27 genn 2022 Per effetto della decisione della Commissione europea dello scorso 11 gennaio, l’applicabilità delle agevolazioni under 36, decontribuzione Sud, esonero per l’occupazione femminile è stata prorogata fino al 30 giugno.
I benefici in parola possono trovare applicazione, dunque, anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Inoltre, la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Di conseguenza, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, deve tenersi conto dei nuovi massimali.
Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, deve essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al DM 402/2021.