L’Inps con messaggio n. 679/2022 ha considerato le tutele previdenziali per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili.
Per l’anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell’art. 17 del decreto-legge n. 221/2021, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2/bis dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili ed ha disposto che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”. Si tratta, tuttavia, di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell’Istituto.
Considerato quanto sopra esposto, per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021.
Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente ed al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.
Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.