CIGS dipendenti Alitalia, istruzioni applicative

L’INPS fornisce indicazioni sulla certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 (INPS, messaggio 18 aprile 2024, n. 1536).

Il D.L. n. 104/2023 (cosiddetto “Decreto Asset”) all’articolo 12, reca misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.

 

Il comma 1 del citato articolo 12 prevede la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e di cui all’articolo 3, commi 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, ovvero della pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201/2011 e di cui all’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 164/1997. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024.

 

Viene fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione dei criteri per l’applicazione del sopra riportato comma, decreto poi adottato in data 5 gennaio 2024.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del citato decreto interministeriale, l’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La certificazione è inviata dall’INPS al datore di lavoro.

 

Al comma 3 del medesimo articolo, è precisato che: “Qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione certificato dall’INPS sia antecedente al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto da tale data; qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione sia pari o successivo al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto dal primo diritto utile alla decorrenza della pensione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS precisa che ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, rilevano i requisiti pensionistici, previsti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e, per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), anche i requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3, 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, tenendo conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre) diversificato a seconda della tipologia di pensione.

 

In relazione al predetto accertamento, in presenza di periodi assicurativi presso due o più gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

 

Il datore di lavoro deve inviare all’INPS l’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale in oggetto con indicazione dei relativi codici fiscali. Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la Struttura territoriale INPS competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora giacenti e provvedere alla definizione delle stesse con tempestività. 

 

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione dell’INPS.