Edilizia Industria Pordenone: E.V.R. 2022



Firmato il 24/3/2022, tra l’Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL provinciali, l’accordo per la verifica e la determinazione degli importi dell’E.V.R. per l’annualità 2022 per i lavoratori Edili della provincia di Pordenone


A seguito dell’accordo di verifica sottoscritto il 24/3/2021, le Parti Sociali firmatarie del CIPL valido per le imprese territoriali che applicano il CCNL edilizia industria, hanno disposto che nella provincia di Pordenone l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 sarà erogabile nel corso del 2022 nella misura del 4% dei minimi tabellari, ovvero nella misura del 3% dei minimi tabellari.


La Cassa Edile della provincia di Pordenone riporta le principali indicazioni operative a cui sono tenute le imprese:


“Accertato l’importo dell’EVR provinciale come sopra definito, le imprese che applicano il citato integrativo provinciale sono quindi tenute a verificare se e in che misura sono obbligate a corrisponderlo, predisponendo, come previsto dal vigente CCNL, una verifica a livello aziendale legata all’andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:


1. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione) negli anni 2018, 2019, 2020;
2. Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, negli anni 2018, 2019, 2020.
Per entrambi gli indicatori/parametri a livello aziendale sopra citati, l’impresa dovrà porre a confronto i trienni 2018-2019-2020 vs 2017-2018-2019.


All’esito della predetta verifica, l’impresa sarà tenuta a:


a) erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale pari al 3% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 2014 e in quote mensili qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe pari o positive;
b) erogare l’EVR nella misura minima provinciale (30% dell’EVR stabilito a livello provinciale) più il 50% dell’importo dell’EVR determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima qualora uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali faccia registrare una variazione pari o positiva; in altri termini, quindi, le imprese che si trovino in questa situazione dovranno erogare l’EVR nella misura del 52,5% (si veda tabella allegata);
c) non erogare l’EVR qualora le variazioni dei due suddetti indicatori/parametri aziendali siano entrambe negative.”


E.V.R. della provincia di Pordenone di competenza 2021 erogabile nel corso del 2022
















OPERAI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1979
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,1838
OPERAIO QUALIFICATO 0,1654
OPERAIO COMUNE 0,1414
















OPERAI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Orario

Qualifica

OPERAIO IV LIVELLO 0,1039
OPERAIO SPECIALIZZATO 0,0965
OPERARIO QUALIFICATO 0,0868
OPERAIO COMUNE 0,0742

























IMPIEGATI – EVR Erogabile a livello Provinciale

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 48,9213
SESTO 43,1289
QUINTO 36,6906
QUARTO 34,2453
TERZO 31,7988
SECONDO 28,6191
PRIMO 24,4608

























IMPIEGATI – EVR Erogabile nella misura ridotta del 52,5%

Importo Mensile

Livello

SETTIMO 25,6837
SESTO 22,6427
QUINTO 19,2626
QUARTO 17,9788
TERZO 16,6944
SECONDO 15,0250
PRIMO 12,8419

Liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritto a Fon.Te. da Aprile 2022

Ampliata, a partire da Aprile 2022, la platea ai liberi professionisti e lavoratori autonomi al Fondo Fon.Te

Fon.Te è il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario ed  estende la platea a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi che si trovano a lavorare nei settori di interesse del Fondo. A partire da aprile 2022, grazie all’approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), i commercianti potranno integrare la propria pensione aderendo a Fon.Te..
Si ricorda che il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55%o della retribuzione utile per il computo del TFR.


CCNL Autostrade: alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto

Siglato il 14/3/2022, tra AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A. e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la UGL VIABILITA’, l’accordo che ha regolamentato l’accesso al “lavoro agile”.

Con il presente accordo le Parti condividono la necessità di una equilibrata alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto e sul conseguente ripensamento del tempo e dello spazio di lavoro, al fine di coniugare le esigenze produttive dell’Azienda con quelle di contemperamento tra tempi di vita e di lavoro, nonché di recupero della socialità dei lavoratori.
Le Parti, oltre a garantire nella massima sicurezza il graduale rientro in sede dei lavoratori in vista del definitivo superamento dell’emergenza epidemiologica ed una equa rotazione per i lavoratori tra lavoro in presenza e lavoro agile, ritengono opportuno introdurre modalità organizzative per la realizzazione ed il consolidamento delle istanze di mobilità sostenibile e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali intendono farsi promotrici.
Le Parti, al fine di assicurare il miglior coordinamento tra le discipline del lavoro in presenza e del lavoro da remoto, riconoscono quali valori fondativi: la fiducia, la collaborazione, la trasparenza, la digitalizzazione, l’management by objectives, la responsabilità, l’inclusione delle diversità, l’operational excellence, la cultura del feedback, il life long learning.
L’adesione al nuovo modello ibrido di lavoro è volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato che sottoscriveranno l’apposito accordo individuale in allegato e scaricabile dal portale welfare.
Sono esclusi dal modello ibrido i lavoratori turnisti con mansioni operative.
Le Parti riconoscono che la prestazione di lavoro può essere organizzata per fasi, cicli e obiettivi e può essere resa indistintamente in presenza o da remoto.
Nel modello di lavoro ibrido, la settimana lavorativa si articolerà di regola in 3 giornate di lavoro in presenza ed in 2 giornate di lavoro da remoto, salvo diverse determinazioni concordate tra le Parti interessate (lavoratore e linea), anche al fine di conciliare al meglio i tempi vita/lavoro.
Al fini economico-normativi, la prestazione svolta in “Lavoro Agile” è parificata a tutti gli effetti alla prestazione effettuata In “presenza”.
Le Parti convengono che il presente accordo scadrà il 31/12/2022.

INPS: prorogato per il 2022 esonero da TFR e ticket licenziamento


l’Inps ha fornito istruzioni operative per l’inoltro delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021 (messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022).


Col messaggio in oggetto l’Inps ha reso nota la proroga per l’anno 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento (art. 43-bis, DL 28 settembre 2018, n. 109), già in essere per gli anni 2020 e 2021, a favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’applicazione dei suddetti esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri.
Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, possono, poi, accedere agli sgravi presentando specifica istanza di accesso all’Istituto.
Per quanto attiene alle quote di TFR, l’Inps precisa che in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR può essere destinato alternativamente: ai Fondi di previdenza complementare (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252); al Fondo di Tesoreria (legge 27 dicembre 2006, n. 296); o accantonato presso il datore di lavoro.


Per la fruizione degli esoneri in oggetto, in particolare, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – mediante il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione.
l’Inps evidenzia, inoltre, che gli stessi soggetti sono tenuti ad inoltrare all’Ente una nuova domanda di ammissione nel caso in cui vi sia stata una sospensione del trattamento straordinario in ragione della fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”.


Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni” e le stesse dovranno essere riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale.


Per le aziende che hanno sospeso la fruizione di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in essere alla data del 23 febbraio 2020, per fruire del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR, ottenuto il quale potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle relative quote.

Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto extra-Ue


Il Decreto Sostegni-Ter convertito inserisce i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari al dì fuori dei flussi d’ingresso (art. 6-quinquies, D.L. n. 4/2022 conv. con modif. in L. n. 25/2022).

In base alla disciplina del Testo unico immigrazione possono entrare in Italia per motivi di lavoro, al di fuori delle quote per flussi di ingresso, alcune tipologie di lavoratori altamente specializzati o peculiari per il loro tipo di attività. Il loro ingresso è comunque subordinato al rilascio di un nulla osta al lavoro che deve essere richiesto dal datore di lavoro.
L’articolo 6-bis, del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), inserito in sede di conversione (Legge n. 25/2022), inserisce nell’ambito delle suddette tipologie di lavoratori anche i nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE.
A tal fine, si considerano “nomadi digitali e lavoratori da remoto”, i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
– non è richiesto il nulla osta al lavoro;
– il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.


Con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali (ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso), dei limiti minimi di reddito del richiedente, nonché delle modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.

Lavoratori occasionali: comunicazione preventiva via mail fino al 30 aprile


Dal prossimo 1 maggio, l’unico canale valido per assolvere l’obbligo della comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali è quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro.

Dal 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in parola accessibile tramite SPID e CIE.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile prossimo, è possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
Come anticipato, invece, a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e non sono ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro (Nota INL 28 marzo 2022, n. 573).

CIRL Panificazione Lombardia: firmato il rinnovo



Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.


ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE


Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:






































DESTINAZIONE FONDO

A carico IMPRESA

A carico LAVORATORE

TOTALE

Fondo comune e di gestione 0,35% 0,35% 0,70%
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio 0,70%   0,70%
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND 0,05%   0,05%
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) 0,55%   0,55%
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato 0,05% 0,05% 0,10%
Assistenza Contrattuale 0,15% 0,15% 0,30%
TOTALE 1,85% 0,55% 2,40%


CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI


Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all’Ente e pertanto non va erogato.


PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE


Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:

a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
– anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
– anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
– anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
– anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100

c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE


– anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100



PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE


Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.

Esonero contributo addizionale Cassa integrazione: nuove attività incluse



Ampliata la platea dei datori di lavoro che beneficiano dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel 1° trimestre 2022 (art. 7, Decreto Sostegni-ter convertito)


In base alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, i datori di lavoro ammessi, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS, sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale.
Con il cd. “Decreto Sostegni-ter” (art. 7, D.L. n. 4/2022), il Governo ha introdotto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori a seguito di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Con la Legge n. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, sono state individuate ulteriori attività economiche per le quali è riconosciuta l’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 con accesso ai trattamenti di integrazione salariale o agli assegni FIS.
Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, l’esenzione transitoria dal contributo addizionale si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.


ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL DECRETO SOSTEGNI-TER





























































SETTORE – Attività economica

Codice ATECO


TURISMO

Alloggio


Agenzie e tour operator

 

55.10 e 55.20


79.1, 79.11, 79.12 e 79.90

RISTORAZIONE

Ristorazione su treni e navi


Catering per eventi, banqueting


Mense e catering continuativo su base contrattuale


Bar e altri esercizi simili senza cucina


Ristorazione con somministrazione

56.10.5

56.21.0


56.29


56.30


56.10.1

PARCHI

Parchi divertimenti e parchi tematici

93.21
TERMALE

Stabilimenti termali

96.04.20
ATTIVITÀ RICREATIVE

Discoteche, sale da ballo night-club e simili


Sale giochi e biliardi


Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)

93.29.1

93.29.3


93.29.9

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca


Gestione di stazioni per autobus


Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano


Attività dei servizi radio per radio taxi


Musei


Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua


Attività dei servizi connessi al trasporto aereo


Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi


Attività di proiezione cinematografica.


Organizzazione di feste e cerimonie

49.31 e 49.39.09

52.21.30


49.39.01


52.21.90


91.02 e 91.03


52.22.09


52.23.00


59.13.00


59.14.00


96.09.05


ATTIVITÀ AGGIUNTE IN SEDE DI CONVERSIONE































SETTORE – Attività economica

Codice ATECO


TURISMO

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.30
FILIERA HO.RE.CA.

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati


Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne


Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili


Commercio all’ingrosso di bevande


Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno


Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie


Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi


Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.31

46.32


46.33


46.34


46.36


46.37


46.38


46.39

ATTIVITÀ RICREATIVE

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche


Attività nel campo della recitazione


Altre rappresentazioni artistiche


Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi


Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli


Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche


Altre creazioni artistiche e letterarie


Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby


Attività di altre organizzazioni associative nca

90.04.00

90.01.01


90.01.09


77.39.94


90.02.01


90.02.09


90.03.09


94.99.20


94.99.90

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente


Movimento merci relativo ai trasporti aerei


Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili


Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie


Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)


Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici


Tessitura


Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento


Fabbricazione di articoli in materie tessili nca


Fabbricazione di altri prodotti tessili nca


Confezioni in serie di abbigliamento esterno


Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno


Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima


Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento


Fabbricazione di articoli in maglieria


Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce


Fabbricazione di calzature


Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno


Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato


Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia


Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)


Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero


Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio


Laboratori di corniciai


Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone


Fabbricazione di articoli di carta e cartone


Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media


Legatoria e servizi connessi


Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi


Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)


Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico


Produzione di prodotti di panetteria freschi


Produzione di pasticceria fresca


Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati


Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione


Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale


Fabbricazione di materassi


Fabbricazione di mobili per arredo domestico


Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)


Finitura di mobili


Altre industrie manifatturiere


Riparazione trattori agricoli


Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia


Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive


Riparazione di altre apparecchiature nca


Costruzione di edifici residenziali e non residenziali


Riparazione di carrozzerie di autoveicoli


Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli


Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)


Attività di design di moda e design industriale


Attività fotografiche


Organizzazione di convegni e fiere


Creazioni artistiche e letterarie


Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa


Riparazione di calzature e articoli da viaggio


Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria


Riparazione di orologi e gioielli


Riparazione di strumenti musicali


Riparazione di articoli sportivi


Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie


Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso


Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

49.32.2

52.24.1


10.73.00


10.82.00


10.85.0


11.01.00


13.2


13.92.10


13.92.20


13.99


14.13.1


14.13.2


14.14.0


14.19.10


14.3


15.1


15.20


16.21


16.22


16.23


16.29.19


16.29.2


16.29.3


16.29.4


17.1


17.2


18.13.0


18.14.0


23


25


10.52.00


10.71.10


10.71.20


10.72.00


28.22.09


30.99.0


31.03


31.09.1


31.09.2


31.09.5


32


33.12.60


33.12.70


33.15.00


33.19.09


41.20.00


45.20.20


45.20.30


45.40.30


74.10.10


74.20


82.30


90.03


95.22.01


95.23


95.24


95.25.00


95.29.01


95.29.02


95.29.03


95.29.04


95.29.09

Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta


La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell’illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).


La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione – nella comunicazione diretta ai lavoratori – dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.


Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l’esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera “violazione delle procedure”, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Settore “Area Chimica” Veneto: proroga del CIRL scaduto



Firmato il 21/3/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, il verbale di accordo di proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro scaduto il 28/2/2022


Le Parti firmatarie della contrattazione territoriale “Settore Area Chimica” per la regione Veneto, si sono incontrate lo scorso 21 marzo e considerato che il CCRL del 9/2/2017 è scaduto in data 28 febbraio 2022, hanno concordato di prorogarne gli effetti fino al 28 febbraio 2023.
Pertanto con il presente accordo del 21/3/2022, le Parti hanno disposto:


1. la proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2023, secondo la tabella che segue


Settore Chimica Gomma Vetro




































Livello

Valore ERT

 

Mensile

Orario

7 56,00 0,32370
6 50,00 0,28902
5s 45,00 0,26012
5 41,00 0,23699
4 37,00 0,21387
3 33,00 0,19075
2 28,00 0,16185
1 23,00 0,13295


2. la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1/1/2022 e fino al 28/2/2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei BO1 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BOI di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1/4/2022 al 28/2/2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);