Integrazione salariale per contratto di solidarietà e nuovi codici Uniemens

L’INPS comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” (INPS, messaggio 22 marzo 2024, n. 1217).

L’INPS fornisce indicazioni in merito alle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens relativamente all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, con particolare riferimento alla causale straordinaria di “contratto di solidarietà”.

 

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si ricorda che, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.  

 

Fino ad oggi, l’assegno di solidarietà prevedeva l’esposizione nei flussi Uniemens del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.

 

Analogamente, la stessa codifica era richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito, Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani).

 

Il codice di conguaglio da utilizzare, da parte dei datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà era, invece, “L002”.

 

Al fine di allineare le procedure alla novellata normativa, l’INPS, con il messaggio in oggetto, rende nota l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”: deve essere invece valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.

 

Parimenti, per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.

 

Per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.

 

Fanno eccezione il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite dall’INPS in precedenza (circolari nn. 29/2022 e 37/2022). 

Assunzioni ex lavoratori Alitalia: prime indicazioni per l’esonero contributivo 

Forniti chiarimenti sull’ambito di applicazione dello sgravio per i datori di lavoro (INPS, circolare 22 marzo 2024, n. 47).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia Società aerea italiana Spa. e di Alitalia Cityliner Spa, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

L’agevolazione in argomento è stata stabilita dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, prevedendo un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che effettuano questo tipo di assunzioni per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I rapporti di lavoro agevolati

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, l’INPS segnala che, in difetto di una espressa previsione legislativa, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (Legge 3 aprile n. 142/2001).

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità previsto dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Infine, l’agevolazione in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’assetto

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tali ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni e compatibilità

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo in questione, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015; dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Inoltre, l’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023 subordina l’efficacia dell’esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis” o di importanza minore, secondo quanto disposto dai regolamenti dell’Unione europea in materia, ossia i regolamenti n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Peraltro, lo sgravio in oggetto risulta cumulabile con altre agevolazioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile.

L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La domanda

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” – la domanda di ammissione all’agevolazione. La pubblicazione del suddetto modulo verrà comunicata dall’INPS con apposito messaggio.

CCNL Commercio (Confcommercio): firmato il rinnovo


 


Sottoscritte le ipotesi di accordo per i rinnovi dei contratti nazionali del terziario


Dopo 4 anni di attesa, le Parti sociali Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario. Tale accordo, che interessa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede:


– nuovi congedi per le donne vittima di violenza;
– un aumento salariale mensile di 240,00 euro al quarto livello, con una prima erogazione di 70,00 euro nella busta paga di aprile 2024 che si aggiunge ai 30,00 euro precedentemente concordati.
Di seguito gli aumenti retributivi, riparametrati nei vari livelli. 





































































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027   Totale  
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatore di vendita I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
Operatore di vendita II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

Inoltre, è stata prevista la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025.














































Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
IV 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatore di vendita I categoria 165,20 165,20
Operatore di vendita II categoria 138,69 138,69




CIPL Edilizia Bologna: sottoscritto il verbale per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024



Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023


L’11 marzo 2024 si sono incontrate Agci Emilia Romagna, Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni Bologna, Legacoop Bologna, Confartigianato Imprese di Bologna, Confcooperative Terre d’emilia, Feneal-Uil di Bologna, Modena e Ferrara, Filca-Cisl dell’area Metropolitana Bolognese, Fillea-Cgil della Provincia di Bologna, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2023, per la valutazione degli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione.
Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, raffrontati con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori. Visto l’esito positivo delle verifiche provinciali, nel corso del mese di marzo, e comunque non oltre il 15 aprile 2024, le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali: 
– ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nell’anno edile precedente quello di erogazione);
– volume d’affari Iva, cosi come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa da presentare all’amministrazione finanziaria;
– ore lavorate cosi come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati).
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 





































Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,9 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 





































Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,1

Entro il 15 aprile 2024, tali aziende dovranno inviare apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile della Città Metropolitana di Bologna di iscrizione. La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’EVR. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’EVR potranno richiedere un confronto con I’impresa che potrà avvalersi dell’assistenza dell’associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

Organismi Sportivi, al via le comunicazioni al centro per l’impiego via RASD

Dal 21 marzo sarà possibile effettuarle attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 21 marzo 2024).

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato che dal 21 marzo 2024 per gli organismi sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati, sarà possibile effettuare le comunicazioni al centro per l’impiego (di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996), relativamente ai direttori/giudici/ufficiali di gara, come disposto dall’articolo 25,comma 6-ter del D.Lgs. n. 36/2021.

Le comunicazioni devono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative alle attività svolte nel 2023, la scadenza dell’invio è il 31 marzo 2024.

CIPL Edilizia Industria Firenze: definito EVR 2024 per i lavoratori del settore



Stabiliti gli importi relativi all’EVR a decorrere da aprile 2024 


Il 20 marzo scorso, l’Ance Firenze, insieme alle Sigle Sindacali della delegazione fiorentina di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono riunite per stabilire gli importi relativi all’EVR 2024. Sulla base di quanto stabilito nell’accordo del 22 giugno 2022, mediante il quale è stato rinnovato il CIPL della Città Metropolitana di Firenze, le Parti hanno verificato i parametri di determinazione dell’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024, secondo quanto disposto nel CCNL del 3 marzo 2022 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e nell’integrativo territoriale già menzionato. 
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata mettendo a confronto il triennio 2023/2022/2021 con il triennio 2022/2021/2020; dando esito positivo per tutti i parametri che ha portato a stabilire l’erogazione dell’EVR nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022. Dopo questo passaggio, ogni impresa procede al calcolo dei due parametri aziendali. Gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione viene erogato dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.






















































































EVR Territoriale EVR determinato a livello aziendale
Livello Paga base 1° luglio 2023 EVR Misura piena 4% minimi 1° luglio 2023 EVR determinato a livello territoriale con 2 parametri pari o positivi EVR determinato a livello territoriale con 3 parametri pari o positivi con 2 parametri aziendali positivi % come da verifica territoriale con 1 parametro aziendale positivo % calcolata come da art.38 CCNL con nessun parametro positivo
VII Q 1.974,71 78,99 39,49 59,24 78,99 27,65 0
VII 1.974,71 78,99 39,49 59,24 78,99 27,65 0
VI 1.777,23 71,09 35,54 53,32 71,09 24,88 0
V 1.481,02 59,24 29,62 44,43 59,24 20,73 0
IV 1.382,31 55,29 27,65 41,47 55,29 19,35 0
III 1.283,56 51,34 25,67 38,51 51,34 17,97 0
II 1.155,21 46,21 23,10 34,66 46,21 16,17 0
I 987,36 39,49 19,75 29,62 39,49 13,28 0

 Abrogazione esonero dall’applicazione della ritenuta su provvigioni degli agenti e mediatori assicurativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’intervento operato dall’articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di bilancio 2024 sul quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, che ha disposto l’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione (Agenzia delle entrate, circolare 21 marzo 2024, n. 7/E).

L’articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25-bis.

Per effetto della suddetta modifica, dal 1 aprile 2024, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel suddetto articolo 25-bis.

In particolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • si considerano assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione;

  • la ritenuta deve essere applicata anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

  • con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa.

L’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa e, per quanto concerne lo scomputo della stessa, il terzo comma dell’articolo 25-bis prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata. Qualora la ritenuta sia operata in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, invece, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata.

 

Sempre ai sensi del secondo comma del citato articolo 25-bis, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

 

L’Agenzia, infine chiarisce che a seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle entrate e che tale abrogazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA.

I termini per il diritto di opzione dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo

Fornite le istruzioni per le operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens (INPS, messaggio 20 marzo 2024, n. 1190).

Con il messaggio in argomento, l’INPS si è occupato della proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo. In particolare, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per le relative operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens.

Infatti, alle figure professionali sopra citate viene applicata una peculiare disciplina previdenziale (comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021). In sostanza, questi lavoratori, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con decorrenza dal 1° luglio 2023, dovevano essere assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico); mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato – al di fuori dei settori professionistici – dovevano essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Tale regime si applica anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (ad esempio, palestre, sale fitness, ecc.).

Peraltro, il citato comma 3, al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione al FPLS, aveva anche previsto, per le figure in argomento, la facoltà di optare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Ma, la recente Legge n. 18/2024 ha inserito il comma 2-ter all’articolo 14 del medesimo decreto, che ha modificato il citato comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo il differimento, al 30 giugno 2024, del termine per l’esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Il diritto di opzione

La facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle qualifiche professionali indicate. Inoltre, l’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati successivamente alla data del 1° luglio 2023 per lo svolgimento dell’attività di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, di direttore tecnico e di istruttori presso società sportive.

L’opzione  è esercitabile direttamente dai soggetti interessati, fino alla scadenza del 30 giugno 2024, attraverso la specifica procedura telematica, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 al portale istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; successivamente all’autenticazione è necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione e dell’avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Esposizione nella denuncia Uniemens, con decorrenza novembre 2023

L’INPS segnala che per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154/2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015, paragrafo 2. Indicazioni che vengono comunque riassunte nel messaggio in commento.

Le regolarizzazioni

Il messaggio in questione, peraltro, include anche le istruzioni per le regolarizzazioni, per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure professionali citate non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e quelle per le regolarizzazioni, per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per i soggetti che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo entro la data del 30 giugno 2024.

CIPL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR 2024



Stabilita l’erogazione dell’EVR per gli impiegati, operai ed apprendisti edili


Come confermato nell’ accordo del 20 marzo 2024, le Parti sociali hanno preso atto (sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto) che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2023 e anno edile 2022, sono risultati positivi.
Pertanto, l’EVR sarà erogato agli operai, impiegati ed apprendisti che applicano il CIPL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde;
– durante il periodo di misurazione dei parametri dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023;
– alla data del 1° febbraio 2024.
Tenendo conto del livello di inquadramento risultante al 1° marzo 2024, gli importi da erogare mensilmente, calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere, corrispondono a quelli indicati nella tabella di seguito.




































TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
  Importo annuale Importo mensile
impiegati 7 livello 1.076,52 89,71
impiegati 6 livello 959,64 79,97
impiegati e operai 5 livello 799,80 66,65
impiegati e operai 4 livello 745,68 62,14
impiegati e operai 3 livello 693,24 57,77
impiegati e operai 2 livello 622,92 51,91
impiegati e operai 1 livello 533,16 44,43

L’importo sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero) e sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2024 alla mensilità di marzo 2025.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° febbraio 2024, la quota dell’Elemento variabile della retribuzione non ancora corrisposta sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
Come specificato nell’ accordo stesso, le aziende potranno verificare i parametri aziendali e, qualora questi risultino pari o positivi rispetto all’anno precedente, l’azienda erogherà EVR al 100%.
Invero, qualora i parametri risultino negativi, l’azienda non erogherà l’EVR e se un solo parametro risulterà pari o positivo, l’azienda erogherà l’EVR al 50%.
 


































Livello EVR ridotta annuale (50%) EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello 538,20 € 44,85 €
impiegati 6 livello 479,76 € 39,98 €
impiegati e operai 5 livello 399,84 € 33,32 €
impiegati e operai 4 livello 372,84 € 31,07 €
impiegati e operai 3 livello 346,56 € 28,88 €
impiegati e operai 2 livello 311,52 € 25,96 €
impiegati e operai 1 livello 266,52 € 22,21 €

In questi casi, l’impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall’accordo del 20 marzo 2023 e l’autocertificazione del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali dovrà essere inviato entro il termine del 15 aprile 2024, secondo le modalità previste.

CCNL Trasporto Merci: definita indennità di copertura economica per vacanza contrattuale



A partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 è prevista l’erogazione dell’indennità di copertura economica


Nell’incontro del 19 marzo 2024 le Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all’erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, hanno condiviso le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%, calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro). Gli importi mensili da riconoscere, a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono indicati nelle tabelle che seguono.  

Persona non viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
Quadro 169 59,74  89,60 
159 56,20  84,30 
146 51,61  77,41 
3° Super 132 46,66  69,99 
128 45,24  67,87 
122 43,12  64,68 
4° junior 119 42,06  63,09 
5°  116 41,00  61,50 
109 38,53   57,79  
6° junior 100 35,35  53,02 

Persona viaggiante
























































Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
C3 133,50 46,83 70,25 
B3 133,00 46,66  69,99 
A3 132,50  46,48  69,72 
F2 129,50   45,43   68,14 
E2 129,00  45,25   67,88  
D2 128,50  45,08  67,62 
H1 124,50   43,68     65,51   
G1 124,00 43,50  65,25
I 116,00  40,69   61,04
L 119,00 41,75  62,62

Nel verbale viene inoltre precisato che gli importi devono essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021” (ICE) e che la stessa cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto.