CCNL Legno e Arredamento – Artigianato: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti incrementi retributivi, per il livello D del legno di 180,00 euro per l’artigianato e di 181,00 euro per le Pmi, mentre per il 5° livello del settore lapideo di 189,00 euro per l’artigianato e di 191,00 euro per le Pmi

Dopo sole due settimane di trattative il 5 marzo 2024 Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale che include l’intero settore dell’artigianato e delle Pmi che aderiscono alle associazioni interessate, ormai scaduto nel dicembre 2022. L’accordo interessa circa 80 mila addetti e 20 mila imprese, e avrà validità fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede:
– 180,00 euro per i lavoratori inquadrati al livello D dipendenti da imprese artigiane del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 35,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 189,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello imprese artigiane del Settore Lapidei, Escavazione, Marmo. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 44,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 181,00 euro ai lavoratori inquadrati al livello D dipendenti delle Pmi del Settore Legno, Arredo, Mobili. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 36,00 euro dal 1° ottobre 2026;
– 191,00 euro per i lavoratori inquadrati al 5° livello dipendenti da Pmi Settore Lapidei, Escavazione, Marmo così suddivisi. L’importo viene corrisposto in 4 tranches: 55,00 euro a partire dal 1° marzo 2024, 50,00 euro dal 1° gennaio 2025, 40,00 euro dal 1° gennaio 2026, 46,00 euro dal 1° ottobre 2026.
Sono inoltre previsti 5,00 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e un una tantum di 130,00 euro
Dal punto di vista normativo, l’accordo siglato definisce una revisione della disciplina relativa al preavviso di dimissioni e licenziamento. Rispetto alla normativa nazionale, stabilisce l’indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza. 
Nelle prossime settimane l’ipotesi di accordo verrà sottoposta alla votazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione definitiva. 

Certificazione parità di genere: la formazione per l’accesso al Fondo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che individua le misure per l’ammissione al finanziamento (D.M. 18 gennaio 2024).

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante l’individuazione delle misure formative che consentono l’accesso al “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere” istituito dalla Legge di bilancio 2022, e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2024.

Con queste risorse le regioni poi programmano e finanziano, in favore delle  imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall’articolo 1 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  d’intesa  con  la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto dell’INAPP, predisporrà apposite linee guida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per orientare la qualità della programmazione e della progettazione delle attività di formazione citate.

Comunque, gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Modalità di erogazione

Per il finanziamento delle attività in questione sono destinati al Fondo 3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione  al numero delle imprese attive nel 2021, prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione di 27.000 euro.

Le risorse sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalità:

– un acconto pari al 75% del  contributo  assegnato viene erogato previa  trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell’allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente  vincolanti (IGV, Allegato 2 al decreto in commento). Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all’ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione.

– la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati,  in relazione agli impegni adottati, sulla  base del modello di cui all’Allegato 3 del decreto in commento. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. 

La mancata trasmissione della documentazione entro il 30  giugno  2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto. 
La rendicontazione degli interventi deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025

Le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni sono assicurate dal Ministero attraverso i propri enti vigilati.

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato l’accordo dell’EVR 2024



A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’EVR è stabilito nella misura del 4% dei minimi di paga base


Il 29 febbraio è stato siglato dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli e da Feneal-Uil di Napoli, da Filca-Cisl della Campania, da Fillea-Cgil di Napoli il verbale di accordo che determina l’elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’E.V.R. è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, concordati nel CIPL, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Per gli operai I’erogazione dell’E.V.R. avviene con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2022/2023 sul triennio 2020/2021/2022.
Di seguito gli importi.




























IMPIEGATI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
78,99 euro
71,09 euro
59,24 euro
55,29 euro
51,34 euro
46,21 euro
39,49 euro
























OPERAI
Livello EVR sulla base della percentuale del 4%
0,32 euro
Operaio Specializzato 0,30 euro
Operaio Qualificato 0,27 euro
Operaio Comune 0,23 euro
Operaio Discontinuo D1 (90% 1°livello) 0,21 euro
Operaio Discontinuo D2 (80% 1°livello) 0,18 euro

Tassazione separata per la restituzione delle somme versate per riscatto laurea ai fini della buonuscita

Con la risposta del 7 marzo 2024, n. 62, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sul regime fiscale da applicare alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti.

La lettera e), comma 1, dell’articolo 10 del TUIR stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 565/1996. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della Legge n. 101/1989, sono deducibili alle condizioni e nei limiti stabiliti.
Già nella risoluzione n. 298/2002, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.

La lettera n­-bis), del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR prevede che l’imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

 

Riguardo al caso di specie, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l’istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare  del suddetto regime, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata, ai sensi della predetta lettera n­-bis).

 

Infine, l’Agenzia ha osservato che per i redditi indicati alle lettere da g) a n-­bis) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

Ebilog: contributi per i libri scolastici

L’Ente ha stanziato un contributo pari a 300,00 euro per l’acquisto dei libri per la scuola secondaria di primo e secondo grado

L’Ente bilaterale del settore trasporto merci, spedizione e logistica ha stabilito l’erogazione di un contributo in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese, che risultano in regola con i versamenti all’Ente, al fine di sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, anche in formato digitale, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riguardanti l’anno scolastico 2024/2025
Il contributo non può superare i 300,00 euro per ogni figlio che risulta iscritto a scuola ed è ridotto fino a concorrenza delle spese realmente sostenute e documentate, se inferiori all’importo massimo previsto di 300,00 euro. Per accedere al contributo bisogna avere un ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare non deve superare i 40mila euro l’anno. La richiesta di contributo deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2024, solo per via telematica, tramite il sito dell’Ente. Insieme alla domanda devono essere allegati una serie di documenti e, sempre sul sito di Ebilog è possibile conoscere quali. Si precisa che è possibile inviare una sola domanda per figlio. Per le imprese già iscritte, l’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta. Invece, per le imprese di nuova iscrizione, possono accedere ai bandi in corso versando almeno due anni di contribuzione dovuta. Oppure, possono partecipare ai bandi solo dopo aver maturato almeno un anno di contributi. Il contributo viene ridotto del 50% nel caso in cui l’impresa ha versato almeno 6 mesi precedenti di contributi all’atto di presentazione delle domande. 

Esonero per assunzioni donne vittime di violenza: prime indicazioni operative

Arrivano le istruzioni applicative per usufruire del beneficio per chi assume disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà (INPS, circolare 5 marzo 2024, n. 41).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza disoccupate che percepiscono il Reddito di libertà (articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020). L’Istituto ha anche comunicato che, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura agevolativa in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari.

L’agevolazione è stata prevista dall’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 191, Legge n. 213/2023). In sostanza, i datori di lavoro che assumono soggetti con le caratteristiche appena citate si vedono riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. 

In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nel 2023

Per quel che riguarda la durata del beneficio, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.

L’assetto dell’esonero

Innanzitutto, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 191 della Legge di bilancio 2024, è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Ovviamente, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. 

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi

L’esonero in questione non è sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ossia mediante risorse statali.

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, nel caso in cui questo non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

CCNL Rai Impiegati e Operai: presentata la piattaforma di rinnovo

Tra gli argomenti della piattaforma modifiche nell’inquadramento del personale, nuovi minimi e riduzione dell’orario di lavoro

Il 29 febbraio scorso è stata redatta da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Cgl, Snater, Libersind-Confsal la Piattaforma di rinnovo del CCNL Rai 2023-2025 che sarà sottoposta prima al passaggio preventivo della Delegazione Contrattuale e, successivamente, al confronto assembleare per le eventuali integrazioni fino alla presentazione ufficiale.
Di seguito i principali temi trattati.
Classificazione del Personale
Riconoscimento del 1° livello per i Responsabili delle Segreterie di Redazione e del Personale delle Sedi regionali, per gli Organizzatori-Ispettori di produzione.
Riconoscimento del livello A, con mantenimento delle maggiorazioni, per i profili apicali della produzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, SuperTv/Radio, Direttori della Fotografia, Direttori di Produzione, Scenografi, Building Manager, Coordinatori Tecnici).
Welfare e conciliazione vita/lavoro
Secondo le OO.SS. si devono introdurre le seguenti modifiche strutturali: maggiori assunzioni di personale, anche a tempo determinato in sostituzione del personale in malattia lunga, maternità, congedo, aspettativa, favorire la possibilità di accesso al part-time e alla aspettativa, migliore pianificazione degli orari in un’ottica di miglioramento della vita lavorativa e familiare.
Terapie salvavita
Prevista per le Lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per terapie salvavita (Chemioterapia, Radioterapia, Emodialisi ed altre ad esse assimilabili) il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporto, garantito dalla Legge e disciplinato dal CCNL vigente. Per tali ragioni, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure previste dal percorso medico, devono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
Orario di lavoro
Le OO.SS. chiedono la riduzione dell’orario di lavoro, assorbendo 35 minuti giornalieri, a parità di salario, passando da 39 ore a 36 ore settimanali e percorsi di sperimentazione della settimana lavorativa di 4 giorni per chi non può accedere all’istituto del lavoro agile.
Trattamento economico
Estensione della indennità ex art.34 (maggiorazione 8%) a tutto il personale del Gruppo Rai e verifica dell’applicazione corretta delle maggiorazioni di cui all’art. 36 (variabilità turni)
Riduzione del numero di seste giornate esigibili dall’Azienda (dimezzamento da 20 settimane a 10 settimane).
Minimi salariali
Per il periodo 2023-2025, si rende necessario un aumento significativo del salario per far fronte all’andamento dell’inflazione che nel 2022 ha registrato un aumento dell’8,1%, che l’aumento dei minimi del precedente rinnovo contrattuale non è riuscito assolutamente ad assorbire. Per  il 2023 l’inflazione ha registrato un aumento del 5,7%.
Buoni pasto
Si ribadisce la richiesta di introdurre il buono pasto elettronico come modalità per la fruizione del pasto anche nelle mense aziendali, e, dove necessario, integrarlo con i ristoranti convenzionati delle Sedi regionali.

CIRL Chimica Artigianato Veneto: definito il verbale di proroga

Le Parti Sociali hanno deciso di prorogare fino al mese di febbraio 2025 la durata del CIRL

Considerato il particolare contesto economico che sta attraversando il settore, Le Parti Sociali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani del Veneto e Filctem-Cgil, Femca- Cisl, Uiltec-Uil del Veneto, con l’accordo del 26 febbraio 2024, decidono di prorogare la durata del CIRL fino al mese di febbraio 2025 per i dipendenti delle imprese artigiane del settore Chimica, Gomma/Plastica, Vetro del Veneto.

Tale accordo prevede -oltre alla proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dal CIRL- la proroga della quota annua di 2,50 euro di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato in favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti), importo che viene versato dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo 2024 (B01 mese di marzo 2024).

I datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota di cui sopra per il 2024, con riferimento ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024, non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo.
La quota annua non è riconducibile per i part-time.

CIPL Edilizia Industria Genova: stabiliti gli importi dell’EVR 2024



Definiti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati operai e Quadri del settore edile


L’Ance Genova ha comunicato che, per effetto delle previsioni del CIPL Edilizia Industria della Città Metropolitana di Genova, stipulato il 13 dicembre 2021, dalla stessa Ance, insieme alle organizzazioni sindacali territoriali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, è prevista l’erogazioni dell’EVR dal 1° gennaio 2024 secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito. L’emolumento spetta agli impiegati, operai e quadri che lavorano nel settore edile.


































Livello Valore mensile impiegati e Quadri Valore orario operai
VII 47,37 euro  
VI 42,63 euro  
V 35,52 euro  
IV 33,16 euro 0,19 euro
III 30,79 euro 0,18 euro
II 27,71 euro 0,16 euro
I 23,68 euro 0,14 euro

Pagamento rateizzato dei contributi sospesi, inadempimento e recupero

L’INPS esamina le conseguenze del mancato o parziale pagamento rateale dei contributi sospesi a seguito di eventi calamitosi (INPS, circolare 6 marzo 2024, n. 43). 

In caso di eventi calamitosi, le disposizioni legislative a sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali possono prevedere, tra l’altro, la sospensione per un certo periodo dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), stabilendosi che, alla fine del suddetto periodo, il pagamento debba avvenire in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

 

Eventualmente, può essere disposto che la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine fissato dal legislatore. 

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, prende in considerazione le ipotesi di mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma, descrivendone le conseguenze e definendo una modalità univoca di gestione del credito in funzione del recupero, in mancanza di una specifica disciplina in materia.

 

Il mancato pagamento

 

Innanzitutto si deve ricordare che, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolare il recupero del credito, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione contributiva.

 

Inoltre, per le singole gestioni previdenziali, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, scatta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; pertanto, i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

 

Il parziale pagamento

 

Il pagamento parziale delle rate non comporta, invece, la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

 

L’INPS precisa, infine, che quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare in commento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.