22 febb 2022 In materia di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, si foniscono istruzioni sulle modalità di richiesta dell’assegno di integrazione.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal 28 settembre 2021, è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà in oggetto, sono i seguenti:
Codice |
Descrizione |
---|---|
AIO | Assegno di integrazione salariale |
AIS | Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà |
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra anticipato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della L. n. 183/2010.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:
– nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> andrà esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;
– negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguentie codicie causali di nuova istituzione:
Codice |
Descrizione |
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A104 | ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali |
A105 | ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà – attività professionali |
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo.
A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causali di nuova istituzione:
Codice |
Descrizione |
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L009 | Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali |
L012 | Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali |
Inoltre, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso “L007” e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>.
Relativamente alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 212, della L. n. 234/2021, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L023” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
– nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
– nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.