) 
Operaio comune 1 livello 0,19
Operaio qualificato 2 livello 0,22
Operaio specializzato 3 livello 0,25
Operaio 4 livello 0,26
Impiegato 1 livello 32,16
Impiegato 2 livello 38,16
Impiegato 3 livello 42,40
Impiegato 4 livello 45,66
Impiegato 5 livello 48,92
Impiegato 6 livello 58,71
Impiegato 7 livello 65,23

– se scatta almeno uno dei 2 parametri aziendali deve versare il 30%, + la metà del 70% restante. Quindi l’impresa verserà il 65% dell’EVR.





































65% dell’EVR
Operaio comune 1 livello 0,12
Operaio qualificato 2 livello 0,14
Operaio specializzato 3 livello 0,16
Operaio 4 livello 0,17
Impiegato 1 livello 21,20
Impiegato 2 livello 24,80
Impiegato 3 livello 27,56
Impiegato 4 livello 29,68
Impiegato 5 livello 31,80
Impiegato 6 livello 38,16
Impiegato 7 livello 42,40

 

Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche

Rese note dall’Agenzia delle entrate le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator (Agenzia delle entrate,  provvedimento del 27 marzo 2024, n. 163586).

L’articolo 1 del D.L. n. 152/2021 riconosce un credito d’imposta alle imprese turistiche in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica;

  • eliminazione delle barriere architettoniche;

  • interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del DPR n. 380/2001;

  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

  • interventi di digitalizzazione.

L’articolo 4, inoltre, riconosce alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 o, in alternativa, sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 

 

Le cessioni dei suddetti crediti, dunque, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite PEC, utilizzando l’apposito modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”.

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che la comunicazione non è accolta se:

– il soggetto cedente non è titolare del credito d’imposta, in base ai dati trasmessi dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e alle eventuali successive cessioni già comunicate;

– il soggetto cedente ha già utilizzato il credito, anche in parte, in compensazione.

 

Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito.

Ebav Veneto: contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese

Entro il 30 aprile 2024 è possibile inviare la richiesta per l’ottenimento del contributo

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha previsto un contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese al fine di acquisire nuove professionalità tramite stages aziendali. Gli stages, avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto, devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, come informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.
La misura del contributo è pari al 50% dei costi lordi sostenuti da azienda, per un massimo erogabile mediamente per mese di 400,00 euro. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. La durata massima del contributo è di 6 mesi.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. L’Ente precisa inoltre che la mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

Illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 che ha individuato gli emolumenti per il calcolo dei contributi dovuti (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 49).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento in questione, infatti, ha individuato le retribuzioni convenzionali per il 2024 (articolo 4, comma 1, D.L.  n. 317/1987) da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

L’Istituto, inoltre, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

I lavoratori interessati

L’INPS chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. 

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.

L’INPS al riguardo rammenta che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/1990).

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2024, allegate alla circolare in argomento (Allegato n. 2). L’INPS, peraltro, segnala che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Infine, le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazioni contributive

I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in commento possono regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in argomento.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, nella circolare in questione vengono elencati alcuni casi particolari.