CIPL Agricoltura Operai Cuneo: siglato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento retributivo del 2,7%

Il giorno 14 ottobre, presso Confagricoltura Cuneo, è stato rinnovato tra Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le sigle sindacali Uila-Uil, Fai-Cisl e Flai-Cgil il contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Dopo alcuni mesi di confronto si è giunti alla sottoscrizione dell’intesa, in applicazione degli artt. 2 e 3 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022, mantenendo la retribuzione differenziata per gli operai che svolgono mansioni non professionalizzate come ad esempio la raccolta.
In materia di classificazione del personale la categoria dei raccoglitori è stata inserita nella nuova qualifica “operaio comune non professionalizzato”, mantenendo invariata la struttura retributiva.
Dal punto di vista economico, oltre all’aumento retributivo del 3,5%, già definito con accordo nazionale del 2023 per compensare l’inflazione accumulata negli anni 2022 e 2023 e non coperta dal precedente rinnovo nazionale, è stato definito fra le parti a livello territoriale un aumento del 2,7%. Sono state inoltre definite maggiorazioni dei contributi per i lavoratori erogati dal FAVLA, nonchè maggiori integrazioni “una tantum” in occasione della nascita di un figlio ed un contributo forfettario per le spese scolastiche dei figli degli operai agricoli. 

CCNL Aziende industriali: sottoscritto il rinnovo

Previsti aumenti retributivi ed il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale

Il 13 novembre 2024 le Parti sociali hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Con il rinnovo, sono stati effettuati numerosi interventi:
– viene aggiornata la figura del dirigente, al fine di ricomprendere anche le figure professionali di più elevata qualificazione ed esperienza tecnico professionale che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa;
– rafforzato il sistema di welfare bilaterale, con particolare attenzione alla parità di genere;
– disposti aumenti retributivi, elevando i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) a 80 mila euro per l’anno 2025 e a 85 mila euro dal 2026. 
Inoltre, a copertura dell’anno 2024 è stato previsto un importo “Una Tantum” pari al 6% del trattamento economico annuo lordo per i dirigenti che non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura dal gennaio 2019 (entro il limite di reddito di 100 mila euro). 
Infine, è stata resa obbligatoria per tutti i lavoratori l’adozione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati (MBO) al fine di orientare la prestazione dei dirigenti al raggiungimento di obiettivi specifici dell’impresa.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2027.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: i sindacati chiedono il rinnovo

Fissato per il prossimo 19 novembre un nuovo incontro 

Secondo i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm la trattativa per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Artigianato, scaduto il 31 dicembre 2022, è giunto ad una fase decisiva, anche a fronte di una crescente inflazione che penalizza le condizioni economiche degli oltre 500.00 lavoratori del settore e comparta una forte differenza economica con i lavoratori dell’industria.
Dal punto di vista economico, le richieste sindacali (aumento dei minimi del 18,6% per il quadriennio 2023-2026 e rivalutazione del trattamento di trasferta e reperibilità) non hanno ancora avuto alcun riscontro e il negoziato, nonostante i numerosi incontri svoltisi finora, non registra significativi avanzamenti. 
Per quanto riguarda il quadro normativo, invece, si sono rivenuti i punti di incontro sulla riorganizzazione delle parti speciali del contratto, sulla formazione professionale, sull’inquadramento e sui criteri di maturazione di tredicesima e festività, sull’apprendistato e sul periodo di preavviso. 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 novembre 2024.

Riduzione contributiva 2024 per l’edilizia: le indicazioni operative

Confermata per l’anno in corso l’agevolazione a favore delle imprese del settore nella misura dell’11,5% (INPS, circolare 11 novembre 2024, n. 93).

L’INPS ha illustrato le modalità operative per l’invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso Uniemens per la riduzione contributiva relativa al settore edilizia. Il beneficio è stabilito (articolo 29 del D.L. n. 244/1995 confermata dal decreto 16 maggio 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura dell’11,50%, per gli operai edili a tempo pieno per l’anno 2024.

In particolare, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
L’accesso al beneficio è subordinato:
– al possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il DURC (articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006);
– al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989, in materia di retribuzione imponibile;
– al requisito che i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (articolo 36-bis, comma 8 del D.L. n. 223/2006).
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le strutture territorialmente competenti dell’INPS, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, dovranno procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.
Infine, la circolare in commento include le indicazioni per i datori di lavoro sulle modalità di esposizione dello sgravio nel flusso Uniemens. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025

 

CCNL Funzioni Centrali: le OO.SS. Fp-Cgil e Uil-Pa non firmano l’ipotesi

La mancata firma da parte delle Sigle rappresenta un segnale di protesta contro un’ipotesi che non va incontro alle esigenze dei lavoratori del comparto

Il 6 novembre 2024 è stato sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale 2022-2024 del CCNL Funzioni Centrali. Alla firma non hanno preso parte le Sigle sindacali Fp-Cgil e Uil-Pa che, mediante un comunicato stampa, hanno spiegato le ragioni che hanno portato alla mancata sottoscrizione. Le OO.SS. lamentano il fatto che il rinnovo porterà ad un valore delle retribuzioni più basso rispetto al contratto precedente che prevedeva aumenti di +1,87% rispetto all’inflazione. Infatti, l’inflazione nel triennio 2022-2024 è stata del 16,5%, mentre l’incremento stipendiale previsto è del 5,78%; oltre al fatto che metà degli aumenti previsti sono già stati corrisposti con acconti e il residuo che verrà erogato sarà davvero poco. Gli importi relativi all’indennità di vacanza contrattuale sono più bassi perché calcolati solo sullo stipendio tabellare senza contare i differenziali stipendiali. Altro problema è rappresentato dalla settimana lavorativa di 4 giorni che, stando a quanto affermano le OO.SS., non rappresenta una riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, dal momento che la scelta è demandata all’amministrazione che decide se concederla o meno. 
Tra le altre cose, le Sigle contestano anche il mancato riconoscimento, durante il periodo di ferie, di tutta la retribuzione dovuta, comprese anche le indennità connesse allo status personale e professionale, oltre ai buoni pasto; e protestano anche per la mancanza di risorse adeguate da destinare al salario, alla carriera, alla valorizzazione professionale, ai buoni pasto. La firma apportata dalle altre Sigle all’ipotesi rappresenta per la Fp-Cgil e la Uil-Pa un arretramento per il personale. A tal proposito, per il 29 novembre 2024 è stato indetto uno sciopero generale. 

CCNL istituzioni Socio Assistenziali Uneba: resoconto dell’ultimo confronto per il rinnovo del contratto

Prosegue il confronto tra l’associazione datoriale e le organizzazioni sindacali

Le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs si sono riunite con l’associazione datoriale nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo di settore. 
La discussione si è incentrata sull’analisi dei testi relativi al mercato del lavoro (revisionando l’articolo relativo ai tempi determinati in considerazione delle novità normative), sulla definizione delle causali e sulla percentuale relativa alla clausola di stabilizzazione. 
E’ stata accolta la richiesta di elevare la clausola di stabilizzazione del personale a tempo determinato al 30%.
Il confronto è poi proseguito sulla modifica dell’attuale articolo 28 “Divise e indumenti di servizio”. In merito, la delegazione trattante di Uneba recepisce le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sia rispetto alla costruzione dell’articolato sia con riguardo alla quantificazione sul primo livello, individuata dalle controparti in 14 minuti; ipotesi quest’ultima che le OO.SS. ritengono non percorribile, a fronte di accordi territoriali chiusi su 15 minuti e dei recenti CCNL rinnovati.
Le Parti si riuniranno nuovamente il prossimo 13 novembre per confrontarsi in tema di tutela della maternità e paternità e di trattamento economico progressivo, di cui le organizzazioni sindacali chiedono l’eliminazione.

Piattaforme digitali, pubblicata la Direttiva europea

Le nuove norme hanno lo scopo di migliorare le condizioni di oltre 28 milioni di lavoratori nel territorio dell’UE (Direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio).

La Direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 novembre scorso. Il provvedimento introduce misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, promuove la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliora la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere.

L’altro obiettivo perseguito dalla Diretta è quello di determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo loro di beneficiare dei diritti che spettano loro in materia di lavoro. Gli stati membri stabiliranno, infatti, una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici che sarà attivata quando si ravvisino fatti che indicano controllo e direzione. Se la piattaforma di lavoro digitale intendesse confutare la presunzione legale, dovrà dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Per quanto riguarda i rapporti contrattuali instaurati prima del 2 dicembre 2026 e ancora in corso a tale data, la presunzione legale in questione si applicherà solo al periodo che decorre da tale data.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La gestione algoritmica

Le piattaforme di lavoro digitali, mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati:

– non tratteranno dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali;

– non tratteranno dati personali relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con altre persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

– non raccoglieranno dati personali di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali quando questa non sta svolgendo un lavoro mediante le stesse o non si sta proponendo di svolgerlo;

– non tratteranno dati personali per prevedere l’esercizio di diritti fondamentali, compresi la libertà di associazione, il diritto di negoziazione e di azioni collettive o il diritto all’informazione e alla consultazione stabiliti nella Carta;

– non tratteranno dati personali per desumere l’origine razziale o etnica, lo status di migrante, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, la disabilità, lo stato di salute, comprese le malattie croniche o la sieropositività, lo stato emotivo o psicologico, l’adesione a un sindacato, la vita sessuale o l’orientamento sessuale di una persona;

– non tratteranno i dati biometrici, quali definiti all’articolo 4, punto 14), del regolamento (UE) 2016/679, di una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali per stabilirne l’identità confrontandoli con i dati biometrici di persone fisiche conservati in una banca dati.

Inoltre, gli stati membri dovranno imporre alle piattaforme di lavoro digitali di informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.

Si prevede anche che gli stati membri provvedano affinché le piattaforme di lavoro digitali sorveglino e, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, effettuino regolarmente, e in ogni caso ogni 2 anni, una valutazione dell’impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, incluso, laddove applicabile, sulle loro condizioni di lavoro e sulla parità di trattamento sul lavoro.

La protezione dal licenziamento

Gli stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, o l’adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l’adozione di misure equivalenti, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla direttiva in commento.

Gli stati membri devono, inoltre, prendere le misure necessarie per garantire che, quando le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità o un altro organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati licenziamento, risoluzione del contratto o azione equivalente, incomba alla piattaforma di lavoro digitale dimostrare che il licenziamento era basata su motivi diversi da quelli sopra indicati.

Promozione della contrattazione collettiva

Infine, gli stati membri, fatta salva l’autonomia delle parti sociali e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, debbono adottare misure adeguate per promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali, comprese misure relative alla determinazione della corretta situazione occupazionale dei lavoratori delle piattaforme digitali e ad agevolare l’esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica.

 

CCNL Abbigliamento Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo che prevede aumenti retributivi

Stabilito un incremento salariale di 200,00 euro, contributo per welfare sanitario e l’erogazione di un EGR per i dipendenti del settore

In data 11 novembre 2024, la Filctem-Cgil, la Femca-Cisl e la Uiltec-Uil hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore tessile abbigliamento moda, insieme alle rappresentanze di Confindustria Sistema Moda Italia. Il contratto, scaduto il 31 marzo scorso, avrà validità fino al 31 marzo 2027 e riguarda oltre 372mila dipendenti occupati in circa 41mila aziende. Il rinnovo prevede novità sia per quanto riguarda la parte economica che quella normativa.
Dal punto di vista economico, l’accordo ha stabilito un aumento complessivo (Tec) nel periodo di vigenza contrattuale pari a 232,00 euro al 4° livello, vale a dire del 13%. Per quanto concerne, invece, il Tem, l’aumento, sempre riferito al 4° livello e da riproporzionarsi sugli altri livelli, è pari a 200,00 euro, diviso in 3 tranche:
95,00 euro dal 1° dicembre 2024;
57,00 euro dal 1° gennaio 2026;
48,00 euro dal 1° gennaio 2027
Il montante sarà pari a 4.001,00 euro e la percentuale di aumento sui minimi dell’11,20%. Incrementato anche l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti delle aziende che non praticano la contrattazione di 2° livello che sarà pari a 50,00 euro annuali. Vengono riconosciuti anche 200,00 euro a titolo di welfare; mentre, per il welfare sanitario sarà compito delle aziende versare per ogni dipendente un contributo aggiuntivo di 3,00 euro al fondo Sanimoda e di 2,00 euro all’assicurazione per la non autosufficienza (LCT). Il contributo al fondo pensione complementare Previmoda sarà innalzato dello 0,30% a partire dal 1° luglio 2026 e la quota per Premorienza passerà, dal 1° aprile 2025, allo 0,24%. 
Alla luce delle migliorie apportate, i sindacati fanno sapere che dal lato retributivo i lavoratori avranno un incremento di 271,00 euro nel triennio, superando, di fatto, la cifra oraria di 9,00 euro. 
Dal punto di vista normativo, invece, aumentano i permessi per i rappresentanti della sicurezza e aumentano, in generale, i permessi retribuiti e non. Nella fattispecie:
– 10 giorni di permessi non retribuiti per malattia figlio/a;
– estensione dei 3 giorni in caso di infermità o decesso dei figli del coniuge/convivente e in caso di perdita dei genitori di quest’ultimo;
– permessi retribuiti dalla legge per adozioni e donatori di midollo osseo;
– permessi non retribuiti per chi assume la tutela di stranieri non accompagnati e per percorsi di fecondazione assistita anche all’estero;
– 30 giorni retribuiti per gli invalidi civili oltre il 50%. 
Per i genitori con figli con Dsa è previsto un orario agevolato e la possibilità di frazionare i permessi 104. L’aspettativa non retribuita, in caso di superamento del periodo di comporto, passa a 8 mesi e viene riconosciuto un periodo di comporto di 15 mesi per gli invalidi (legge 68). Per i certificati medici superiori ai 5 giorni, la carenza di malattia verrà pagata al 100%. Novità anche in tema di ferie solidali, Banca Ore, smart working e ampliamento delle ore di formazione, oltre al rispetto delle norme di legge per le donne vittime di violenza di genere; senza dimenticare l’istituzione di un ente bilaterale di settore che avrà il compito di sviluppare un’informativa nazionale ed iniziative volte alla difesa e allo sviluppo del comparto e un Osservatorio per la promozione dell’occupazione femminile. 

Ora la parola passa alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore che dovranno votare l’accordo. 
 

CCNL Trasporto Merci e Logistica: interrotte le trattative per il rinnovo del contratto

Le distanze tra le Parti Sociali non hanno permesso di affrontare il tema della richiesta di aumento economico del 18% 

Le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della logistica, trasporto merci e spedizione si sono interrotte dopo un’intensa tre giorni di incontri, tenutasi dall’8 al 10 novembre 2024. Dalla presentazione della piattaforma del 30 novembre 2023 ad oggi si sono tenuti circa 20 incontri, in cui le OO.SS. di settore e le Parti datoriali si sono confrontati su vari temi, sia di carattere normativo che economico.
In virtù della mancanza di progressi significativi per il rinnovo del contratto i Sindacati si sono dichiarati insoddisfatti, facendo emergere anche alcuni punti di disaccordo in tema di orario di lavoro, clausola sociale per il personale viaggiante, salute e sicurezza, riduzione della precarietà sui temi dell’autotrasporto. Per le OO.SS. le richieste datoriali dimostrano la volontà di ridurre la contrattazione aziendale e territoriale, limitando lo spazio di azione delle RSA e delle organizzazioni sindacali sul territorio. 
Le distanze tra le richieste dei Sindacati e le posizioni delle controparti datoriali non hanno permesso di affrontare il tema della richiesta di aumento avanzata nella piattaforma del 18% del trattamento economico complessivo.
Per quanto sopra le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno rotto le trattative per il rinnovo del contratto, dichiarando di essere pronti alla mobilitazione di settore. L’obiettivo è il raggiungimento di un rinnovo contrattuale che riconosca la professionalità e la dignità dei lavoratori del settore.  

CCNL Enel: siglato accordo in materia di genitorialità

Nuove misure a sostegno della genitorialità a decorrere dal 1° gennaio 2025

Con accordo firmato il 6 novembre 2024, le Parti sociali Enel Italia, Filctem, Flaei e Uiltec hanno convenuto di introdurre ed ampliare una serie di misure a sostegno della genitorialità.

Congedo lavoratori padri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, vengono riconosciuti ulteriori 20 giorni, ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) già previsti dalle norme di legge, di permesso retribuito di congedo obbligatorio per i lavoratori padri. Tali misure trovano applicazione per gli eventi nascita, adozione e/o affidamento che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per gli eventi che avvenuti in data anteriore, sempreché e nella misura in cui i permessi aggiuntivi possano essere fruiti entro i cinque mesi previsti.
I permessi retribuiti sono assorbibili in caso di future previsioni legislative e di contrattazione collettiva nazionale che dovessero prevedere un incremento delle attuali misure a favore dei lavoratori padri.

Congedo parentale

Sono state incrementate ai dipendenti Enel, in relazione alle rispettive spettanze dei genitori e ai periodi di congedo fruiti dall’altro coniuge, le indennità previste per il congedo parentale:
90% della retribuzione per la madre o per il padre, in alternativa tra loro, fino al sesto anno di vita del bambine per i mesi e i casi in cui la normativa di legge e le relative indicazioni applicative INPS riconoscono l’indennità all’80%;
60% per i restanti mesi non trasferibili, spettanti alla madre e al padre fino al dodicesimo anno di vita del bambino, al netto dei mesi eventualmente fruiti entro il sesto anno di vita del bambino dall’uno o dall’altro genitore, in alternativa tra loro, con indennità al 90%;
45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al dodicesimo anno di vita del bambino. 

Permessi retribuiti per i caregivers

Da marzo 2025 saranno riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito all’anno, frazionabili anche ad ore secondo i criteri di fruizione delle FA, per esigenze documentate di assistenza e cura di genitori anziani per i quali non ricorrano i presupposti per la fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 33, co. 3, L. n. 104/1992.

Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. n. 53/2000

Il riconoscimento dei giorni di permesso retribuiti previsti dall’art. 4, co. 1, L. n. 53/2000 (e dagli accordi sindacali del 10 novembre 2016 e del 21 giugno 2019) verrà esteso anche in caso di decesso, grave infermità, ricovero o intervento chirurgico debitamente documentati degli affini di 1° grado, fermo restando il limite 5 giorni complessivi annui. 

Infine, vengono confermate le misure già previste nell’accordo sindacale del 24 gennaio 2023 in tema di:
– congedi per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni, riconoscendo 10 giorni di permesso non retribuito all’anno;
200,00 euro a titolo di Una tantum versati dall’azienda sulla posizione di ciascun figlio iscritto dal dipendente a Fopen, entro i primi 3 anni di vita.
Le Parti si sono impegnate a riunirsi entro il 30 settembre 2025 per una verifica complessiva dell’accordo in esame.