Email dei dipendenti e privacy: nuove indicazioni per la conservazione dei metadati

L’Autorità garante vara un nuovo documento di indirizzo con limitazioni per il periodo di conservazione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 6 febbraio 2024, n. 517).

Il Garante per la privacy ha reso noto di aver varato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

In particolare, l’Autorità chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

L’indirizzo predisposto dal garante prevede, invece, che i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

CIPL Lapidei Industria Lucca: definita la proroga del contratto

Previsti, per i lavoratori del settore, l’erogazione di buoni spesa e l’aumento del contributo mensile al Comitato Paritetico Marmo

In data 30 gennaio 2024 è stato sottoscritto a Pietrasanta (LU) presso la sede di Confindustria Toscana Nord, tra le OO.SS di categoria e Confindustria Toscana Nord, il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza. Il contratto interessa circa 1000 lavoratori del settore lapideo della provincia di Lucca, sia delle cave che dei laboratori di trasformazione.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito il riconoscimento ai lavoratori di un importo di 140,00 euro una tantum, da erogare sotto forma di tessera buoni spesa in due tranche:
– la prima da 90,00 euro da riconoscere entro marzo 2024;
– la seconda da 50,00 euro da riconoscere entro settembre 2024.
Contestualmente è stato previsto anche un aumento da 6,16 euro a 6,70 euro del contributo mensile per singolo lavoratore che l’azienda riconosce al Comitato Paritetico Marmo, ente bilaterale che garantisce sia attività istituzionali quali la partecipazione a progetti e corsi di formazione e sicurezza per i lavoratori, sia un Fondo Mutualistico per i lavoratori con assistenze quali un’assicurazione professionale e contributi nascita e matrimonio.
Le OO.SS., in virtù della difficile situazione del settore, hanno infine condiviso la decisione di non avviare la trattativa per il rinnovo del contratto, bensì di prorogare quello vigente di un anno. 

Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza sulla manodopera edile

Introdotte nuove percentuali per le categorie specialistiche edili

In data 30 gennaio 2024 Ance, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative-Lavoro e Servizi Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai-Edilizia, Confapi-Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo nazionale relativo agli aggiornamenti delle percentuali di incidenza sulla manodopera affinché vi siano congruità per determinate categorie specialistiche del settore edile. 
Tale accordo ha introdotto novità importanti tra cui appunto la definizione delle percentuali applicate ai nuovi cantieri la cui denuncia è stata compiuta dal 1° gennaio 2024. Si riportano di seguito alcune delle suddette percentuali.
OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%;
OS 18 – A componenti strutturali in acciaio: 6%;
OS 18 – B componenti per facciate continue: 6%.
Per gli appalti di lavorazioni specialistiche del Jet Grouting e delle Palancole appartenenti alla categoria OS-21, le varie Casse Edili e le varie Edilcasse vanno ad applicare le seguenti percentuali:
OS 21 – Jet grouting: 8%;
OS 21 – Palancole: 6% (inclusi i lavori realizzati in ambito marittimo, fluviale, lacunare o lagunare.
Altresì, sono state definite quelle relative ai cantieri anche in corso di attività di sgombero neve (OG 3) per le quali le Casse Edili e le Edilcasse applicano la percentuale del 6%.
Da ultimo si comunica che è stata aggiornata altresì la tabella contenente altre categorie del settore, sia di lavorazione che specialistiche OS con le relative percentuali di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

Assegno unico e universale e soglie ISEE rivalutati per il 2024

L’INPS comunica la rivalutazione degli importi mensili dell’Assegno unico e universale e delle relative soglie ISEE per l’anno 2024 (INPS, messaggio 8 febbraio 2024, n. 572).

Come noto, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.Lgs. n. 230/2021, sia l’AUU, sia le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 

L’ISTAT, in data 16 gennaio 2024, ha comunicato che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%.

 

In considerazione di ciò, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noti i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie dell’ISEE aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2024, riportando i dati in apposita tabella allegata.

 

L’importo massimo erogabile nel 2024 in presenza di un solo figlio a carico è pari a 199,40 euro per un ISEE fino a 17.090,61 euro.

 

Per valori di ISEE da 45.461,03 euro fino a 45.574,96 euro e oltre tale soglia, l’importo mensile dell’assegno in presenza di un figlio è pari a 57 euro.

 

Il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023 mentre, a partire dal mese di febbraio 2024, lo stesso viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori.

 

Infine, l’INPS precisa che la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.

 

Chiarimenti AdE in caso di operazione di scissione e contestuale fusione della società nella beneficiaria

L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello antiabuso, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un’operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024 n. 37).

Ai sensi dell’articolo 10bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un’operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

  • l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

  • l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Il legislatore, inoltre, ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Riguardo all’analisi antiabuso richiesta dall’istante all’Agenzia delle entrate in merito alla scissione, viene rilevato che tale operazione consiste nella scissione parziale proporzionale di una società a favore di un’altra, con assegnazione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria ad una terza società, il cui patrimonio non comprende elementi significativi, ad eccezione di un credito verso la tesoreria accentrata del gruppo.

 

La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell’art. 172, comma 1, del TUIR secondo cui la fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento e dell’art. 173, del medesimo testo unico.

In merito alla scissione in oggetto viene chiarito che tale operazione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, procederanno (o proseguiranno) a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d’impresa. Non si configurerà, di conseguenza, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti.

 

L’Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, con l’impiego degli asset coinvolti esclusivamente nello svolgimento delle attività prospettate in istanza.

 

Nel caso di specie non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Non sussiste, pertanto, il primo presupposto dell’abuso del diritto, e di conseguenza non è necessario proseguire nel riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso agli effetti del suddetto articolo 10bis della Legge n. 212/2000.

CCNL BCC: approvata l’ipotesi di piattaforma

Illustrati i temi principali:  inquadramenti ed organizzazione del lavoro; conciliazione tempi vita e lavoro e parte economica

Lo scorso 15 gennaio i dirigenti sindacali si sono riuniti per illustrare l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane. 
I temi principali sono stati i seguenti.
Politiche attive per l’occupazione
Secondo i sindacati è necessario un impegno forte delle aziende per procedere alla stabilizzazione del lavoro non a tempo indeterminato (compresi i contratti di somministrazione a tempo determinato),riducendo l’attuale percentuale di utilizzo massimo del personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Enti Bilaterali del settore
Le Organizzazioni Sindacali riconoscono nella formazione continua un adeguato strumento di salvaguardia e intendono, pertanto, nell’interesse dei lavoratori, presidiarne con costante attenzione i contenuti e le modalità di erogazione, la contribuzione, la pianificazione e la programmazione e certificazione.
Parte economica
Viene richiesto un incremento economico complessiva per la figura di riferimento di 435,00 euro lordi mensili, a regime, con previsione di rivalutazione di tutte le altre voci economiche (scatti, diarie, indennità, ecc.) in misura pari alla rivalutazione delle tabelle retributive e vengono previsti il recupero di arretrati, giustificati dalla scadenza del contratto e legati al caro vita e agli incrementati utili delle Aziende/Bcc.
Welfare 
Sono previsti aumenti della contribuzione a Cassa Mutua Nazionale ed alla Previdenza complementare, di una percentuale pari all’1,2 % pro quota.
Al Lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente a carico del dipendente, viene richiesta una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:
– 250,00 euro per lo studente di scuola media inferiore;
– 500,00 euro per lo studente di scuola media superiore;
– 1.000,00 euro per lo studente universitario.
Inquadramenti
Si richiede di ampliare le declaratorie previste, sulla base di un confronto con la contrattazione di  secondo livello sia per le Aree Professionali che per i Quadri Direttivi, senza limitarlo ai soli profili professionali derivanti da nuove attività, o dovuti a cambiamenti d’organizzazione.
Organizzazione del lavoro 
Tra le principali richieste vi è la riduzione dell’orario contrattuale a 35 ore settimanali, a parità di retribuzione, in una prospettiva di una maggiore organizzazione vita-lavoro, la promozione del Lavoro Agile in particolare sulle Banche di Credito Cooperativo, oltre all’incremento di una maggiore concessione del part-time nel rapporto di unità 1 ogni 10 lavoratori, nelle Aziende con organico di norma superiore alle 100 unità.
L’assemblea ha ufficialmente dato avvio alla calendarizzazione delle Assemblee delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore che dovranno concludersi entro il 19 febbraio 2024.

Il calcolo del ticket di licenziamento per il 2024

Illustrata la contribuzione dovuta in applicazione del relativo obbligo di versamento e rivalutazione del massimale NASpI per l’anno in corso (INPS, messaggio 7 febbraio 2024, n. 531).

L’INPS ha illustrato i criteri di calcolo del contributo di licenziamento (cosiddetto ticket di licenziamento) per il 2024 (articolo 2, commi da 31 a 35, Legge n. 92/2012), nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. In particolare, tali criteri sono definiti dall’articolo 2, comma 31 che stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Quindi, per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare INPS n. 40/2020, richiamate anche nella circolare n. 137/2021.

La base di calcolo del ticket di licenziamento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 22/2015. Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (INPS, circolare 25/2024).

Di conseguenza, l’INPS rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del cosiddetto ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come precisate nella circolare in commento, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.

CCNL Aereoporti Sezione Handlers: sottoscritto verbale integrativo

Precisazioni in merito alla spettanza dell’importo una tantum per il personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL

Il 29 gennaio 2024, Assohandlers e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo, si sono incontrate nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione avviate dalle OO.SS il 22 dicembre 2023. L’art. H15 del CCNL del Trasporto Aereo – Parte specifica – Sezione Handlers siglato il 25 ottobre 2023 ha previsto l’erogazione a tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data della firma, a condizione che il rapporto permanga alla data di erogazione, di un importo economico una tantum pari a 500,00 euro lordi. In caso di assunzione a tempo indeterminato successiva al 1° luglio 2017 la misura del relativo importo deve essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023. 
La norma transitoria del contratto, estende la spettanza della suddetta una tantum, anche al personale a tempo indeterminato che dalla data del 25 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 dovesse risultare transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria, prevedendo in tal caso la ripartizione proporzionale tra Società uscente e Società subentrante. Relativamente al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL intervenuta il 25 ottobre 2023, non è stata prevista deroga.
Le Parti Sociali hanno quindi condiviso la necessità di prevedere una salvaguardia per coloro i quali siano transitati in diversa entità societaria per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 24 ottobre 2023. Si è pertanto stabilito che il precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori che alla data del 29 gennaio 2024 siano alle dipendenze dell’operatore subentrante e che siano transitati all’operatore subentrante nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 24 ottobre 2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, una somma dell’importo lordo di 500,00 euro che dovrà essere riproporzionata rispetto al 1° dicembre 2023, nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue. Per i lavoratori part-time detto importo sarà riparametrato in relazione alla durata della prestazione. L’importo risultante dai riproporzionamenti sarà riconosciuto entro e non oltre il 30 aprile 2024.
Agli stessi lavoratori di cui sopra, sarà riconosciuto dal precedente operatore del servizio un ulteriore importo nella misura massima di 385,00 euro lordi, qualora intendano sottoscrivere un accordo in sede protetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. relativo alla sola cessazione del rapporto avvenuta in clausola sociale. Detto importo deve essere riproporzionato rispetto al 1° dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto con il precedente operatore abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze. L’importo risultante dai riproporzionamenti di cui sopra sarà riconosciuto a seguito della sottoscrizione in sede protetta entro il 31 Marzo 2024, per poi essere riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Con l’accordo siglato le Parti Sociali hanno dichiarato concluse, con esito positivo, le procedure di raffreddamento. 
L’accordo si è reso necessario a causa della mancanza di una deroga che estenda la spettanza dell’importo una tantum stabilito rispetto al personale eventualmente transitato per effetto di clausola sociale in diversa entità societaria in data anteriore a quella della sottoscrizione del CCNL.

 

D.L. sicurezza energetica, fonti rinnovabili e sostegno a imprese energivore convertito in Legge

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31.

La Legge di conversione n. 11/2024 del D.L. n. 181/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’8 febbraio 2024 e prevede disposizioni urgenti:

  • per la sicurezza energetica del Paese;

  • per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

  • per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

  • in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Di seguito alcune delle misure previste.

 

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare viene disposto che fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese elettrivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. “gasivori“.

 

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

L’articolo 4-bis, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

In materia di misure a sostegno dell’edilizia privata, l’articolo 4-quater estende da due anni (come previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022) a 30 mesi la proroga:

– dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del Testo unico in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023);

– del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023).

 

L’articolo 4-quinquies reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.

 

L’articolo 4-octies, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

L’articolo 15 reca disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

 

Infine l’articolo 18-bis prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. 

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione, gli importi rivalutati per il 2024



L’INPS rende noti i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 7 febbraio 2024, n. 31).


Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.


 


I soggetti a cui si riferiscono le indicazioni fornite con la circolare in oggetto sono quelli esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 


 


L’INPS ricorda che, nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. 


 


Pertanto, per il 2024, gli importi delle prestazioni in argomento sono i seguenti:


 


– 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;


10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;


1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.


 


I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2024 sono stati aggiornati tenuto conto della misura del tasso d’inflazione programmato per il 2023 che è stata pari al +4,3%.


 


Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), si applica la seguente tabella:


 
































Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 17.715,95 21.216,75
3 persone 22.779,35 27.276,19
4 persone 27.204,24 32.578,65
5 persone 31.632,83 37.881,18
6 persone 35.850,10 42.932,63
7 o più persone 40.066,61 47.983,28

Invece, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l’anno 2024:


 


843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;


1.475,32 euro per 2 genitori ed equiparati.