Dal Senato via libera al “Family Act”


Dal Senato via libera al testo definitivo del Ddl n. 2459 contenente le deleghe al Governo per l’adozione delle misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – cd. “Family Act” (Comunicato 6 aprile 2022).

Trattandosi di una Legge delega, il provvedimento delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo è chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro.
I principi ed i criteri direttivi generali del “Family Act” sono:
– assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE, tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
– promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito nonché favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
– affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito in relazione alle spese sostenute dalle famiglie ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolati allo scopo;
– prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo Settore;
– prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) siano attuate tenendo conto dell’eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all’interno del nucleo familiare.
Contestualmente all’adozione delle misure del Family Act è prevista l’abolizione o la modifica delle misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità attualmente in vigore.

Rinnovato il CCNL per i Proprietari di fabbricati – Federproprietà



  Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricat sottoscritto da Federproprietà


II CCNL decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.
Le tabelle indicate con le lettere A, B, C, D ed E riportano, con decorrenza dall’1/1/2022 le nuove retribuzioni per i vari livelli e le relative indennità.


TABELLA A – PORTIERI CON PROFILO PROFESSIONALE A1 (escluso il servizio di pulizia)











































































































































































 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.008,00 1.044,00 1.063,00 1.095,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,83 0,86 0,88 0,90
– per ogni ascensore o montacarichi 2,11 2,19 2,23 2,40
– per ogni scala oltre la prima 2,68 2,78 2,83 3,00
– per ogni citofono con centralino interno 1,82 1,88 1,91 2,00
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,39 2,47 2,51 2,70
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso  
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotis e/o porticati per superfici superiori a mq,300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,29
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo 1,00
– Indennità intervento su ascensori (per ogni intervento): 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 H 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50


 


 


TABELLA B – PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2 A3 (compreso il servizio di pulizia)

















































































































































































 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

1. Salario minimo nazionale 1.122,00 1.163,00 1.184,00 1.200,00
       
2. Indennità supplementari:        
– per ogni 10 vani catastali o frazione sup. a 5 (oltre i 50 vani) 0,89 0,93 0,95 0,98
– per ogni ascensore o montacarichi 2,40 2,44 2,48- 2,55
– per ogni scala oltre la prima 2,96 3,01 3,06 3,20
– per ogni citofono con centralino interno 2,40 2,44 2,44
– appartamenti destinati esclusivamente ad uso ufficio, ambulatorio, pensione, che aggravino notevolmente il lavoro del portiere: per ogni appartamento 2,96 3,06 3,12
– indennità pulizia scale: per ogni piano a partire dal 6° compreso 3,59 3,72 3,39 3,90
– per pulizia cortili, spazi e verde, piani pilotys e/o porticati per superfici superiori a mq.300, per ogni 50 mq. o fraz. sup. a mq.25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per superfici superiori a mq. 100, per ogni mq. 50 o frazione superiore a mq. 25 2,40 2,48 2,52 2,60
– per servizio di esazione (percentuale sulle somme riscosse) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
– per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone, limitatamente al periodo di accensione 44,44 46,05 46,88 47,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento a gasolio, limitatamente al periodo di accensione 27,31 28,30 28,81 29,50
– per la conduzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento con o senza orologio, limitatamente al periodo di accensione 15,95 16,53 16,83 17,50
– indennità ritiro e distribuzione raccomandate e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso non abitativo 2,17 2,25 2,29 2,35
– indennità ritiro e distribuzione raccomandante e pacchi per ogni unità immobiliare ad uso abitativo
– Indennità intervento su ascensori:
– per ogni intervento 2,40 2,48 2,52 3,00
– 2° ingresso 38,00 40,00 41,00 45,00
– ulteriori ingressi oltre il 2° 28,00 30,00 31,00 32,00
– indennità di apertura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di chiusura del portone (solo portieri con alloggio)
– indennità di reperibilità (solo portieri con alloggio) 12,70
– permessi retributivi (anche se non fruiti) h 50 H 50 h 50 h 50
– indennità raccolta e movimentazione rifiuti 0,50
– indennità lavatura bidoni 0,50
– indennità trasposto rifiuti entro 50 m 1,00
– indennità trasporto rifiuti isola di raccolta 1,50


TABELLA C – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI B






































 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

B1 – Operalo spedalizzato 7,19 7,32 7,45 7,58 7,65
B2 – Operaio qualificato 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B3 – Assistente bagnanti 6,83 6,95 7,08 7,21 7,30
B4 – Manutentore spazi a verdi 6,27 6,38 6,49 6,61 6,70
B5 – Pulitori 5,91 6,02 6,13 6,24 6,30


TABELLA D – LAVORATORI CON PROFILI PROFESSIONALI C































 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/7/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

C1 – Quadri 1.803,55 1.836,01 1.869,06 1.902,70 1.950,00
C2 – Impiegato alto contenuto professionale 1.656,51 1.686,33 1.716,68 1.747,58 1.800,00
C3 – Impiegato di concetto 1.453,18 1.479,34 1.505,97 1.533,08 1.570,00
C4 – Impiegato d’ordine 1.223,43 1.245,45 1.267,87 1.290,69 1.340,00


TABELLA E – LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE D










 

Dal 1/7/2011 al 30/6/2012

Dal 1/7/2012 al 30/6/2013

Dal 1/4/2013 al 30/6/2014

Dal 1/7/2014 al 30/6/2015

Dal 1/1/2022

D1 – Addetto servizi familiari 1.211,00 1.232,80 1.275,00


Periodo di prova
Il periodo di prova per i profili A, C e D è di 90 giorni di calendario. Per i profili B il periodo di prova è di 60 giorni.


Apprendistato
L’apprendistato è disciplinato dal DLgs n. 81/2015 ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C


La durata massima dell’apprendistato è fissata dai 24 mesi ai 36 mesi in relazione ai profili professionali in cui devono essere inseriti.


La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:


– per la prima parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’80%;


– per la seconda parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari all’85%;


– per la terza parte del periodo lavorativo pari ad 1/3 della durata complessiva la retribuzione sarà pari al 90%.


E’ ammesso apprendistato a tempo parziale sempre che l’orario di lavoro non sia inferiore alle 24 ore settimanali.


Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal DLgs n. 81/2015 e successive modifiche D.L n. 87/2018 convertito in L n. 96/2018, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda le condizioni.


L’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.


Lavoro a tempo parziale
Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme di cui al DLgs n. 81/2015; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.


L’orario settimanale di lavoro dovrà comunque risultare da atto scritto al momento dell’assunzione e dovrà essere compreso in una fascia da 12 a 36 ore settimanali.


Indennità raccolta e/o trasporti rifiuti/lavatura bidoni
Ai lavoratori con profili professionali A e B possono essere affidate alternativamente o congiuntamente le mansioni di raccolta rifiuti, trasporto e movimentazione dei rifiuti, lavatura dei bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti con le seguenti indennità:


a) raccolta e confezionamento rifiuti: € 0,50 per ogni unità immobiliare;


b) lavatura bidoni: € 0,50 per ogni unità immobiliare;


c) movimentazione e trasporto dei rifiuti in prossimità dell’immobile: € 1,00 per ogni unità immobiliare;


d) movimentazione e trasporto rifiuti fino ai punti di raccolta determinati dal comune o dagli enti preposti: € 1,50 per ogni unità immobiliare.

CCNL Portieri Confedilizia: correzione errori di battitura

Siglato il 31 marzo 2022, tra CONFEDILIZIA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, il protocollo d’intesa per la correzione di errore materiale – Art. 113 e tabelle retributive di cui all’art. 134 del CCNL 26 novembre 2019 per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Le Parti prendono atto che nell’elaborazione del testo contrattuale e delle tabelle allegate, per meri errori di battitura:
1) nell’art. 113, la misura dello scatto maturato al 31 dicembre 2003, per i lavoratori con profilo professionale B5) è stata erroneamente indicata in € 18,65, anziché in € 8,65;
2) nella Tabella A per i “Portieri con profili professionali A3)/A4)”, nella voce esplicativa dell’indennità per il ritiro di raccomandate e “pacchi” pari a 1,30 euro è stato erroneamente omesso l’avverbio “non” prima della parola ” abitativo”;
3) nella tabella delle “Indennità rifiuti”, in calce alla Tabella A-bis per i “Portieri con profili professionali A1)/A2)/A5)” la misura dell’indennità è stata erroneamente indicata in “050” anziché in 0,50 euro.

Infortunio per prassi pericolosa: ne risponde il datore


Se nell’esercizio dell’attività lavorativa si instaura, con il consenso del preposto, una prassi contraria alle disposizioni di legge, causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso (Corte di Cassazione, Sentenza 11 aprile 2022, n. 13720).


La Corte d’appello territoriale ha confermato la condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.
Il predetto datore, in particolare, era ritenuto responsabile di avere tollerato la prassi, diffusa all’interno dello stabilimento lavorativo, per la quale gli operai sforniti di apposito titolo abilitativo si ponevano alla guida di carrelli elevatori.
Nel caso in esame uno degli operai alle dipendenze della società, non in possesso di titolo abilitativo e sprovvisto di formazione sull’uso dei carrelli elevatori, in un momento di pausa della lavorazione, approfittando dell’assenza momentanea del carrellista, metteva in moto il muletto per spostarlo e, premendo inavvertitamente il pedale dell’accelleratore, colpiva il piede di un altro dipendente, fermo vicino al mezzo, causandogli lesioni gravissime.
Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione il datore, sostenendo, in particolare, di essere a capo di una struttura complessa, articolata in più cantieri, anche distanti tra loro e che, pertanto, vi fossero anche altre persone deputate alla direzione e alla vigilanza e che nei turni a squadra vi fosse almeno un carrellista abilitato.
Tali circostanze, secondo il ricorrente, dovevano indurre a concludere che non vi fosse, all’interna dell’azienda, una prassi pericolosa, peraltro tollerata dalla dirigenza.
L’accertata osservanza delle norme antinfortunistiche e la presenza di figure intermedie qualificate preposte a vigilare avrebbe, in sintesi, dovuto indurre la Corte di merito a giungere ad una sentenza di assoluzione nei confronti dello stesso datore.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze dei dipendenti che hanno riferito sul punto, l’esistenza di una prassi pericolosa tollerata dalla dirigenza ed ha, altresì, ritenuto applicabile al caso in esame il principio secondo cui è preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; per tale ragione, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, come nel caso in esame, con il consenso del preposto, una prassi operativa contraria alla legge, potenzialmente causa di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, deve rispondere dell’infortunio occorso.

METALMECCANICA CONFIMI: in scadenza la contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che scade il 20 aprile 2022 il primo versamento, per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016.

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto


– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022


E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Si anticipa che


– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Edilizia Industria Vicenza: Accordo per l’E.V.R.



Firmato il 21/3/2022, tra ANCE Vicenza e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL della Provincia di Vicenza, l’accordo per la verifica e la valutazione degli indicatori/parametri territoriali per la determinazione  e l’erogazione dell’E.V.R. per l’anno 2022


Le Parti Sociali Territoriali, sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile di Vicenza, prendono atto che in attuazione dì quanto previsto dall’Accordo Interprovinciale del 15 dicembre 2021, sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale, in occasione del pagamento delle retribuzioni di competenza del mese di agosto 2022 , sarà determinata dalle singole aziende all’esito della verifica , da effettuarsi entro il mese di aprile 2022,dell’andamento dei seguenti 2 indicatori aziendali:


1) ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento 2019 -2020 e 2021 (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) 2018-2019-2020


2) volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) 2019-2020-2021 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio – 31 dicembre) 2018-2019-2020


Per l’impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.


Le Parti sociali provinciali comunicheranno quanto sopra esaminato e riscontrato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia ai fini della pubblicazione nel sito internet dell’Ente.


La Cassa Edile di Vicenza, con propria circolare, indica gli importi da erogare secondo quanto concordato dalle Parti sociali territoriali nell’accordo 21/3/2022:


TABELLA IMPIEGATI











































LIVELLO

MINIMO MENSILE

4%

2,60%

7Q 1.790,71 0,41 0,27
7 1.790,71 0.41 0,27
6 1.611,63 0,37 0,24
5 1.343,02 0,31 0,20
4 1.253,51 0,29 0,19
3 1.163,96 0,27 0,17
2 1.047,57 0,24 0,16
1 895,36 0,21 0,13


TABELLA OPERAI

































LIVELLO

MINIMO ORARIO

4%

2,60%

4 7,25 0,29 0,19
3 6,73 0,27 0,17
2 6,06 0,24 0,16
1 5,18 0,21 0,13
Discontinuo 4,66 0,19 0,12
Disc. con alloggio 4,14 0,17 0,11

Inps: riscatto del corso legale di studio universitario


Coloro i quali, a seguito di riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati.


Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi universitari, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca (DR), limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo (anni in corso con esclusione degli anni fuori corso) e a condizione che sia stato conseguito il titolo stesso. Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario.
In base al meccanismo dei crediti formativi lo studente può, quindi, utilizzare esperienze anche extra-universitarie al fine di essere iscritto ad anni di corso universitario successivi al primo.
Il periodo di formazione valutato come credito formativo, benché extrauniversitario, concorre ad integrare il cursus accademico ai fini del conseguimento del titolo tipico previsto dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, è meritevole di essere ammesso a riscatto, in presenza degli altri requisiti previsti.
Dunque, coloro i quali, dopo il riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti Organi accademici, siano iscritti ad un corso universitario in anni accademici successivi al primo possono chiedere, il riscatto degli anni accademici in corso nei quali risultino regolarmente iscritti nonché dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi, purché non coperti da altra contribuzione, individuati questi ultimi, secondo la scelta degli interessati. Il numero complessivo degli anni da ammettere a riscatto è quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario.
Sarà comunque acquisita apposita attestazione dell’Università, dalla quale si rilevi l’esatto percorso universitario svolto e il riconoscimento dei pregressi periodi di formazione quali utili all’iscrizione ad anni successivi al primo del corso universitario prescelto (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1512).


Sostegno agli sfollati ucraini da Cas.Sa. Colf

Deliberato il 12 aprile u.s., in seno a Cas.Sa. Colf, il regolamento emergenziale volto a sostenere le lavoratrici e i lavoratori ucraini pesantemente investiti dal conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina.

In conseguenza del conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina e dell’elevato numero di sfollati che stanno giungendo sul territorio italiano, CAS.SA.COLF, ha redatto il presente regolamento al fine di erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti un contributo per il ricongiungimento familiare.
CAS.SA.COLF, rimborsa fino a € 300,00 (trecento/00) una tantum, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti che ospitano presso il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, sfollati dall’Ucraina in conseguenza del suddetto conflitto armato.
I rimborsi vengono erogati alle lavoratrici ed i lavoratori richiedenti a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici.
L’entità dell’importo spettante prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile.
La prestazione decorre dal 24 febbraio 2022 e le richieste possono pervenire a far data dal 1° maggio 2022.
Per la richiesta le lavoratrici ed i lavoratori devono utilizzare l’apposito stampato (Modulo Prestazioni Ucraina Allegato A-B-C), che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalle lavoratrici e dai lavoratori.


CAS.SA.COLF, al fine di favorire l’accesso alle prestazioni, in deroga al regolamento vigente, richiede l’avvenuto pagamento dei contributi CAS.SA. COLF dei 2 trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta effettuando la richiesta, la cui somma non deve essere inferiore ad € 8,00.
Per tutti gli altri criteri inerenti la regolarità contributiva, verranno adottate le norme vigenti del regolamento ordinario.
II pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.


Salve eventuali proroghe dei termini, le domande per l’ottenimento delle prestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 30 Aprile 2023, a pena di decadenza.
La prestazione verrà erogata per le spese sostenute a partire dal 24 febbraio 2022.
La presente appendice al regolamento entra in vigore il 12 aprile 2022.

Scadenza domande per gli interventi 2021 all’Ente bilaterale Liguria

Scade il 30 aprile 2022 la possibilità di inviare, all’EBLIG – Ente bilaterale dell’artigianato Ligure, le domande per il contributo relativo agli interventi realizzati nel 2021

L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria,  ha stanziato circa 300 mila euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2021. Le imprese e i lavoratori liguri appartengono alle seguenti categorie: Alimentazione, Artistico, Autoriparazione, Benessere, Comunicazione, Edilizia, Impianti, Legno e Arredo, Meccanica, Moda, Pubblici esercizi, Servizi e Terziario, Trasporti, Logistica e Mobilità e Turismo.
Per quanto riguarda le imprese, saranno erogati contributi:
– fino a 1.000 euro per “incremento e mantenimento occupazione”;
– 700 euro per la “maternità”
in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”.È stata confermata anche una misura di “incentivi a favore delle imprese colpite dal Covid-19”, per le imprese i cui titolari, soci e dipendenti siano risultati positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena e abbiano dovuto sospendere quindi l’attività.
Per i lavoratori dipendenti sono previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi tre giorni di malattia, ai quali sono stati aggiunti contributi d’iscrizione per asili nido e per scuola materna.
Le domande di contributo potranno essere presentate gratuitamente fino al 30 aprile 2022 agli sportelli dell’Ente presso le sedi territoriali di Confartigianato. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a ufficiopaghe@confartigianatoimperia.it

Decreto PNRR: prevenzione infortuni e contrasto al lavoro nero


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto l’istituzione del Portale nazionale di contrasto al lavoro sommerso e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le disposizioni saranno approvate con il Decreto attuativo del PNRR (Comunicato 13 aprile 2022).

Con l’istituzione del Portale unico del contrasto al lavoro sommerso saranno accentrati in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi.
In particolare, al fine di un’efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato “Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso”.
Il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso andrà a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Al Portale potranno accedere gli organi ispettivi che svolgono l’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso.
Nel Portale confluiranno i verbali ispettivi, nonché ogni altro provvedimento consequenziale alla attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi istaurati sul medesimo verbale.


Il Ministero ha reso noto, inoltre, che sempre nell’ambito del Decreto di attuazione del PNRR sono previste disposizioni per assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sarà affidata all’INAIL la promozione di appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri:
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la sottoscrizione di protocolli d’intesa da realizzare con aziende o grandi gruppi industriali pubblici o privati.