Esonero autocertificato dall’assunzione disabili: nuove modalità di versamento

Entrato in vigore il 1° ottobre 2024 il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 1 ottobre 2024).

Sono state modificate le modalità di versamento del contributo per l’esonero autocertificato dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che segnala al riguardo l’entrata in vigore il 1° ottobre scorso del Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo citato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Pubblicità legale”, fin dal 5 agosto 2024.

Con il provvedimento in questione, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato infatti abrogato e sostituito il precedente Decreto interministeriale del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione in argomento.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che nelle giornate del e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del dicastero e, pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto a partire dal 3 ottobre 2024.

Informazioni più dettagliate in materia sono incluse nella nota ministeriale 15466/2024.

CCNL Funzioni Locali: resoconto del quinto incontro con l’Aran

Ulteriore confronto sulle proposte avanzate dalle Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Nella giornata del 30 settembre 2024 si è svolto il quinto incontro per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, presso la sede dell’Aran. Durante il confronto, l’Aran ha sottolineato che saranno oggetto di approfondimento le proposte avanzate dalla Uil-Fpl in materia di: turno festivo, istituzione dell’Area EQ, indennità dovute durante i periodi di ferie, patrocinio legale, possibilità di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni.
Inoltre, la stessa ha espresso parere di condivisione su alcune delle proposte, formulate dalle OO.SS., di seguito riportate:
– possibilità di ampliare in delegazione decentrata il numero delle giornate rese in modalità agile o da remoto superando il vincolo attualmente previsto della preponderanza dei giorni in presenza su quelli da remoto;
– possibilità di ampliare il numero dei buoni mensa giornalieri in presenza di particolari casistiche da individuare in delegazione trattante;
– negoziare il fondo annualmente salvo diverso accordo tra le parti. In questo modo il “possono” previsto nel testo contrattuale vigente viene sostituito con “devono”, diventando un obbligo per la Parte Pubblica. Inoltre, è stato recepito l’obbligo di avviare la C.d.I. entro e non oltre il primo quadrimestre senza possibilità di deroghe;
– il tempo di trasferimento, in merito alle assemblee sindacali tenute in una sede diversa dello stesso ente, sarà considerato nel monte ore assegnato;
– l’interruzione delle ferie potrà avvenire solo per “documentati” motivi di servizio. Accolta anche la richiesta sindacale di estendere anche ai Comuni la disciplina delle ferie ad ore ma solo per le ferie pregresse;
– con riferimento al servizio mensa, gli enti non più facoltativamente ma obbligatoriamente devono istituire il servizio mensa o in alternativa devono attribuire i buoni pasto in presenza delle condizioni previste dal vigente contratto. Per il personale impegnato in servizi turnati la pausa, da definirsi in delegazione trattante ad inizio o fine turno, non verrà più rilevata.
– possibilità di seguire corsi di studio anche in modalità telematica sincrona e asincrona, previa certificazione di frequenza, nonché la possibilità di usufruirne anche per seguire periodi di tirocinio previsti dal titolo di studio.
Durante l’incontro è stato nuovamente ribadita l’impossibilità di sottoscrivere il contratto in assenza di risorse aggiuntive da parte del Governo, essendo quelle attualmente postate insufficienti per restituire il potere d’acquisto ai dipendenti del comparto. 
Nelle prossime settimane, l’Aran renderà nota la data della successiva convocazione.

CCNL Istituti sostentamento del clero: avviata la trattativa per il rinnovo contrattuale

Presentata alle Parti datoriali la piattaforma rivendicativa che prevede incrementi retributivi, welfare contrattuale, aggiornamento della classificazione del personale e riduzione orario

È stato avviato il tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL Istituzioni sostentamento del clero e degli istituti diocesani italiani, in scadenza il 31 dicembre 2024. A renderlo noto è la Fisascat-Cisl con un comunicato del 1° ottobre 2024, affermando che insieme alle altre OO.SS. hanno presentato alle rappresentanze datoriali la piattaforma rivendicativa unitaria. 
Per le Sigle è importante attuare un incremento delle retribuzioni, al fine di contrastare gli effetti dell’inflazione, con il totale recupero del potere di acquisto dei salari del triennio 2022-2024 programmato nel triennio futuro 2025-2027 rispetto all’aumento dei prezzi al consumo (parametro Ipca). 
Sul fronte sindacale, si chiede un rafforzamento delle relazioni sindacali e il diritto di riunirsi in assemblea sindacale retribuita durante l’orario di lavoro con 12 ore annue dedicate, oltre al monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti di cui le RSA/RSU possono disporre per lo svolgimento dell’attività sindacale. 
Occorre anche aggiornare la classificazione del personale, alla luce delle nuove professionalità presenti nel settore, puntando alla valorizzazione delle competenze e della formazione on the job. Necessari interventi anche in materia di smart working e diritto alla disconnessione; come pure l’istituzione di un’indennità mensile forfettaria per le spese di trasporto; il potenziamento del diritto allo studio; l’aumento delle maggiorazioni e la presenza di indennità adeguate in materia di orario di lavoro, puntando alla riduzione sperimentale dell’orario di lavoro a parità di salario. 
Occorre, altresì, modernizzare i diritti e le tutele contrattuali per quel che riguarda la genitorialità e i soggetti fragili; mediante l’implementazione di permessi e congedi. È importante sviluppare un welfare contrattuale, oltre alla stabilizzazione dei contratti di lavoro.
Il prossimo incontro è fissato per il 30 ottobre 2024. 

CCNL Impianti Sportivi: siglato l’accordo di armonizzazione



Dal 1° ottobre il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari viene disciplinato dal CCNL per i lavoratori dello sport


Il 19 settembre è stata sottoscritta da Federippodromi e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil l’ipotesi d’accordo di armonizzazione per il  passaggio dall’accordo dell’11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all’interno degli ippodromi al CCNL per i lavoratori dello sport. 
L’accordo ha previsto che dal 1° ottobre 2024 per i lavoratori sopra indicati verrà applicato il CCNL dei lavoratori dello sport, specificando che il personale manterrà l’importo corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino al 1° ottobre e per gli scatti futuri si porterà ad esaurimento la maturazione residua. 
Per quanto riguarda, invece, l’inquadramento del personale si dovrà tener conto delle mansioni svolte anche sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL, come di seguito indicata.























Livello di Provenienza Livello di Assegnazione  
A 1° Livello
B 2° Livello
CS 3° Livello
C 4° Livello
D 5° Livello
E/F 6° Livello

                                                                                                                

Assicurazione degli infortuni dei giornalisti: le nuove funzionalità del servizio applicativo

Previsto l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria anche dopo l’inoltro della denuncia (INAIL, circolare 30 settembre 2024, n. 30).

L’INAIL ha comunicato di aver previsto nell’ambito del servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi, una nuova funzionalità finalizzata a rendere possibile, anche dopo l’inoltro della denuncia, l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria e la definizione dell’infortunio mediante il servizio applicativo, e non più attraverso la posta elettronica certificata.

La documentazione trasmessa avvalendosi del suddetto servizio applicativo in un momento successivo alla denuncia di infortunio è registrata in un’apposita sezione della relativa pagina di dettaglio, distinta dalla sezione dei documenti allegati alla denuncia. 

In analogia con quanto disposto per la denuncia di infortunio, la trasmissione di tale documentazione attraverso il servizio applicativo sostituisce, con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare in commento, la trasmissione con PEC.

Al riguardo, l’INAIL segnala al fine di semplificare l’accesso alle informazioni rilevanti per il giornalista o dei familiari superstiti e di garantire una maggiore trasparenza dell’azione dell’Istituto, nella sezione di dettaglio della denuncia di infortunio è ora disponibile l’informazione relativa allo stato di lavorazione della pratica.
La valorizzazione dell’omonimo campo varia in funzione delle attività amministrative e medico-legali utili espletate per il riconoscimento dell’infortunio e l’eventuale indennizzo ed è comunicata agli interessati mediante notifica trasmessa dallo stesso servizio applicativo all’indirizzo di posta elettronica inserito nella denuncia di infortunio.

Le modalità di accesso e ulteriore documentazione

L’accesso al servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi può essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Il servizio applicativo consente la trasmissione anche di ulteriore documentazione. A tal fine, una volta effettuato l’accesso, nel ruolo di “utente con credenziali dispositive”, sarà necessario accedere alla sezione Le mie denunce, selezionare la denuncia di infortunio interessata e caricare i relativi documenti nel box Ulteriori documenti

La circolare in argomento, infine, include indicazioni in materia di informazioni e assistenza.

 

CIRL Metalmeccanica Artigianato Marche: con il rinnovo un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari

Per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare 

Il giorno 25 settembre 2024 è stato sottoscritto da Fim-Fiom-Uilm regionali e Cna produzione, Casartigiani, Claai Marche l’accordo di rinnovo del contratto regionale per gli addetti all’area meccanica delle Marche. L’intesa raggiunta interessa circa 35.000 addetti nella Regione.
Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari per i lavoratori metalmeccanici artigiani della regione. Non solo, per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare nel mese di ottobre.
Dal punto di vista normativo sono previsti miglioramenti in tema di permessi retribuiti, mediante l’aggiunta di ore per la cura degli anziani e per inserimento dei figli a scuola. E’ stato allungato il periodo di comporto per malattia per preservare il posto di lavoro in caso di malattie gravi. Sono state inoltre ampliate le casistiche e diminuiti i tempi per richiedere anticipazioni del TFR. Viene inoltre riconosciuta la possibilità di lavorare in modalità agile (smart working), nonchè in part-time, per assistere figli entro i 36 mesi e parenti con invalidità.
I Sindacati, soddisfatti del risultato raggiunto, hanno comunicato che l’avvio di una campagna informativa con le assemblee dei lavoratori per illustrare i risultati e i termini dell’intesa. 

CCNL Ceramica Industria: pubblicati gli incrementi retributivi aggiornati e gli importi IPO



Con la ratifica dell’Ipotesi di accordo sono stati modificati gli importi relativi agli aumenti e resi noti quelli riguardanti l’IPO


Il 20 settembre 2024 con un comunicato stampa a firma delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, inviato ai rappresentanti di Confindustria Ceramica, è stato reso noto lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo siglata il 22 luglio 2024 per i settori delle piastrelle, materiali refrattari, ceramica sanitaria e stoviglieria. Le Parti hanno diramato le tabelle retributive con gli aumenti, che differiscono per alcuni importi da quelli presenti all’interno dell’ipotesi e le cifre relative all’indennità di posizione organizzativa.
Di seguito le tabelle con gli importi modificati con decorrenze al: 1° settembre 2024; 1° luglio 2025; 1° luglio 2026 e 1° giugno 2027 e quelli riguardanti l’IPO con le medesime decorrenze. In grassetto gli importi degli aumenti dei minimi variati rispetto a quelli dell’ipotesi. 

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Piastrelle





































































































































































Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 71,09 51,70 64,63  77,55 264,97
B1 63,61 3,74 46,26 2,72 57,83  3,40 69,37  4,09 237,07  13,95
B2 63,61 46,26 57,83  69,37  237,07
C1 56,12 3,74 40,81 2,73 51,01  3,41 61,24 4,07 209,18 13,95
C2 56,12 1,87 40,81 1,36 51,01 1,70 61,24 2,05 209,18 6,98
C3 56,12 40,81 51,01  61,24 209,18
D1 48,64 6,36 35,37 4,63 44,21  5,79 53,07 6,93 181,29 23,71
D2 48,64 2,99 35,37 2,18 44,21  2,73 53,07 3,26 181,29 11,16
D3 48,64 35,37 44,21  53,07 181,29
E1 41,16 4,49 29,93 3,27 37,41 4,09 44,90 4,89 153,40 16,74
E2 41,16 29,93 37,41 44,90 153,40
F 37,41 27,21 34,01 40,83 139,46

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Materiali Refrattari





































































































































































Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 71,09 51,70 64,63  77,55 264,97
B1 63,61 3,74 46,26 2,72 57,83  3,40 69,37  4,09 237,07  13,95
B2 63,61 46,26 57,83  69,37  237,07
C1 56,12 3,74 40,81 2,73 51,01  3,41 61,24 4,07 209,18 13,95
C2 56,12 1,87 40,81 1,36 51,01 1,70 61,24 2,05 209,18 6,98
C3 56,12 40,81 51,01  61,24 209,18
D1 48,64 6,36 35,37 4,63 44,21  5,79 53,07 6,93 181,29 23,71
D2 48,64 2,99 35,37 2,18 44,21  2,73 53,07 3,26 181,29 11,16
D3 48,64 35,37 44,21  53,07 181,29
E1 41,16 4,49 29,93 3,27 37,41 4,09 44,90 4,89 153,40 16,74
E2 41,16 29,93 37,41 44,90 153,40
F 37,41 27,21 34,01 40,83 139,46

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Ceramica sanitaria e stoviglieria

















































































































































































Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 55,00 21,39 40,00 15,56 50,00 19,45 59,99 23,33 204,99 79,73
B1 50,73 16,11 36,90 11,71 46,12 14,64 55,35 17,57 189,10 60,03
B2 50,73 11,91 36,90 8,66 46,12 10,83 55,35 12,97 189,10 44,37
C1 46,94 13,03 34,14 9,47 42,67 11,84 51,20 14,22 174,95 48,56
C2 46,94 11,12 34,14 8,09 42,67 10,12 51,20 12,11 174,95 41,44
C3 46,94 9,59 34,14 6,97 42,67 8,72 51,20 10,46 174,95 35,74
D1 41,25 13,75 30,00 10,00 37,50 12,50 45,00 15,00 153,75 51,25
D2 41,25 8,40 30,00 6,11 37,50 7,64 45,00 9,17 153,75 31,32
D3 41,25 6,11 30,00 4,44 37,50 5,55 45,00 6,68 153,75 22,78
E1 37,46 8,76 27,24 6,37 34,05 7,96 40,87 9,55 139,62 32,64
E2 37,46 3,79 27,24 2,76 34,05 3,45 40,87 4,13 139,62 14,13
E3 37,46 1,88 27,24 1,37 34,05 1,71 40,87 2,05 139,62 7,01
F 38,19 27,77 34,71 41,69 142,36

 

Agricoltori, artigiani e commercianti, l’emissione degli avvisi bonari

In corso le elaborazioni per le emissioni relative alle diverse gestioni (INPS, messaggi 26 settembre 2024, nn. 3188 e 3189).

Con i messaggio in commento, l’INPS ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alla Gestione contributiva Agricola e alle Gestioni Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi bonari per la Gestione Agricola saranno resi disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sezione “Dati Complementari” > “Lista Avvisi Bonari” sia per i coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali, che per le aziende assuntrici di manodopera agricola. In particolare, l’avviso indicherà il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2023 per i lavoratori autonomi e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2022 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2023 per i datori di lavoro agricolo.
Gli Avvisi per le Gestioni Artigiani e Commercianti, relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024, saranno messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Nella comunicazione sarà allegato anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.
In entrambi i casi, il mancato pagamento dell’importo dovuto comporterà l’invio di un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

AGENTI DI COMMERCIO – Commercio: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Nell’incontro le Parti Sociali si sono confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio e sulle definizioni di vendita

Nelle scorse settimane le organizzazioni sindacali di categoria, al tavolo con le Associazioni imprenditoriali Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti, hanno illustrato i punti cardine della piattaforma unitaria per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo applicabile agli Agenti e Rappresentanti di Commercio del settore commerciale, scaduto nel 2021. Sono circa 200mila gli addetti interessati dai negoziati. 
La proposta di parte sindacale mira ad individuare gli strumenti necessari per affrontare le nuove sfide dei mercati locali, comunitari e globali. Tra i temi oggetto di confronto si segnalano l’aumento delle spese per l’esercizio della professione, la scarsa formazione dei nuovi addetti. Le OO.SS. richiedono alle Associazioni imprenditoriali un’analisi di mercato sull’impatto del commercio elettronico nel settore dell’intermediazione, non solo in termini di ricadute occupazionali ed economiche sugli agenti di commercio, ma anche in termini di qualità della promozione dei beni e dei servizi offerti dalle aziende, nonché della conclusione degli affari.
Al fine di poter aggiornare e adeguare l’AEC le Parti Sociali si sono inoltre confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio, sulle definizioni di vendita, e-commerce e variazioni di zona.
Il confronto proseguirà in commissione ristretta il 24 ottobre, il 7 e il 28 novembre.

CCNL Sanità: nuovo incontro per il rinnovo

Proposto dall’Aran un incremento medio di 130,00 euro lordi 

Il 26 settembre si è tenuto un nuovo incontro tra l’Aran ed i sindacati nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità pubblica.  
Discussione centrale è stata la proposta dell’Aran in merito agli incrementi economici derivanti dalla distribuzione delle risorse attualmente disponibili, pari al 5,78% calcolati su un  incremento del costo della vita pari al triplo a cui si devono aggiungere le risorse stanziate dal D.L. 34/2023 destinate esclusivamente a coloro che operano nei Pronto Soccorso. L’ipotesi dell’Aran è destinare il 5,2% agli incrementi tabellari ed il restante 0,58% all’incremento delle altre indennità, che si tradurrebbe in un incremento medio sul tabellare di 130,00 euro lordi oltre a circa 15,00 euro lordi per il finanziamento degli altri istituti.
I sindacati hanno, però, sottolineato che circa la metà dell’incremento previsto viene già percepito come indennità di vacanza contrattuale e, pertanto, l’incremento previsto sarebbe di circa 63,00 euro. Per tale motivo sarebbe intenzione dei sindacati procedere con la mobilitazione.