Incluso nel reddito di lavoro dipendente il contributo derivante dai buoni pasto 2020 non erogati


Il contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022, n. 377).

Ai sensi dell’art. 1, co. 870, L. n. 178/2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell’anno 2021, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.


Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 51, co. 2, lett. c), del Tuir.


Inoltre, il contributo in denaro in esame non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall’art. 51, commi 2 e seguenti del Tuir.


Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir.


Il Fisco risponde sull’esterometro


L’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

I quesiti riguardano l’ambito di applicazione dell’esterometro, le regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la conservazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
L’evoluzione normativa del c.d. “esterometro” dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
In tema di conservazione l’Agenzia chiarisce che l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.

Compensazione prezzi materiali nei contratti pubblici: IVA sulle risorse finanziarie


Forniti chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA applicabile all’erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (Agenzia delle entrate – Risoluzione 13 luglio 2022, n. 39/E).

A fronte degli eventi che, durante il primo semestre dell’anno 2021, hanno determinato l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e le conseguenti ripercussioni negative sia per gli operatori economici (soggetti appaltatori) sia delle stazioni appaltanti, il legislatore, all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito Fondo con una dotazione, per l’anno 2021, pari a 100 milioni di euro.
Ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici e segnatamente ai sensi del comma 27- ter dell’articolo 216, che fa salva la disciplina previgente di cui all’articolo 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Ministero istante continua a rilevare con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei suddetti materiali da costruzione più significativi che concernono i contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e in corso di esecuzione.
Al fine dell’emanazione di detto decreto, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali appositamente istituita, sulla base dell’attività istruttoria effettuata dalla stessa Direzione generale, ha il compito di esprimere un parere in merito alla sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali.
In merito alle specifiche modalità di utilizzo del predetto Fondo e circa le modalità operative per il calcolo e il pagamento della richiamata compensazione sono stati emanati rispettivamente il decreto ministeriale n. 371 del 2021 e la circolare ministeriale n. 43362 del 2021.
In particolare, l’articolo 1 del predetto decreto ministeriale n. 371, stabilisce che, ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all’articolo 1- septies, comma 7, del decreto legge n. 73 del 2021 e ritenute ammissibili, il Fondo è ripartito tra le categorie piccola, media e grande impresa.
L’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto prevede che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all’articolo 7-septies, comma 1, decreto legge n. 73/2021, (…), ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7 del medesimo decreto legge n. 73/2021 (…) invia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Ministero (…) – Direzione generale (…) – richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto articolo 1-septies. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 1-septies del decretolegge n. 73/2021 (…) e pervenute entro il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo 1-septies. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 4 dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 (…), i soggetti indicati al comma 7 del predetto articolo 1-septies inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa; l’attestazione relativa all’importo definitivo ammesso a compensazione (…); la dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 (…), risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione”.
Il successivo articolo 3 stabilisce che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…) la Direzione generale (…) assegna, a ciascuno dei soggetti indicati (…), le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.”
L’articolo 4, comma 1, dispone che “nell’ambito della ripartizione del Fondo (…), i soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. (…).” .
Infine, l’articolo 6 prevede che “la Direzione generale (…) provvede a comunicare ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 (…) l’assegnazione delle risorse, che saranno loro attribuite secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.”.
Con la successiva circolare ministeriale n. 43362 del 2021, esplicativa delle modalità operative di calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei predetti materiali da costruzione, il Ministero istante ha, tra l’altro, precisato che “gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario (…) e a determinare l’ammontare della compensazione (…). Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni (…) e li presenta alla stazione appaltante. (…). La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, (…). Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.”.
Secondo quanto rappresentato nell’istanza e alla luce delle norme e della prassi sopra richiamata, emerge che le somme costituenti la dotazione del predetto Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero per l’adeguamento dei prezzi vengono versate alle varie stazioni appaltanti una volta riscontrata l’insufficienza delle risorse a disposizione delle stesse, di cui al citato articolo 1- septies, comma 6, del decreto legge n. 73 del 2021, e a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo medesimo secondo la procedura prevista dal richiamato d.m. n. 371 del 2021.
Dette somme successivamente dovranno essere erogate agli appaltatori in relazione alle istanze pervenute entro il 9 dicembre 2021 e ritenute ammissibili, istanze che le stazioni appaltanti, come accennato, dovranno, tra gli altri documenti, allegare alle proprie dichiarazioni comprovanti l’insufficienza delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 1- septies sopra citato e degli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale n. 371.
Nella fattispecie prospettata, quindi, l’erogazione delle predette somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1- septies del decreto legge n. 73 del 2021, oltre ai decreti ministeriali di attuazione), che prevedono sia i soggetti destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1- septies ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle predette somme, alla luce dello stanziamento effettuato.
Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l’erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA di cui all’articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1- septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest’ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore.
In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
Le medesime considerazioni sopra esposte valgono anche per le somme erogate alle stazioni appaltanti a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1- septies, comma 8, del decreto legge n. 73 del 2021, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in corso di conversione).
Per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Agenzia ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto di appalto. Al riguardo, l’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopra richiamato, che sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, dispone che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ” aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.


 

Iva al 22% per il mero noleggio di ponteggi


Sono assoggettate ad Iva ordinaria le prestazioni che consistono nella messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi, senza che sia svolta alcuna attività edile nel cantiere (Agenzia Entrate – risposta 12 luglio 2022, n. 373).

Il caso di specie si riferisce ad una società che opera nel settore edile ed effettua in particolare:


– lavori di costruzione, pitture, cartongessi ecc. con utilizzo di propri ponteggi;


– messa a disposizione, montaggio e smontaggio in cantiere di ponteggi.


Con riferimento alla prima attività, la società applica alle prestazioni fatturate l’aliquota IVA prevista per la tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, ecc.) e di immobile (abitativo, non abitativo, ecc.), sull’intero importo dell’appalto.


Per quanto riguarda la seconda attività, la società ha sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria al 22%, non svolgendo direttamente alcuna attività edile e annoverandola tra le prestazioni di noleggio di beni a servizio del cantiere e non tra le prestazioni di servizi edili.


A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il contratto di appalto usufruisce dell’aliquota agevolata, quest’ultima è applicabile anche alle relative prestazioni di subappalto, ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore.


Ciò posto, in merito alle prestazioni che consistono nella “mera” messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi (ed in generale di ogni altra attrezzatura, incluse le gru), senza altra diretta attività edile in cantiere, è applicabile l’aliquota ordinaria del 22% a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio e di immobile interessato e senza applicazione del riverse charge.


Formazione 4.0: potenziato il credito d’imposta per le imprese


Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico. (MISE – Comunicato 08 Luglio 2022)

È quanto stabilisce il decreto attuativo del Mise che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0 – previsto nel Decreto legge “Aiuti” – al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera.
L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. E’ infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
– dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
– dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Wedding, ristorazione collettiva e discoteche: i codici tributo per la restituzione spontanea


Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 luglio 2022, n. 36/E).

I contributi a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo sono stati riconosciuti dai seguenti provvedimenti legislativi:
– l’articolo 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., alle condizioni ivi indicate. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
– l’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, alle condizioni ivi indicate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2021, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione;
– l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del citato decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da “Covid-19”, adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Ai fini dell’attuazione del citato articolo 1, comma 1, restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021, con il quale sono stati individuati i soggetti beneficiari delle risorse del richiamato Fondo, nonché l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, rispettivamente, nn. 197396 dell’8 giugno 2022, 151077 del 3 maggio 2022 e 171638 del 18 maggio 2022, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in parola.
In particolare, nei richiamati provvedimenti, è stabilito che:
– le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi riconosciuti, in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
– il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Al fine di consentire la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto non spettanti, erogati mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8146” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8147” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8148” denominato “Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e di cerimonie e HO.RE.CA. – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1-ter, comma 1, DL n. 73 del 2021”;
– “8149” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
– “8150” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
– “8151” denominato “Contributo a fondo perduto per ristorazione collettiva – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 43-bis, DL n. 73 del 2021”;
–  “8152” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”;
– “8153” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”;
– “8154” denominato “Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, comma 1, DL n. 4 del 2022”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
   * nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
   * nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
   * nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.


Bonus Energia: chiarimenti dal Fisco


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11 luglio 2022, n. 25/E risponde ai quesiti, formulati dalle associazioni di categoria sul credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore imprese energivore e non energivore e sul contributo straordinario contro il caro bollette.

Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 sono stati resi i primi chiarimenti in relazione ai contributi, sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica consumata nel primo e nel secondo trimestre 2022 dalle imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dall’articolo 15 del decreto Sostegni-ter, dall’articolo 4 del decreto Energia, dall’articolo 3 del decreto Ucraina.


In particolare, l’articolo 15 del decreto Sostegni-ter ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.


Con l’articolo 4 del decreto Energia è stato previsto un credito d’imposta in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese energivore. Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 25% dal decreto Ucraina.


Lo stesso decreto Ucraina ha poi previsto un credito d’imposta in misura pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese non energivore). Tale percentuale è stata poi rideterminata nella misura del 15% dall’art. 2, co. 3, D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti).


Le suddette imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei trimestri di riferimento e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%.


Successivamente alla pubblicazione della predetta circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sui bonus, fornendo chiarimenti in relazione ai seguenti argomenti:


– iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva;


– la nozione di “componente energia”;


– modalità di calcolo del costo medio;


– clienti “multisito”;


– rilevanza dell’IVA ai fini del credito d’imposta;


– dispacciamento;


– sussidi;


– rilevanza di imposte e sussidi;


– utilizzo del valore del prezzo unico nazionale;


– molteplicità di POD;


– vendita di energia elettrica senza ricorso alla rete pubblica;


– obblighi /documenti certificativi;


– fatture di cortesia;


– effettività dei dati di consumo;


– fattura emessa dopo il 31 dicembre 2022;


– modalità di fruizione del credito d’imposta maturato;


– contributo straordinario contro il caro bollette: operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.


Bonus in favore di imprese turistiche per canoni di locazione: codici tributo


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 luglio 2022, n. 37/E)

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui in oggetto, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Irpef: detraibili le spese per attività sportive praticate dai ragazzi


La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportivadilettantisticadei ragazzi di età compresatraicinqueei diciotto anni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 24 del 2022)

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione  delprincipio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche perle spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre2021.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (adesempiofigli).
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti       alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9maggio2007 n. 106.
Dall’annod’imposta2020ladetrazioneperspeseperattivitàsportivepraticatedairagazzispettaper    intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predettolimite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari aeuro240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, sein possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore chepercepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente acarico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamentesostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Devonoesserecompresenell’importoanchelespeseindicatenellaCU2022(puntida341a352)con il codice16.
Ladetrazione nonspettaperlespesesostenute,adesempio,perl’attivitàsportiva praticata presso:       
– le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle chenon hanno
– lesocietàdicapitali dicui alla legge 23 marzo 1981, n. 91(sportprofessionistico);
– le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attivitàmotorianon in palestra.
Laspesadeveesseredocumentataattraversobollettinobancarioopostale,fattura,ricevutao quietanzadi pagamentodacui risulti lamodalità di pagamento “tracciabile”.
Ladocumentazioneattestantelaspesadeve  riportare:
– laditta,ladenominazioneoragione socialeovverocognomeenome (sepersonafisica) ela sedeovverolaresidenza, nonchéilcodicefiscaledelpercettore (associazionisportive,palestre,ecc.);
– lacausaledelpagamento(iscrizione,abbonamento,ecc.);
– l’attivitàsportivaesercitata(adesempionuoto,pallacanestro,ecc.);
– l’importopagato;
– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale delsoggettocheeffettuail versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazionisportive,palestreopiscine,convenzioniperlafrequenzadicorsidinuoto, ginnastica,ecc..Pertanto,  il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta inomidituttiiragazzichehannofrequentatoilcorsononcostituisconodocumentazionesufficienteai  finidelladetrazione.

Non paga l’Irap il professionista che svolge due attività distinte


Non paga l’Irap il medico del lavoro che è anche socio e legale rappresentante di società che svolge attività di consulenza e poliambulatorio (Corte di cassazione – ordinanza 06 luglio 2022 n. 21357).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:


– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;


– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.


Pertanto, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


In relazione al caso di specie, il contribuente medio del lavoro, che si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite, è anche socio e legale rappresentante di una società che svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica.


A riguardo, secondo la CTR, la corresponsione di compensi da parte della società al medico depone per l’assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l’esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.


Inoltre. secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell’attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un’autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore, e più comodo per il pubblico, esercizio dell’attività professionale.