CCNL Elettrici: presentata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un aumento dei minimi, la riduzione dell’orario di lavoro, la parificazione delle ferie e modifiche sulla reperibilità 

Nei giorni scorsi è stata presentata dal Filctem-Cgil, FlaEi-Cisl e Uiltec-Uil l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti del settore elettrico, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Di seguito alcuni degli argomenti discussi.
Classificazione del Personale
Richiesto un aggiornamento del sistema classificatorio, rendendo maggiormente coerente l’inquadramento con il bagaglio di esperienze, competenze e conoscenze del singolo lavoratore.
Orario di lavoro
I sindacati propongono una riduzione dell’orario di lavoro.
Ferie
Richiesta una parificazione delle ferie per i lavoratori neo assunti sin dal primo anni di servizio.
Reperibilità
Ai fini del calcolo di riposo, si chiede la parificazione del conteggio delle giornate di reperibilità speciale a quelle di reperibilità ordinaria ai fini del calcolo dei riposi. 
Minimi
Secondo i sindacati, il recupero salariale deve tenere conto, oltre che dell’IPCA previsionale per il triennio 2025-2027, anche del consistente differenziale tra quanto riconosciuto nel rinnovo 2022 e la inflazione effettivamente misurata nel triennio precedente.

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: le istruzioni per la fruizione

Fornite le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 a valere sullo stanziamento relativo al 2023 (INPS, circolare 15 novembre 2024, n. 97).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2023.

In particolare, l’articolo 6, comma 4, del citato D.L n. 510/1996, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a  24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

La circolare in commento, tra l’altro, include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2023. Tali aziende (indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare) per esporre nel flusso le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;

– nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.

Queste operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in argomento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

 

 

CCNL Poste: le OO.SS. aprono formale conflitto con la parte datoriale

Le Sigle chiedono interventi migliorativi per alcune divisioni e una maggiore flessibilità con lo smart working

Le OO.SS. Slp-Cisl, Confsal-Comunicazioni, Failp-Cisal e Fnc-Ugl Comunicazioni hanno aperto un formale conflitto di lavoro a livello nazionale in Poste Italiane, al fine di spingere l’azienda a risolvere le criticità operative e organizzative. Con un comunicato del 13 novembre 2024, i sindacati affermano che occorre sistemare, tra le altre cose, i problemi derivanti dai precedenti accordi e dai nuovi scenari delineati dal piano industriale. La spaccatura è giunta, secondo quanto riportato dalle Sigle, dalla posizione assunta da Uil-Poste nel corso del recente rinnovo contrattuale e dalla Slc-Cgil sul tema della privatizzazione. La divergenza di posizione ha determinato, infatti, un’immobilismo dei tavoli negoziali. L’azienda avrebbe potuto aprire tavoli separati, ma non l’ha fatto e questo ha portato, di conseguenza, all’apertura del conflitto di lavoro.
Per quanto riguarda la divisione PCL (posta, comunicazione e logistica), le OO.SS. chiedono che vengano affrontati alcuni temi chiave, tra gli altri: carenza strutturale ed uso eccessivo dei contratti a tempo determinato; adeguamento degli organici nei nodi di rete e risoluzione dei problemi immobiliari; disorganizzazione nel progetto “Microfulfillment” e necessità di una perequazione dei carichi di lavoro; ritardi nella consegna dei DPI.
Per la divisione di MP (mercato privati), le OO.SS. chiedono miglioramenti sulla quantificazione dell’indennità di relazione; necessità di introdurre in maniera sperimentale l’orario su 5 giorni e la possibilità di attivare la mobilità del personale anche per le figure in ambito commerciale.
Per la divisione DTOinsourcing serve avviare un confronto preventivo da parte aziendale su interventi organizzativi con i sindacati. Le OO.SS. contestano anche un atteggiamento rigido sullo smart working. 

Edilcassa Veneto: confermato il contributo per Sostegno Investimenti



Le domande compilate tramite Modello 20 devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2024


Edilcassa Veneto conferma, con decorrenza dall’anno edile 2023/2024 e per gli anni a venire, il contributo per Sostegno Investimenti regolato dall’art. 14 A del CCRL 3 febbraio 2022. 
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute nel periodo dal 01.10.2023 al 30.09.2024 a fronte dei seguenti investimenti effettuati dall’impresa:
– attrezzature e macchinari di lavoro compresi i mezzi d’opera connessi all’attività dell’azienda;
– attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere. 
L’investimento può essere attuato attraverso: mutuo chirografario, Artigiancassa, Mediocredito, Sabatini/Tremonti, leasing, mutuo fondiario o ipotecario e autofinanziamento.
Si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto dalle fatture e dai contratti o finanziamenti.
Il contributo non può essere utilizzato per l’acquisto di beni usati, beni immobili e mobili registrati e hardware (pc, smartphone, tablet e server).
Ogni azienda può ricevere un contributo per anno di competenza, pari al 5% (IVA esclusa) sull’investimento effettuato fino a un massimo annuo erogabile di 1.000 euro per azienda. Invece, in caso di investimento in attrezzature ed infrastrutture finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale, il contributo sull’investimento effettuato è pari al 7% (IVA esclusa), fino a un massimo erogabile annuo di 1.750 euro per azienda.
Il contributo minimo è pari a 100 euro.
Per richiedere il contributo, le imprese devono compilare il Modello 20 – Sostegno alle imprese edili per investimenti ed inviarlo via mail entro il 30 dicembre 2024, completo degli allegati richiesti direttamente all’indirizzo di Edilcassa Veneto indicato.

Manageritalia: nuovi servizi ai dirigenti

Previsti pacchetti psicologo, di telemedicina e rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico

Manageritalia ha comunicato che la Piattaforma Welfare Dirigenti del Terziario ha ampliato i servizi, prevedendo le seguenti novità:
Pacchetti Socio Assistenziali e Psicologo
Servizio di supporto socio-assistenziale e di sostegno psicologico, a supporto del dirigente e dei familiari.
I principali servizi acquistabili sono:
– possibilità di matching con personale di caring qualificato e supporto alle fragilità familiari (es. badanti, babysitter, assistenti familiari e pet sitter);
– pacchetti di sedute psicologiche.
Pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio
 Il servizio prevede due tipologie di assistenza:
– presa in carico dell’utente con anamnesi e analisi dei bisogni iniziali da parte di un medico;
– accesso illimitato alla centrale d’ascolto con personale medico e infermieristico;
– pacchetto di 12 televisite mediche;
– webApp per la raccolta dei dati biomedicali;
– dispositivo medico da polso VW3-R2 per la rilevazione dei parametri biomedicali in tempo reale (solo per il servizio “plus”).
Rimborso spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico
– Servizio di rimborso delle spese sostenute dal dirigente, soprattutto per i propri familiari, relativamente all’istruzione, all’assistenza domiciliare o presso case di cura e per gli abbonamenti al trasporto pubblico.
– Servizio di rimborso spese istruzione, rette per l’asilo nido, master di specializzazione, comprese le spese per testi scolastici, mensa e di pre e post scuola.
– Servizio di rimborso spese socio-assistenziali  per i servizi di assistenza ai familiari, tra cui l’assistenza infermieristica domiciliare, le rette per case di cura e di riposo e le cure palliative domiciliari.
–Servizio di rimborso spese trasporto pubblico per le spese sostenute dal dirigente o dai familiari per gli abbonamenti nominativi al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il rimborso avviene in busta paga successivamente all’approvazione della richiesta.
 Il credito welfare (da 1.000 euro a 1.500 euro annui a seconda del contratto) è destinato ad ogni dirigente in attività negli anni 2024 e 2025 ed è spendibile solo all’interno della Piattaforma welfare.

CCNL Cooperative sociali: stabiliti i nuovi piani per l’assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 l’offerta relativa all’assistenza sanitaria integrativa si allarga per soddisfare le esigenze dei lavoratori

La Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e le associazioni datoriali Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci imprese sociali hanno reso noto, tramite un comunicato stampa del 13 novembre scorso, che sono state definite le nuove linee guida per la costruzione dei piani di assistenza sanitaria integrativa per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative sociali in relazione ai settori sociosanitari, socioassistenziali, socioeducativi e di inserimento lavorativo. Mediante la modifica delle linee guida si è voluto rendere omogenee le prestazioni tra i vari gestori presenti sul territorio e le Sigle sono state unanimi nel sostenere un’attività di monitoraggio annuale, con relativi incontri periodici, al fine di essere sempre aggiornate sulle esigenze dei dipendenti, così da mettere prontamente in atto misure adeguate. 
A tal proposito gli attuali piani di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° gennaio 2025, dovranno ampliarsi, inglobando le aree relative a: ricoveri; alta diagnostica; visite specialistiche; ticket e pronto soccorso; maternità e gravidanza; prestazioni sociosanitarie assistenziali, compresa invalidità temporanea; prestazioni di assistenza odontoiatrica e contributo lenti da vista. 

Enti lirici: firmata la stesura definitiva

La Corte dei Conti ha dato il via libera definitivo all’ipotesi di rinnovo del 30 novembre 2023

Al termine di un lungo iter di validazione da parte degli organismi di controllo nella giornata del 13 novembre 2024 è stata firmata, presso la sede del ministero della Cultura, la stesura definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni lirico sinfoniche tra Anfols e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal.
Per le OO. SS. con questo primo atto di rinnovo è stato intrapreso un percorso che, dopo 20 anni di vacanza contrattuale, riporta la contrattazione collettiva al centro dell’attenzione delle istituzioni, evidenziandola quale priorità per tutto il comparto. Nonostante alcuni temi rimasti ancora irrisolti, come il turn over e le assunzioni, il rinnovo del contratto rappresenta un importante punto di partenza per i dipendenti del settore. 
Le lavoratrici ed i lavoratori potranno beneficiare dell’aumento del 4% dei minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2024, del riconoscimento di una “Una Tantum” in sostituzione degli arretrati contrattuali dal 2019 al 2021 e del trasferimento di una quota dalla contrattazione aziendale oltre che di una parte di welfare aziendale.

Bonus Natale: ampliata la platea dei beneficiari

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che consente l’erogazione del beneficio anche ai genitori soli con figli a carico (D.L. 14 novembre 2024, n. 167).

Il D.L n. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre ed entrato in vigore nella stessa data, ha ampliato la platea dei beneficiari del cosiddetto “Bonus Natale” anche ai genitori soli con figli a carico. Il provvedimento, infatti, interviene modificando l’articolo 2-bis del precedente D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024.

La precedente versione del comma 1, lettera b) del citato articolo viene sostituita in questo modo: “il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 

In sostanza, non viene più richiesta come condizione per richiedere il citato bonus l’avere fiscalmente a carico anche il coniuge

Peraltro, il D.L. n. 167/2024 inserisce nella normativa precedente al citato articolo 2-bis anche un comma 2-bis che prescrive come l’indennità non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della medesima indennità.

La novità dovrebbe comportare un aumento dei potenziali fruitori del Bonus Natale che dovrebbero passare da oltre un milione a più di 4 milioni e 500.000

 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: interrotto il negoziato

Distanza tra le Parti Sociali sugli aumenti salariali ed i sindacati sono pronti alla mobilitazione

Nei giorni scorsi si è interrotta la trattativa tra Federmeccanica-Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria 2024-2027, soprattutto a causa delle distanze sulle proposte relative agli aumenti salariali. Infatti i sindacati chiedono un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex quinto livello), mentre Federmeccanica e Assistal hanno invece proposto il solo aumento definito in base all’andamento dell’inflazione oltre a 700,00 euro annui per i lavoratori delle aziende che non hanno contratti integrativi con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
Secondo i sindacati, l’adeguamento dei minimi tabellari all’indice Ipca sarebbe pari a 173,37 euro lordi per il livello C3 nel periodo 2025-2028.
Per quanto riguarda, invece, la parte normativa la trattativa non è ancora iniziata in quanto le parti datoriali  non rispondono alle richieste dei sindacati, nonostante i sei mesi di trattativa
I sindacati si dichiarano consapevoli della crisi dei principali settori dell’industria, ma hanno annunciato l’avvio della mobilitazione, con assemblee in tutti i luoghi di lavoro, fino allo sciopero di 8 ore su base territoriale, da programmare nelle prossime settimane, oltre al blocco delle flessibilità e degli straordinari.

Al via la “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”

Comunicato il rilascio dell’applicazione alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” (INPS, messaggio 13 novembre 2024, n. 3782).

L’INPS ha comunicato il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, progetto finanziato dal PNRR.

Da punto di vista normativo, l’articolo 30, comma 5 del D.L. n. 19 /2024 ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Istituto metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

In questa prima fase, la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel Cruscotto di monitoraggio Uniemens/UNILAV, relativi ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle Comunicazioni Obbligatorie, privi delle denunce Uniemens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Lo strumento in questione consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle sedi INPS, i datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia nel periodo di tempo considerato, e cioè un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati, in particolare, tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici dell’Istituto. Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro monitorati, l’istruttoria delle singole pratiche selezionate e l’eventuale invio della comunicazione di compliance.

L’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.

Il messaggio in argomento, infine, include le modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens.