Siglato il 4/3/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la CGIL Regionale Veneto, la CISL Regionale Veneto, la UIL Regionale Veneto, l’accordo interconfederale regionale procedura di consultazione sindacale assegno di integrazione salariale fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA).
Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa in Veneto.
Potrà essere richiesta la prestazione anche in relazione ai lavoranti a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell’ anzianità richiesta di 90 gg. Nel caso in cui il regolamento FSBA, non abbia ancora recepito quanto previsto in termini di anzianità soggettiva o per l’estensione ai lavoranti a domicilio, le posizioni di questi lavoratori saranno trattate con apposita prestazione EBAV prevista al punto 6) del presente accordo.
L’impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l’orario di lavoro ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello FSBA 2022 (allegato 1), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno precedentemente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda.
Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano, etc) e la dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.
La procedura sindacale entra in vigore il 7/3/2022.
Il modello di avvio di procedura sindacale qui convenuto è valido dal 7/3/2022.
Per i periodi di sospensioni intercorrenti dall’1/1/2022 al 6/3/2022 la procedura potrà essere attivata entro il 30/3/2022 con valenza retroattiva dall’1/1/2022, a valere per 4 settimane.
A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell’allegato 2. Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l’accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di 4 settimane o, comunque, per il numero di settimane successivamente previste dalle delibere e dal regolamento del Fondo, al termine delle quali, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere esperita nuovamente l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale d’accordo.
Successivamente alla stipula dell’accordo, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e alla gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA.
Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, una apposita informativa (allegato 3), la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione deH’autorità competente attestante l’evento meteo. Tale informativa sarà allegata anche al modello D06.
Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.
Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.
Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CIRL.
Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge concernenti l’estensione della tutela dall’1/1/2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale superiore a 30 giorni ma inferiore a 90 giorni, le Parti valuteranno di confermare ed estendere anche ai dipendenti con anzianità tra 30 e 90 gg, in via transitoria e temporanea fino all’effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d di cui all’accordo 25/6/2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.
Le parti si incontreranno per l’aggiornamento del servizio la cui esigibilità non potrà andare oltre al 30/6/2022.
Il presente accordo ha decorrenza dal 7/3/2022, sostituendo integralmente l’A.I. 14/1/2020.