Firmato il 27/1/2022, tra LVH.APA – Confartigianato Imprese, CNA/SHV – Unione Provinciale Artigiani e Pmi e ASGB BAU, FENEAL-UIL – SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA/GBH – CGIL/AGB, l’accordo per l’attuazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione nel settore dell’Artigianato Edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022
Le parti dopo un’attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell’accordo provinciale di secondo livello per l’artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11/12/2013 convengono per l’anno 2022 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022.
L’EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
Livello |
Paga base all’1/4/2017 Importo orario |
EVR |
EVR dall’1/1/2022 Importo orario |
---|---|---|---|
7° | 10,03 | 3,00% | 0,30 |
6° | 8,78 | 3,00% | 0,26 |
5° | 7,31 | 3,00% | 0,22 |
4° | 6,77 | 3,00% | 0,20 |
3° | 6,34 | 3,00% | 0,19 |
2° | 5,60 | 3,00% | 0,17 |
1° | 4,89 | 3,00% | 0,15 |
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
Livello |
Paga base all’1/4/2017 |
EVR |
EVR dall’1/1/2022 Importo mensile |
---|---|---|---|
7° | 1.735,48 | 3,00% | 52,07 |
6° | 1.518,56 | 3,00% | 45,56 |
5° | 1.265,27 | 3,00% | 37,96 |
4° | 1.172,05 | 3,00% | 35,16 |
3° | 1.096,12 | 3,00% | 32,88 |
2° | 968,93 | 3,00% | 29,07 |
1° | 846,45 | 3,00% | 25,40 |
L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Le parti convengono che l’EVR sia tassato con l’imposta sostitutiva al 10% in quanto trattasi di “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività.